Legge regionale 04 marzo 2005 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Articolo 41 bis aggiunto da art. 13, comma 5, L. R. 9/2008

Articolo 12 bis aggiunto da art. 40, comma 1, L. R. 13/2008

Articolo 12 ter aggiunto da art. 14, comma 11, L. R. 11/2009

Articolo 12 quater aggiunto da art. 14, comma 11, L. R. 11/2009

CAPO I

Sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese (PMI)

Art. 1

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14 bis, comma 1, L. R. 26/2005

Articolo abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017

Art. 2

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14 bis, comma 1, L. R. 26/2005

Articolo abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017

Art. 3

( ABROGATO )

(1)(2)(3)(4)

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14 bis, comma 1, L. R. 26/2005

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 5, L. R. 11/2009

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 4, L. R. 11/2009

Articolo abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017

Art. 4

(Incentivi)

(2)

1.

( ABROGATO )

(3)(6)

2.

( ABROGATO )

(4)

3.

( ABROGATO )

(1)(5)

4. Al fine di supportare la realizzazione dei progetti di sviluppo competitivo delle PMI beneficiarie dell'incentivo, e nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese e dalla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, Friulia SpA è autorizzata a costituire, anche attraverso società controllate e utilizzando le risorse destinate allo speciale fondo di dotazione di cui all'articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22 (Provvedimenti straordinari per il credito e gli incentivi nei settori produttivi), e successive modifiche, un fondo per la concessione di garanzie e controgaranzie alle PMI beneficiarie degli incentivi di cui al presente capo.

Note:

Parole sostituite al comma 3 da art. 3, comma 1, L. R. 27/2005

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14 bis, comma 1, L. R. 26/2005

Comma 1 abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017

Comma 2 abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017

Comma 3 abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017

Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 2, comma 22, L. R. 31/2017

Art. 5

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14 bis, comma 1, L. R. 26/2005

Articolo abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017

Art. 6

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14 bis, comma 1, L. R. 26/2005

Articolo abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017

Art. 7

( ABROGATO )

(8)(17)(19)

Note:

Comma 1 sostituito da art. 32, comma 1, L. R. 7/2008

Comma 2 sostituito da art. 32, comma 2, L. R. 7/2008

Comma 7 sostituito da art. 32, comma 3, L. R. 7/2008

Comma 10 sostituito da art. 32, comma 4, L. R. 7/2008

Comma 12 abrogato da art. 32, comma 5, L. R. 7/2008

Comma 14 sostituito da art. 32, comma 6, L. R. 7/2008

Vedi la disciplina transitoria del comma 10, stabilita da art. 32, comma 10, L. R. 7/2008

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14 bis, comma 1, L. R. 26/2005

Derogata la disciplina del comma 1 da art. 15, comma 7 quinquies, L. R. 11/2009

10  Derogata la disciplina del comma 4 da art. 15, comma 7 sexies, L. R. 11/2009

11  Derogata la disciplina del comma 5 da art. 15, comma 7 sexies, L. R. 11/2009

12  Derogata la disciplina del comma 6 da art. 15, comma 7 sexies, L. R. 11/2009

13  Comma 1 sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 4/2011

14  Comma 15 abrogato da art. 2, comma 101, L. R. 15/2014

15  Parole sostituite al comma 10 da art. 11, comma 17, L. R. 27/2014

16  Parole aggiunte al comma 10 da art. 11, comma 17, L. R. 27/2014

17  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 25, L. R. 34/2015

18  Integrata la disciplina del comma 7 da art. 2, comma 20, L. R. 31/2017

19  Articolo abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017

Art. 8

( ABROGATO )

(1)(3)

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14 bis, comma 1, L. R. 26/2005

Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 77, L. R. 17/2008

Articolo abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017

Art. 9

( ABROGATO )

(2)(3)

Note:

Comma 1 sostituito da art. 32, comma 7, L. R. 7/2008

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14 bis, comma 1, L. R. 26/2005

Articolo abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017

Art. 10

( ABROGATO )

(2)(3)

Note:

Comma 1 sostituito da art. 32, comma 8, L. R. 7/2008

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14 bis, comma 1, L. R. 26/2005

Articolo abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017

Art. 11

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14 bis, comma 1, L. R. 26/2005

Articolo abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017

Art. 12

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14 bis, comma 1, L. R. 26/2005

Articolo abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017

Art. 12 bis

(Strumenti per agevolare l'accesso al credito per le PMI)

(1)(13)(14)(15)(16)(33)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali e di conseguente difficoltà di accesso al credito da parte delle imprese, a porre in essere a favore delle microimprese e delle PMI gli strumenti opportuni ed efficaci alla luce dell'evoluzione dei mercati, al fine di fronteggiare le sollecitazioni finanziarie globali con la maggiore flessibilità e tempestività anche in relazione alle misure adottate a livello nazionale, comunitario e internazionale.

(17)

1 bis. Per le finalità di cui al comma 1 e subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, la Giunta regionale individua i canali contributivi ai quali si applicano le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), nonché le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea del 1 dicembre 2010 (Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria), in merito alle quali può darsi corso a misure distinte in relazione alla tipologia di incentivi individuati dalla normativa regionale, anche con riferimento agli interventi per il credito agevolato alle attività economiche e produttive relativi al Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (FRIE), di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia), al Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), al Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia (FRIA), di cui all'articolo 45 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e al Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia, di cui all'articolo 98 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>).

(3)(18)

2.

( ABROGATO )

(20)(34)

3.

( ABROGATO )

(4)(21)

4.

