Legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali.
Art. 6
 (Inventario dei prati stabili naturali)
2. I Comuni, le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), e successive modifiche, le comunioni familiari e montane e istituti assimilabili, nonché i privati cittadini possono proporre l'inserimento di terreni a prato stabile naturale nell'inventario di cui al comma 1, mediante domanda predisposta in carta semplice indirizzata alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.
3. La Giunta regionale adotta il progetto di inventario con deliberazione da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione con la precisazione dei tempi, luoghi e modalità di deposito, affinché chiunque sia interessato possa prenderne visione ed estrarne copia. Eventuali osservazioni sul progetto di inventario sono trasmesse al Servizio competente della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna entro i successivi trenta giorni dal giorno di scadenza della consultazione, individuato nella sopra citata deliberazione della Giunta.
4. Il Servizio competente si esprime sulle osservazioni di cui al comma 3 e dispone sulle eventuali modificazioni da apportare all'inventario adottato. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la trasmissione delle osservazioni, la Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, approva l'inventario.
5. L'inventario è aggiornato con la medesima procedura di cui ai commi 3 e 4, con frequenza triennale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 3, comma 12, lettera f), L. R. 14/2012
2 Parole aggiunte al comma 7 da art. 3, comma 12, lettera g), L. R. 14/2012