Legge regionale 15 aprile 2005, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Disposizioni in materia di personale regionale, di comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario regionale.
Capo I
 Disposizioni in materia di personale regionale
Art. 2
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 44 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), il comando di personale presso l'Amministrazione regionale previsto dal citato articolo può essere disposto anche nei confronti di personale proveniente da enti pubblici economici il cui ordinamento sia di competenza regionale.
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 10, comma 40, lettera b), L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
Art. 5
Note:
1 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 53, comma 4, lettera a), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 53, comma 4, lettera a), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
3 Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 53, comma 4, lettera a), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
4 Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 53, comma 4, lettera a), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
5 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 54, comma 1, lettera ww), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della L.R. 18/2016. Peraltro la lettera era già stata abrogata dall'art. 53, c. 4, lett.a) della medesima L.R. 18/2016.
6 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 54, comma 1, lettera ww), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della L.R. 18/2016. Peraltro la lettera era già stata abrogata dall'art. 53, c. 4, lett.a) della medesima L.R. 18/2016.
7 Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 54, comma 1, lettera ww), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della L.R. 18/2016. Peraltro la lettera era già stata abrogata dall'art. 53, c. 4, lett.a) della medesima L.R. 18/2016.
8 Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 54, comma 1, lettera ww), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della L.R. 18/2016. Peraltro la lettera era già stata abrogata dall'art. 53, c. 4, lett.a) della medesima L.R. 18/2016.
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera ww), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 7
Note:
1 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 53, comma 4, lettera b), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 54, comma 1, lettera ww), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, L.R. 18/2016. Peraltro la lettera era già stata abrogata dall'art. 53, c. 4, lett. b) dalla medesima L.R. 18/2016.
Art. 8
1. In via di interpretazione autentica del comma 14 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2002 n. 34 (Norme in materia di personale e modifiche alle leggi regionali 18/1996, 20/2002 e 24/2002), per <<personale inquadrato nel ruolo unico regionale>> si intende il personale a qualsiasi titolo inserito nel ruolo medesimo.
Art. 10
 (Inquadramento di personale)
1. Il personale assunto, previo espletamento di procedure selettive pubbliche, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 72, commi 1 e 3, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), mediante recupero dalla graduatoria per l'assunzione di 6 unità nella qualifica funzionale di consigliere, profilo professionale di consigliere urbanista, di cui all'articolo 8 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20 (Norme urgenti in materia di personale), ai sensi dell'articolo 40, comma 11, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella regione Friuli-Venezia Giulia), nonché ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 20/2002, mediante recupero dalla graduatoria relativa alla selezione svolta ai sensi del medesimo articolo 40, comma 11, della legge regionale 30/1999, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale, nella categoria D, posizione economica D5, così come previsto dall'Allegato A riferito all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 20/2002 per l'inquadramento del personale regionale di qualifica corrispondente. Detto inquadramento può avvenire purché il personale sia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e alla data dello stesso.
2. L'inquadramento è disposto a domanda dell'interessato da presentarsi entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e ha effetto dalla data di esecutività dei relativi provvedimenti. Al personale inquadrato nel ruolo unico regionale è attribuito il trattamento economico previsto per la categoria e posizione economica di inquadramento. Il servizio prestato in modo continuativo precedentemente all'immissione in ruolo è valutato per metà ai fini giuridici con effetto dalla data di inquadramento.
Art. 11
 (Organizzazione del lavoro)
1. Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, e in applicazione dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13 del medesimo decreto non si applicano al personale regionale la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non può essere predeterminata o predeterminabile. In tal senso, in attesa della definizione, in sede contrattuale, di una disciplina in materia, ai fini della individuazione del personale cui non si applicano le succitate disposizioni, continuano a trovare applicazione, anche con riferimento ai limiti orari, le disposizioni di cui all'articolo 79, secondo, terzo e quarto comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia); all'articolo 114, terzo, quarto e quinto comma, della legge regionale 53/1981; all'articolo 14, settimo comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49 (Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia); all'articolo 198, comma 10, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali), e all'articolo 4, comma 1, lettera a), e comma 3, della legge regionale 52/1980.
Art. 12
 (Disposizioni per il personale di supporto agli organi politici)
1. Al personale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 198 della legge regionale 7/1988, degli articoli 4 e 5 della legge regionale 52/1980, dell'articolo 9 della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale) e dell'articolo 38 del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, già in servizio ai sensi delle succitate norme nel corso dell'VIII legislatura, compete, per il periodo di svolgimento dell'incarico attribuito in virtù delle norme medesime, il trattamento economico previsto per la categoria e la posizione economica attribuite ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 20/2002, qualora superiore a quello in godimento.
Capo II
 Disposizioni in materia di comparto unico del pubblico impiego regionale
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 13, comma 37, lettera g), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 13, comma 37, lettera g), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera ww), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 16
1.In relazione alle procedure di assunzione del personale, le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale di cui all'articolo 127 della legge regionale 13/1998 possono ricoprire i posti vacanti o disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del comparto stesso, a seguito di intesa con dette amministrazioni purché sia rispettato l'obbligo di scorrimento delle graduatorie e sussista la corrispondenza di categoria e profilo professionale. I candidati collocati nelle graduatorie non subiscono alcun pregiudizio qualora non accettino l'assunzione presso un'amministrazione diversa da quella che ha bandito il concorso.
2.Gli enti, le agenzie e le amministrazioni, non ricompresi nell'ambito del comparto unico, che applicano al proprio personale lo stato giuridico e il trattamento economico del personale regionale, possono ricoprire i posti disponibili nella propria dotazione organica secondo la disciplina di cui al comma 1.
3.L'utilizzo delle graduatorie di cui al comma 1 avviene, a prescindere dalla data di indizione del pubblico concorso, e ancorché la graduatoria sia stata pubblicata prima dell'istituzione o trasformazione dei posti vacanti o disponibili.