( ABROGATO )

(22)

5.

( ABROGATO )

(5)(10)(23)

6.

( ABROGATO )

(6)(24)(35)

7.

( ABROGATO )

(7)(11)(25)

8.

( ABROGATO )

(26)

9.

( ABROGATO )

(8)(9)(12)(27)

10.

( ABROGATO )

(28)

11.

( ABROGATO )

(29)

12.

( ABROGATO )

(2)(19)(30)

13.

( ABROGATO )

(31)

14.

( ABROGATO )

(32)

Note:

Articolo aggiunto da art. 40, comma 1, L. R. 13/2008

Integrata la disciplina del comma 12 da art. 14, comma 1, L. R. 11/2009, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 7, comma 14, L. R. 33/2015

Comma 1 bis aggiunto da art. 14, comma 6, L. R. 11/2009

Parole aggiunte al comma 3 da art. 14, comma 7, L. R. 11/2009

Parole aggiunte al comma 5 da art. 14, comma 7, L. R. 11/2009

Parole aggiunte al comma 6 da art. 14, comma 7, L. R. 11/2009

Parole aggiunte al comma 7 da art. 14, comma 7, L. R. 11/2009

Parole aggiunte alla lettera a) del comma 9 da art. 14, comma 7, L. R. 11/2009

Parole aggiunte alla lettera c) del comma 9 da art. 14, comma 7, L. R. 11/2009

10  Parole aggiunte al comma 5 da art. 14, comma 8, L. R. 11/2009

11  Parole aggiunte al comma 7 da art. 14, comma 9, L. R. 11/2009

12  Parole aggiunte alla lettera b) del comma 9 da art. 14, comma 10, L. R. 11/2009

13  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 48, lettera e), L. R. 11/2009

14  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 61, L. R. 11/2009

15  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 11/2009, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 3, comma 1, L. R. 18/2011

16  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 37, L. R. 12/2009

17  Integrata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 38, L. R. 12/2009

18  Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 13, comma 11, lettera a), L. R. 22/2010

19  Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 3, L. R. 2/2012

20  Comma 2 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.

21  Comma 3 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.

22  Comma 4 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.

23  Comma 5 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.

24  Comma 6 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.

25  Comma 7 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.

26  Comma 8 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.

27  Comma 9 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.

28  Comma 10 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.

29  Comma 11 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.

30  Comma 12 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.

31  Comma 13 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.

32  Comma 14 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.

33  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 62, L. R. 27/2014

34  Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.

35  Parole sostituite al comma 6 da art. 46, comma 1, L. R. 19/2015

Art. 12 ter

(Emissione di obbligazioni bancarie per smobilizzo crediti aziendali nei settori delle attività produttive)

(1)

1.

( ABROGATO )

(2)(5)(8)

2.

( ABROGATO )

(9)

3.

( ABROGATO )

(10)

4.

( ABROGATO )

(11)

5.

( ABROGATO )

(12)

6.

( ABROGATO )

(13)

7.

( ABROGATO )

(6)(14)

8.

( ABROGATO )

(15)

9.

( ABROGATO )

(16)

10.

( ABROGATO )

(17)

10 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata, per le finalità di cui al comma 1, a costituire nell'ambito del Fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo il "Fondo regionale smobilizzo crediti agricoli", amministrato con contabilità separata, destinato a concedere alle piccole e alle microimprese agricole, aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale, finanziamenti a breve e medio termine, per assicurare risorse liquide alle imprese, anche a complemento degli smobilizzi di cui al comma 1.

(3)

11.

( ABROGATO )

(18)

12. Le modalità e le condizioni per la concessione dei finanziamenti, in relazione anche a particolari situazioni del mercato, sono stabilite con regolamento nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

12 bis.

( ABROGATO )

(4)(19)

13. Per le finalità di cui al comma 10 e subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, ai finanziamenti si applicano le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione del 17 dicembre 2008, nonché alle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea del 1 dicembre 2010 (Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria), subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte delle Commissione europea.

(7)

14.

( ABROGATO )

(20)

Note:

Articolo aggiunto da art. 14, comma 11, L. R. 11/2009

Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 45, lettera a), L. R. 12/2009

Comma 10 bis aggiunto da art. 3, comma 45, lettera b), L. R. 12/2009

Comma 12 bis aggiunto da art. 3, comma 45, lettera c), L. R. 12/2009

Parole soppresse al comma 1 da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 2/2010

Parole soppresse al comma 7 da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 2/2010

Parole aggiunte al comma 13 da art. 13, comma 11, lettera b), L. R. 22/2010

Comma 1 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012

Comma 2 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012

10  Comma 3 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012

11  Comma 4 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012

12  Comma 5 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012

13  Comma 6 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012

14  Comma 7 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012

15  Comma 8 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012

16  Comma 9 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012

17  Comma 10 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012

18  Comma 11 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012

19  Comma 12 bis abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012

20  Comma 14 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012

Art. 12 quater

(Conferma dei contributi)

(1)(2)

1. Nei casi di conferimento, trasformazione o fusione d'impresa, nonché trasferimento dell'azienda o ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, le agevolazioni previste dalla legislazione regionale nei confronti delle imprese, assegnate o concesse, possono essere, rispettivamente, concesse o confermate, purché il subentrante sia in possesso dei requisiti richiesti in capo al beneficiario originario e la prosecuzione dell'impresa avvenga senza soluzione di continuità.

(3)

Note:

Articolo aggiunto da art. 14, comma 11, L. R. 11/2009

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 14, comma 13, L. R. 11/2009

Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 46, L. R. 12/2009

CAPO II

Istituzione delle Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali

Art. 13

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 59, comma 1, L. R. 3/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 27/1999.

