1. Al personale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'
articolo 198 della legge regionale 7/1988, degli articoli 4 e 5 della
legge regionale 52/1980, dell'
articolo 9 della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale) e dell'articolo 38 del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, gią in servizio ai sensi delle succitate norme nel corso dell'VIII legislatura, compete, per il periodo di svolgimento dell'incarico attribuito in virtł delle norme medesime, il trattamento economico previsto per la categoria e la posizione economica attribuite ai sensi dell'
articolo 2 della legge regionale 20/2002, qualora superiore a quello in godimento.
2. Detto nuovo trattamento economico opera a decorrere dalla data di prima assegnazione, nel corso della IX legislatura, alle rispettive strutture, ha effetti esclusivamente economici e non incide sui limiti di assegnazione numerica e per categoria previsti dall'
articolo 4 della legge regionale 52/1980.