4.Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle stesse amministrazioni che hanno indetto il concorso qualora si avvalgano delle graduatorie entro il periodo di efficacia delle stesse.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 23/2006
Capo III
 Disposizioni in materia di personale del Servizio sanitario regionale
Art. 18
 (Disposizioni in materia di personale del Servizio sanitario regionale)
1. Il trattamento economico previsto dai contratti collettivi nazionali del comparto del personale del Servizio sanitario nazionale si applica al personale di cui all'articolo 29, comma 1, della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>), trasferito alle aziende per i servizi sanitari.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1 decorre dalla data di inquadramento nell'azienda sanitaria di destinazione e tiene conto, in particolare per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali, l'indennità di specificità medica e la retribuzione di posizione dei dirigenti medici, delle norme contenute nella parte seconda, titolo II, capo I, del contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria 5 dicembre 1996, inerente al quadriennio normativo 1994-1997 e al biennio economico 1994-1995, nonché, per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali e la retribuzione di posizione dei dirigenti sanitari non medici, delle norme contenute nella parte seconda, titolo II, capo I, del contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza sanitaria-professionale-tecnica e amministrativa 5 dicembre 1996, inerente al quadriennio normativo 1994-1997 e al biennio economico 1994-1995, nonché dei successivi contratti collettivi nazionali di lavoro inerenti al personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, e delle disposizioni indicate nei commi 3 e 4.
3. Ai fini dell'accertamento dei presupposti connessi al trattamento e agli istituti economici di cui al comma 2, l'anzianità di servizio maturata dal personale di cui al comma 1 nelle amministrazioni di provenienza si considera come acquisita nella azienda per i servizi sanitari di destinazione nei limiti in cui essa è riconducibile ad ambiti funzionali e organizzativi finalizzati alla prevenzione, alla diagnosi prenatale e precoce, alla cura e riabilitazione delle persone handicappate.
4. Per le posizioni dirigenziali, indicate nella tabella di equiparazione allegata alla legge regionale 41/1996, ai fini della corresponsione della retribuzione di posizione, dell'indennità di specificità medica e dell'indennità di esclusività previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza del personale del Servizio sanitario nazionale si tiene conto, oltre che della anzianità di servizio di cui al comma 3, anche del tipo di incarico rivestito e delle funzioni effettivamente svolte nelle amministrazioni di provenienza, attinenti alle qualifiche VIII, I dirigenziale e II dirigenziale, risultanti dal fascicolo personale.
Capo IV
 Norme finali, finanziarie e abrogazioni
Art. 19
1. In sede di prima applicazione dell'articolo 14 della legge regionale 18/1996, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, lettera b), è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, per i posti da individuarsi con il relativo bando, disciplinato dalle seguenti disposizioni:
b) i titoli valutabili di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), sono calcolati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda; il titolo di cui alla lettera a), numero 3), è calcolato per le funzioni dirigenziali svolte entro il 5 dicembre 2003;
d) la Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Direttore centrale dell'organizzazione, del personale e dei sistemi informativi, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 18/1996;
e) i requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando; la Commissione giudicatrice dispone di un massimo di 100 punti, di cui 80 punti per la valutazione delle prove d'esame e 20 punti per la valutazione dei titoli;
f) la Giunta regionale approva le graduatorie di merito e dichiara i candidati vincitori del concorso; la graduatoria ha validità di due anni dalla data di pubblicazione;
g) ogni altra disposizione per l'effettuazione del concorso di cui al presente comma è disciplinata dal bando di concorso emanato a cura del Direttore centrale dell'organizzazione, del personale e dei sistemi informativi.
2. Il disposto di cui all'articolo 24, comma 2, della legge regionale 18/1996, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera d), trova applicazione anche con riferimento a graduatorie già approvate alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il disposto di cui all'articolo 16 trova applicazione anche con riferimento a graduatorie già approvate alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 4, comma 1, L. R. 19/2005
Art. 20
 (Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 52/1980, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) U.P.B. 51.1.280.1.1 - capitolo 550;
b) U.P.B. 51.1.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631;
c) U.P.B. 51.3.250.1.687 - capitolo 9650.
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 110, comma 6 bis, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come inserito dall'articolo 3, comma 1, lettera a), fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) U.P.B. 51.1.280.1.1 - capitolo 550;
b) U.P.B. 51.1.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631;
c) U.P.B. 51.3.250.1.687 - capitolo 9650.
3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 56, comma 5, della legge regionale 18/1996, come da ultimo sostituito dall'articolo 5, comma 1, lettera e), continuano a far carico all'unità previsionale di base 52.2.190.1.833 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 581 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è modificata in <<Indennità annua e rimborso spese ai componenti esterni del nucleo di valutazione>>.
4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 20/2002, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera b), fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) U.P.B. 51.1.280.1.1 - capitolo 550;
b) U.P.B. 51.1.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631;
c) U.P.B. 51.3.250.1.687 - capitolo 9650.
5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 2, comma 14 bis, della legge regionale 34/2002, come inserito dall'articolo 9, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 51.2.280.1.686 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 601 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 128, comma 4, della legge regionale 13/1998, come da ultimo modificato dall'articolo 13, comma 1, continuano a far carico all'unità previsionale di base 51.1.280.1.658 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 590 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 1, comma 12 ter, della legge regionale 2/2001, come inserito dall'articolo 14, comma 1, lettera a), fanno carico all'unità previsionale di base 51.1.280.1.658 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 590 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
10. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 1, comma 16, della legge regionale 2/2001, come sostituito dall'articolo 14, comma 1, lettera b), fanno carico all'unità previsionale di base 51.1.280.1.658 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 590 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.