Art. 14

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 59, comma 1, L. R. 3/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 27/1999.

Art. 15

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 59, comma 1, L. R. 3/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 27/1999.

Art. 16

(Soppressione dei Comitati di distretto)

1. I Comitati di distretto costituiti ai sensi della legge regionale 27/1999 sono soppressi a decorrere dall'esecutività del decreto del Presidente della Regione di riconoscimento delle singole Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali (ASDI).

Art. 17

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 59, comma 1, L. R. 3/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 27/1999.

Art. 18

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 59, comma 1, L. R. 3/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 27/1999.

Art. 19

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 59, comma 1, L. R. 3/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 27/1999.

Art. 20

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 59, comma 1, L. R. 3/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 27/1999.

Art. 21

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 59, comma 1, L. R. 3/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 27/1999.

Art. 22

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 59, comma 1, L. R. 3/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 27/1999.

Art. 23

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 59, comma 1, L. R. 3/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 27/1999.

Art. 24

(Abrogazioni)

1. L'articolo 4 della legge regionale 27/1999, come modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 18/2003, è abrogato.

2. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale 27/1999 è abrogato.

CAPO III

Revisione dell'ordinamento dei Consorzi di sviluppo industriale e dell'EZIT

Art. 25

(Estensione delle aree di intervento dei Consorzi di sviluppo industriale e dell'EZIT)

1. I Consorzi di sviluppo industriale e l'EZIT hanno facoltà di stipulare convenzioni con i Comuni geograficamente più vicini per disciplinare l'estensione dei servizi alle imprese localizzate nelle zone industriali identificate negli strumenti urbanistici comunali, sia come zone PIP sia come zone D3.

Art. 26

(Delegazione amministrativa intersoggettiva)

1. Ai fini di cui all'articolo 25, i Comuni possono affidare, mediante l'istituto di cui all'articolo 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e successive modifiche, all'EZIT e ai Consorzi di sviluppo industriale, secondo il criterio della maggior vicinanza geografica, la progettazione e la realizzazione di opere e di impianti di pubblica utilità.

Art. 27

(Esenzioni ICI)

(1)

1. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), e in conformità ai principi di cui all'articolo 119 della Costituzione, i Consorzi di sviluppo industriale e l'EZIT possono essere esentati dai Comuni dal pagamento dell'ICI relativa alle aree e agli immobili destinati a fini di pubblico interesse di loro pertinenza, ivi comprese le aree acquisite dall'ente gestore al fine della loro successiva cessione alle imprese interessate.

Note:

Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale 22 febbraio 2006, n. 75, (B.U.R. 15/3/2006, n. 11) l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

Art. 28

(Semplificazione delle procedure)

1.

( ABROGATO )

(1)

2. La legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), si applica ai procedimenti relativi alle imprese insediate nelle zone industriali programmate di cui alla presente legge.

Note:

Comma 1 abrogato da art. 59, comma 1, L. R. 3/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 27/1999.

Art. 29

(Inserimento dell'articolo 2 bis nella legge regionale 3/1999)

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), è inserito il seguente:

<<Art. 2 bis

(Promozione della cooperazione tra enti gestori)

1. La Regione promuove la cooperazione tra gli enti gestori delle zone industriali, anche con riferimento ai Consorzi industriali delle Regioni finitime, nelle forme individuate dagli enti con la sottoscrizione di specifiche convenzioni.

2. Gli enti gestori individuano, negli strumenti di cui al comma 1, le attività in cooperazione da realizzare con riferimento in particolare a:

a) la comunicazione e la promozione congiunta delle zone industriali presso i pubblici rilevanti, e più in generale le attività di marketing territoriale;

b) il monitoraggio e la selezione delle opportunità offerte dai programmi comunitari per la realizzazione di studi, progetti e opere di rilevante interesse per gli enti gestori;

c) la realizzazione di studi, progetti e opere di cui alla lettera b);

d) il monitoraggio e gli interventi migliorativi della qualità ambientale;

e) la centralizzazione dei servizi tecnici e dei servizi amministrativi;

f) la gestione in outsourcing di servizi i cui utenti sono le imprese insediate nelle zone industriali;

g) le attività inerenti la funzione di incubatori di nuove imprese in armonia con il sistema regionale della innovazione di cui alla legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazione), e successive modifiche;

h) il monitoraggio e gli interventi migliorativi in ambito di sicurezza sul lavoro.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, i Consorzi industriali potranno decidere la fusione per incorporazione tra due o più tra essi in applicazione degli articoli 2501 e seguenti del codice civile in quanto compatibili; la relativa decisione è di competenza dell'Assemblea consortile di ciascuno dei Consorzi partecipanti alla fusione, costituita e deliberante con le maggioranze previste dall'articolo 10.

4. Il Consorzio incorporante assume una denominazione che tenga conto anche dell'area geografica indicata nella denominazione del Consorzio incorporato, ovvero del territorio di cui facciano parte i Consorzi partecipanti alla fusione.

5. Le deliberazioni delle Assemblee consortili di cui al comma 3 devono essere sottoposte all'approvazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 14.>>.

Art. 30

(Sostituzione rubrica)

1. La rubrica dell'articolo 15 bis della legge regionale 3/1999 è sostituita dalla seguente: <<(Contributi per investimenti)>>.

Art. 31

(Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale 3/1999)

1. L'articolo 17 della legge regionale 3/1999 è sostituito dal seguente:

<<Art. 17

(Contributi per lo svolgimento delle attività istituzionali)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi e all'EZIT contributi per lo svolgimento delle attività istituzionali.

2. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale attività produttive entro il 15 maggio di ogni anno, corredate del bilancio dell'anno precedente.

3. Lo stanziamento di bilancio è ripartito per il 40 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti richiedenti e per la restante parte sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

4. Sono estese agli enti gestori delle zone industriali le norme contributive relative al sistema regionale dell'innovazione di cui alla legge regionale 11/2003 e successive modifiche, per i fini di cui all'articolo 2 bis, comma 2, lettera g), della presente legge.>>.

Art. 32

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le norme sui contributi per il funzionamento degli enti gestori di cui all'articolo 6, comma 42, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), all'articolo 7, comma 39, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), e all'articolo 8, comma 36, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002).

CAPO IV

Misure di semplificazione

Art. 33

(Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 12/2002 in materia di artigianato)

1. Dopo il comma 11 dell'articolo 13 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), è aggiunto il seguente:

<<11 bis. L'impresa artigiana svolgente attività stagionale in via esclusiva o prevalente, mantiene l'iscrizione all'A.I.A. per l'intero anno solare, fatto salvo il trattamento previdenziale e assistenziale previsto dalla disciplina statale. Per attività stagionale prevalente s'intende quella svolta per un periodo superiore a sei mesi nell'arco di un anno solare.>>.

Art. 34

(Sostituzione dell'articolo 24 della legge regionale 12/2002 in materia di artigianato)

1. L'articolo 24 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 24

(Semplificazione dei procedimenti autorizzativi)

1. In attuazione dell'articolo 27 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sono subordinati ad una denuncia di inizio attività attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge:

a) l'esercizio dell'attività di facchinaggio, secondo la disciplina prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio);

b) la fabbricazione e la gestione di depositi all'ingrosso di margarina e di grassi alimentari idrogenati, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

c) l'esercizio delle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione, secondo la disciplina prevista dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59));

d) l'esercizio delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento, manutenzione di impianti, secondo la disciplina prevista dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 558/1999;

e) l'esercizio dell'attività di autoriparazione, secondo la disciplina prevista dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 558/1999;

f) il trasferimento dell'azienda finalizzato all'esercizio dell'attività di estetista e di parrucchiere misto, secondo la disciplina prevista dall'articolo 30, comma 6;

g) l'esercizio di nuovi panifici, nonché il trasferimento e la trasformazione di panifici esistenti, in luogo della licenza prevista dall'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002 (Nuove norme sulla panificazione); le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 1002/1956 non si applicano nella Regione Friuli Venezia Giulia;

h) l'esercizio dei mulini per la macinazione dei cereali, nonché il loro trasferimento, trasformazione, ampliamento o riattivazione, in luogo della licenza prevista dall'articolo 6 della legge 7 novembre 1949, n. 857 (Nuova disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione).

2. Per i procedimenti previsti dal comma 1, lettere g) e h), la Camera di commercio, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia di inizio attività, verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge e, in particolare, l'efficienza degli impianti e la loro rispondenza ai requisiti tecnici e igienico-sanitari ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3 della legge 1002/1956 e dell'articolo 6 della legge 857/1949 disponendo, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei relativi effetti.

3. In attuazione dell'articolo 20 della legge 241/1990 e dell'articolo 27 della legge regionale 7/2000, le domande di rilascio di autorizzazione all'esercizio delle attività di estetista e di parrucchiere misto si intendono accolte qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di sessanta giorni.

4. Ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 112/1998, l'esercizio dell'attività tipografica, litografica e fotografica e di ogni altra attività di stampa o di riproduzione meccanica o chimica è subordinato all'obbligo di informazione tempestiva all'autorità di pubblica sicurezza.

5. Ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 (Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'articolo 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128), la licenza rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza non è richiesta alle imprese iscritte all'A.I.A. che fabbrichino oggetti preziosi; la medesima licenza non è richiesta ai cesellatori, agli orafi, agli incastratori di pietre preziose e agli esercenti di industrie e arti affini, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 112/1998.>>.

Art. 35

(Modifica dell'articolo 44 della legge regionale 12/2002 in materia di artigianato)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 12/2002 è inserito il seguente:

<<1 bis. Ai fini del riscontro del rispetto della regola del ''de minimis'' alla domanda di incentivo è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante, in termini sintetici, il non superamento dei limiti temporali e quantitativi, comprensivo dell'incentivo oggetto della domanda medesima.>>.

Art. 36

(Inserimento dell'articolo 44 bis nella legge regionale 12/2002 in materia di artigianato)

1. Dopo l'articolo 44 della legge regionale 12/2002 è inserito il seguente:

<<Art. 44 bis

(Interventi urbanistici ed edilizi)

1. Gli incentivi alle imprese artigiane per gli interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia di cui al titolo VI della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), e successive modifiche, sono erogati a seguito della presentazione della seguente documentazione:

a) nel caso di lavori soggetti a concessione o autorizzazione edilizia, copia della dichiarazione trasmessa al Comune e sottoscritta dal direttore dei lavori che certifichi, sotto la propria responsabilità, la conformità dei lavori eseguiti rispetto al progetto approvato, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, della legge regionale 52/1991;

b) nel caso di lavori soggetti a denuncia di inizio attività, copia del certificato di collaudo finale emesso dal progettista abilitato e trasmesso al Comune, che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato, ai sensi dell'articolo 80, comma 4, della legge regionale 52/1991.

2. Per gli interventi di cui al comma 1 non trova applicazione l'articolo 3, comma 5 bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e successive modifiche.>>.

Art. 37

(Disposizioni di interpretazione autentica e di modifica dell'articolo 73 della legge regionale 18/2003 in materia di sicurezza sul lavoro)

1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 73, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), con il termine "autocertificazione" si intende la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

2. Le disposizioni di cui all'articolo 73, comma 1, della legge regionale 18/2003 si applicano alle domande di contributo presentate successivamente all'entrata in vigore della legge medesima.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 73 della legge regionale 18/2003 è inserito il seguente:

<<1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contributi previsti dall'articolo 55 della legge regionale 12/2002.>>.

Art. 38

(Invio telematico delle domande di contributo)

1. Al fine di migliorare le relazioni con le imprese attraverso l'impiego delle tecnologie informatiche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre, in via sperimentale e in relazione ad una o più tipologie di incentivi, le procedure necessarie a consentire l'invio telematico delle domande per accedere agli incentivi medesimi.

2. Le procedure di cui al comma 1 devono consentire all'impresa di utilizzare la modalità telematica per la compilazione del modulo di domanda e la relativa trasmissione all'ufficio competente nonché di ricevere, in modo automatico, la ricevuta contenente tutti i dati relativi al procedimento contributivo.

Art. 39

(Modifica dell'articolo 38 della legge regionale 7/2000 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)

1. Al comma 3 dell'articolo 38 della legge regionale 7/2000, dopo le parole <<La definizione di>> è inserita la seguente: <<micro,>>.

Art. 40

(Inserimento dell'articolo 38 bis nella legge regionale 7/2000 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)

1. Dopo l'articolo 38 della legge regionale 7/2000 è inserito il seguente:

<<Art. 38 bis

(Rinvio dinamico)

1. Per quanto attiene alla normativa di incentivo alle imprese, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari effettuato da leggi e regolamenti regionali, salva diversa ed espressa disposizione, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.>>.

Art. 41

(Inserimento dell'articolo 41 bis nella legge regionale 7/2000 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)

1. Dopo l'articolo 41 della legge regionale 7/2000 è inserito il seguente:

<<Art. 41 bis

(Rendicontazione di incentivi a imprese)

1. Le imprese, per quanto attiene ad incentivi erogati dall'Amministrazione regionale, anche tramite altri soggetti, con fondi propri, possono presentare la rendicontazione delle spese sostenute in relazione a ciascun progetto approvato e ammesso al finanziamento o a ciascun investimento, certificate da:

a) persona iscritta all'Ordine dei dottori commercialisti o all'Albo dei ragionieri commercialisti;

b) persona o società iscritta nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), e successive modifiche, e al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474 (Regolamento recante disciplina delle modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili, in attuazione degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88), e successive modifiche, non legata da rapporto organico con il titolare del progetto oggetto del controllo;

c) un centro autorizzato di assistenza fiscale per le imprese di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), e successive modifiche, e al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 (Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).

2. Il rilascio della certificazione di cui al comma 1 avviene a seguito di esame, da parte del soggetto certificatore, dei titoli di spesa, nonché di tutta la documentazione a supporto dei titoli medesimi, da realizzare conformemente alla normativa vigente.

3. I beneficiari degli incentivi devono conservare i titoli originari di spesa, nonché la documentazione a supporto della rendicontazione, presso i propri uffici ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44.

4. Le spese connesse all'attività di certificazione sono ammissibili al finanziamento del progetto cui si riferiscono.>>.

Art. 41 bis

(Ottimizzazione degli utilizzi delle giacenze dei fondi di rotazione)

(1)

1. Al fine del miglior utilizzo delle risorse a favore dei settori produttivi, l'Amministrazione regionale provvede, previa richiesta motivata dall'indisponibilità di fondi a fronte di istanze accoglibili per cui sia già stata completata l'istruttoria, ad autorizzare gli organi gestori ad effettuare le necessarie anticipazioni prelevando le disponibilità non utilizzate con riferimento ai Fondi di rotazione di cui all'articolo 45 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e all'articolo 98 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>). Le anticipazioni così effettuate sono restituite all'originario Fondo entro il terzo esercizio finanziario dalla disposizione.

Note:

Articolo aggiunto da art. 13, comma 5, L. R. 9/2008

CAPO V

Delega di funzioni

Art. 42

(Delega di funzioni alle Camere di commercio)

(8)(12)(18)(19)(23)

1. Sono delegate alle Camere di commercio aventi sede in Friuli Venezia Giulia le funzioni amministrative concernenti la concessione dei seguenti incentivi:

a)

( ABROGATA )

b)

( ABROGATA )

c)

( ABROGATA )

c bis)

( ABROGATA )

d)

( ABROGATA )

e)

( ABROGATA )

f)

( ABROGATA )

g)

( ABROGATA )

h)

( ABROGATA )

i)

( ABROGATA )

j) interventi a favore della riattivazione di impianti idroelettrici di cui all'articolo 2 della legge regionale 18/2003;

k) promozione all'estero di comparti produttivi di cui all'articolo 6 della legge regionale 18/2003;

l) interventi per l’internazionalizzazione delle imprese di cui al capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento);

m) contributi alle PMI industriali e loro consorzi per favorire l'utilizzo delle nuove tecniche di gestione aziendale di cui all'articolo 45 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 (Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia);

n)

( ABROGATA )

n bis)contributi a sostegno di progetti di imprenditoria femminile di cui all'articolo 2, comma 85, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011);

n ter)

( ABROGATA )

n quater)incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese di cui al titolo II, capi II e III, della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo);

n quinquies) contributi per start-up giovanili di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a), della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa));

n sexies) contributi per la creazione e lo sviluppo di centri di prototipazione della business idea, di centri di coworking, nonché di laboratori di fabbricazione digitale (fab-lab) di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), della legge regionale 3/2021;

n septies) contributi per la promozione dell'economia circolare e l'efficientamento energetico di cui all' articolo 77, comma 3, della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 ;

n octies) sostegno all'imprenditoria femminile nei piccoli Comuni di cui all'articolo 5 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica).

(2)(3)(4)(5)(6)(9)(13)(14)(15)(16)(20)(21)(22)(24)(25)(26)(27)(30)(31)(32)(33)(34)(35)(36)(37)(38)(39)(40)(41)(42)(43)

2. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e le Camere di commercio, l'Amministrazione regionale stipula apposita convenzione in conformità a uno schema approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive.

(1)(10)(28)(29)

3.

( ABROGATO )

(7)(11)(17)

Note:

Derogata la disciplina del comma 2 da art. 2, comma 61, L. R. 24/2009, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 3, comma 4, L. R. 18/2011

Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 74, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011

Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 74, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011

Lettera f) del comma 1 abrogata da art. 74, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011

Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 74, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011

Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 74, comma 1, lettera c), L. R. 7/2011

Parole sostituite al comma 3 da art. 74, comma 2, L. R. 7/2011

Rubrica dell'articolo modificata da art. 9, comma 2, lettera a), L. R. 16/2012

Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 2, lettera b), L. R. 16/2012

10  Parole sostituite al comma 2 da art. 9, comma 2, lettera c), L. R. 16/2012

11  Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 2, lettera d), L. R. 16/2012

12  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 4, L. R. 16/2012

13  Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 94, comma 2, lettera a), L. R. 4/2013 , a decorrere dal 31 dicembre 2013.

14  Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 94, comma 2, lettera a), L. R. 4/2013 , a decorrere dal 31 dicembre 2013.

15  Lettera c bis) del comma 1 abrogata da art. 94, comma 2, lettera a), L. R. 4/2013 , a decorrere dal 31 dicembre 2013.

16  Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 94, comma 2, lettera a), L. R. 4/2013 , a decorrere dal 31 dicembre 2013.

17  Comma 3 abrogato da art. 94, comma 2, lettera a), L. R. 4/2013 , a decorrere dal 31 dicembre 2013.

18  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1, L. R. 5/2013

19  Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 1, L. R. 4/2014

20  Integrata la disciplina del comma 1 da art. 2, comma 67, lettera a), L. R. 20/2015

21  Lettera g) del comma 1 abrogata da art. 36, comma 2, L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come previsto all'art. 36, c. 2, della medesima 4/2016.

22  Lettera h) del comma 1 abrogata da art. 36, comma 2, L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come previsto all'art. 36, c. 2, della medesima 4/2016.

23  Rubrica dell'articolo sostituita da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 6/2017

24  Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 6/2017

25  Lettera n bis) del comma 1 aggiunta da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 6/2017

26  Lettera n ter) del comma 1 aggiunta da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 6/2017

27  Lettera n quater) del comma 1 aggiunta da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 6/2017

28  Comma 2 sostituito da art. 1, comma 1, lettera d), L. R. 6/2017

29  Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 1, comma 7, L. R. 6/2017

30  Integrata la disciplina della lettera k) del comma 1 da art. 2, comma 53, L. R. 31/2017

31  Integrata la disciplina della lettera l) del comma 1 da art. 2, comma 53, L. R. 31/2017

32  Lettera i) del comma 1 abrogata da art. 77, comma 5, lettera a), L. R. 3/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 77, c. 4 della medesima L.R. 3/2021.

33  Lettera n) del comma 1 abrogata da art. 77, comma 5, lettera a), L. R. 3/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 77, c. 4 della medesima L.R. 3/2021.

34  Parole sostituite alla lettera l) del comma 1 da art. 89, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021

35  Lettera n quinquies) del comma 1 aggiunta da art. 89, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021

36  Lettera n sexies) del comma 1 aggiunta da art. 89, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021

37  Lettera n septies) del comma 1 aggiunta da art. 89, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021

38  Lettera n ter) del comma 1 abrogata da art. 89, comma 2, L. R. 3/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al c. 5 dell'art. 25, L.R. 3/2021.

39  Lettera n sexies) del comma 1 sostituita da art. 39, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021

40  Parole soppresse alla lettera n septies) del comma 1 da art. 39, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021

41  Il Regolamento di cui all'art. 77, c. 4, L.R. 3/2021 è stato emanato con DPReg. 3/12/2021, n. 0199/Pres. (B.U.R. 7/12/2021, S.O. n. 40) ed entra in vigore dal 8/12/2021.

42  A decorrere dal 21/7/2022 sono entrati in vigore i regolamenti di attuazione dell'art. 25, c. 5, LR. 3/2021, emanati con DPReg. 13/7/2021, n. 0114/Pres. (B.U.R. 28/7/2021, n. 30) e DPReg. 5/7/2022, n. 081/Pres. (B.U.R. 20/7/2022, n. 29).

43  Lettera n octies) del comma 1 aggiunta da art. 5, comma 4, L. R. 10/2023

Art. 43

(Funzioni della Regione)

(1)(2)

1. Nelle materie di cui all'articolo 42 la Regione esercita:

a) le funzioni di programmazione, indirizzo, regolamentazione, coordinamento, controllo, monitoraggio e vigilanza;

b) le funzioni attinenti ai rapporti internazionali, con l'Unione europea, con lo Stato e con le altre Regioni;

c) le funzioni che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale.

1 bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati, tra i canali contributivi di cui all'articolo 42, quelli da attivare e sono fissati i rispettivi termini iniziali e finali per la presentazione delle domande di contributo.

(3)(4)

2. La Giunta regionale emana direttive per l'applicazione del presente capo, al fine di assicurare il coordinamento delle attività delle Camere di commercio e la parità e omogeneità di trattamento tra le imprese beneficiarie.

(5)

3.

( ABROGATO )

(6)

4.

( ABROGATO )

(7)

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 11/2009, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 3, comma 1, L. R. 18/2011

Articolo sostituito da art. 9, comma 2, lettera e), L. R. 16/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013, come disposto dai commi 1 e 5 del medesimo art. 9 L.R. 16/2012.

Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 5, L. R. 33/2015

Parole soppresse al comma 1 bis da art. 1, comma 2, lettera a), L. R. 6/2017

Parole sostituite al comma 2 da art. 1, comma 2, lettera b), L. R. 6/2017

Comma 3 abrogato da art. 1, comma 2, lettera c), L. R. 6/2017

Comma 4 abrogato da art. 1, comma 2, lettera c), L. R. 6/2017

Art. 44

(Fondo per gli incentivi alle imprese)

(3)(5)

1. Per il finanziamento degli incentivi di cui all'articolo 42 è istituito il fondo per gli incentivi alle imprese.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 vengono annualmente assegnate a Unioncamere FVG.

3. In tale fondo possono confluire anche i finanziamenti del fondo per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese).

Note:

Comma 2 sostituito da art. 5, comma 67, L. R. 30/2007

Comma 3 sostituito da art. 5, comma 68, L. R. 30/2007

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 61, L. R. 24/2009, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 3, comma 4, L. R. 18/2011

Integrata la disciplina del comma 2 da art. 2, comma 61, L. R. 24/2009 nel testo modificato da art. 3, comma 4, L. R. 18/2011

Articolo sostituito da art. 9, comma 2, lettera f), L. R. 16/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013, come disposto dai commi 1 e 5 del medesimo art. 9 L.R. 16/2012.

Art. 45

(Finanziamenti per l'esercizio delle funzioni delegate)

(2)

1. A titolo di indennità per l'attività di gestione delle funzioni delegate le Camere di commercio ricevono il rimborso delle spese nel limite massimo da definire nella convenzione di cui all'articolo 42, comma 2.

(3)(4)(5)

Note:

Parole soppresse al comma 1 da art. 8, comma 147, L. R. 2/2006

Articolo sostituito da art. 9, comma 2, lettera g), L. R. 16/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013, come disposto dai commi 1 e 5 del medesimo art. 9 L.R. 16/2012.

Comma 1 sostituito da art. 2, comma 9, L. R. 25/2016

Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 3, L. R. 6/2017

Integrata la disciplina del comma 1 da art. 2, comma 53, L. R. 31/2017

Art. 46

(Norma transitoria)

1. I procedimenti in corso al 31 dicembre 2005 relativi alle funzioni delegate alle Camere di commercio, sono di competenza della Regione.

CAPO VI

Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004

Art. 47

(Finalità)

1. Con il presente capo la Regione dispone l'adeguamento della legge regionale 21 marzo 2003, n. 7 (Disciplina del settore fieristico), alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004, concernenti le restrizioni alla libera prestazione dei servizi e alla libertà di stabilimento in materia di organizzazione di fiere e esposizioni.

Art. 48

(Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 7/2003)

1. L'articolo 4 della legge regionale 7/2003 è sostituito dal seguente:

<<Art. 4

(Qualificazione delle manifestazioni fieristiche)

1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate quali manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, in relazione al loro grado di rappresentatività del settore o dei settori economici, ai quali la manifestazione è rivolta, al programma e agli scopi dell'iniziativa, al numero e alla provenienza degli espositori e dei visitatori.

2. Le qualifiche di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale, nazionale e regionale sono attribuite dalla Regione.

3. La qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza locale è attribuita dal Comune nel territorio del quale si svolge la manifestazione.

4. La richiesta per l'attribuzione della qualifica, con l'indicazione delle date di svolgimento della manifestazione fieristica, è presentata dal soggetto organizzatore all'Amministrazione regionale per le manifestazioni di rilevanza internazionale, nazionale e regionale e al Comune competente per le manifestazioni di rilevanza locale.

5. Ai fini dell'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale o nazionale, le società di capitali che organizzano la manifestazione devono avere il proprio bilancio annuale certificato da parte di una società di revisione contabile iscritta nell'apposito albo della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) o di equivalente organo di Paesi membri dell'Unione europea o di Paesi terzi.>>.

Art. 49

(Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 7/2003)

1. L'articolo 5 della legge regionale 7/2003 è sostituito dal seguente:

<<Art. 5

(Modalità)

1. Le manifestazioni fieristiche si svolgono nel rispetto dei seguenti principi:

a) modalità organizzative dirette a garantire, compatibilmente con gli spazi disponibili, pari opportunità di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l'iniziativa;

b) condizioni contrattuali a carico degli espositori che rispondano a criteri di trasparenza e di parità di trattamento, in particolare con riferimento all'ammontare della quota di partecipazione richiesta agli espositori e alle tariffe per i servizi non compresi nella quota stessa.

2. Le manifestazioni fieristiche devono svolgersi in quartieri fieristici o in aree esterne adeguatamente attrezzate e idonee, ai sensi della vigente normativa, sotto il profilo della sicurezza e agibilità degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture.>>.

Art. 50

(Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 7/2003)

1. L'articolo 6 della legge regionale 7/2003 è sostituito dal seguente:

<<Art. 6

(Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche)

1. Ai soli effetti promozionali e di visibilità dell'evento, è istituito il Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche con qualifica di internazionale, nazionale e regionale, di seguito denominato Calendario.

2. Il Calendario è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello in cui le manifestazioni devono svolgersi ed è pubblicizzato mediante strumenti informatici.

3. Nel Calendario sono riportati, per ogni singola manifestazione:

a) la denominazione;

b) la tipologia e la qualifica;

c) il luogo e il periodo di svolgimento;

d) i settori merceologici interessati.>>.

Art. 51

(Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 7/2003)

1. L'articolo 7 della legge regionale 7/2003 è sostituito dal seguente:

<<Art. 7

(Regolamento)

1. Con regolamento regionale sono stabiliti:

a) i requisiti per il riconoscimento della qualifica della manifestazione fieristica di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale e i termini per la presentazione delle domande di qualificazione al fine dell'inserimento della manifestazione nel Calendario;

b) i requisiti minimi dei quartieri fieristici e delle aree esterne disponibili per lo svolgimento delle manifestazioni con qualifica di internazionale, nazionale, regionale e locale;

c) le modalità di rilevazione e certificazione, ai fini dell'attribuzione delle qualifiche di cui all'articolo 4, dei dati attinenti agli espositori e visitatori delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e locali.>>.

Art. 52

(Abrogazioni)

1. L'articolo 9 della legge regionale 7/2003 è abrogato.

CAPO VII

Norme finanziarie e finali

Art. 53

(Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 5.050.000 euro, suddivisa in ragione di 3.050.000 euro per l'anno 2005 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, a carico dell'unità previsionale di base 12.3.360.1.1339 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 8650 (1.1.163.2.10.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla Rubrica n. 360 - Servizio n. 226 - Politiche economiche e marketing territoriale - spese correnti - con la denominazione <<Conferimento al Fondo per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese (PMI) gestito dalla Friulia SpA>> e con lo stanziamento complessivo di 5.050.000 euro, suddiviso in ragione di 3.050.000 euro per l'anno 2005 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

2. Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007, a carico dell'unità previsionale di base 12.3.360.2.318 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 8659 (2.1.243.3.10.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla Rubrica n. 360 - Servizio n. 226 - Politiche economiche e marketing territoriale - spese d'investimento - con la denominazione <<Progetti finalizzati alla realizzazione di iniziative di tirocinio formativo collegate alla permanenza del manager a tempo nelle piccole e medie imprese (PMI)>> e con lo stanziamento complessivo di 300.000 euro, suddiviso in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007.

3. Per le finalità previste dall'articolo 12 bis della legge regionale 27/1999, come inserito dall'articolo 22, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 286.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2005 e di 93.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, a carico dell'unità previsionale di base 12.3.360.2.318 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9608 (2.1.243.3.10.28) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla Rubrica n. 360 - Servizio n. 226 - Politiche economiche e marketing territoriale - spese d'investimento - con la denominazione <<Contributi straordinari alle Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali (ASDI) per gli investimenti di impianto e le spese di funzionamento>> e con lo stanziamento complessivo di 286.000 euro, suddiviso in ragione di 100.000 euro per l'anno 2005 e di 93.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 3/1999, come sostituito dall'articolo 31, comma 1, continuano a far carico all'unità previsionale di base 12.3.360.1.315 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 7915 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è conseguentemente modificata in <<Contributi ai Consorzi di sviluppo industriale e all'Ente Zona Industriale di Trieste (EZIT) per lo svolgimento delle attività istituzionali>>.

5. Per le finalità previste dall'articolo 44, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 18.772.000 euro, suddivisa in ragione di 10.548.500 euro per l'anno 2006 e di 8.223.500 euro per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 10.2.360.2.1440 di nuova istituzione - a decorrere dall'anno 2006 - nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 - alla funzione obiettivo n. 10 - programma 10.2 - Rubrica n. 360 - con la denominazione <<Incentivi alle imprese>> con riferimento al capitolo 9609 (2.1.238.3.10.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato al bilancio precitato - a decorrere dall'anno 2006 - alla Rubrica n. 360 - Servizio n. 224 - Affari generali, amministrativi e politiche comunitarie - spese d'investimento - con la denominazione <<Fondo per gli incentivi alle imprese>> e con lo stanziamento complessivo di 18.772.000 euro, suddiviso in ragione di 10.548.500 euro per l'anno 2006 e di 8.223.500 euro per l'anno 2007.

6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1, 2, 3 e 5, per complessivi 24.408.000 euro, suddivisi in ragione di 3.250.000 euro per l'anno 2005, di 11.741.500 euro per l'anno 2006 e di 9.416.500 euro per l'anno 2007 si fa fronte come di seguito indicato:

a) per complessivi 24.058.000 euro, suddivisi in ragione di 2.900.000 euro per l'anno 2005, di 11.741.500 euro, per l'anno 2006 e di 9.416.500 euro per l'anno 2007, mediante storno di pari importo dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

UPBcapitolo200520062007
14.5.360.2.13089321- 1.000.000,00- 1.000.000,00- 1.000.000,00
12.1.360.2.2907710- 1.800.000,00- 2.464.500,00- 2.464.500,00
12.3.360.1.3157679- 100.000,00- 93.000,00- 93.000,00
13.1.360.2.3388653-- 465.000,00- 465.000,00
13.1.360.2.3388654-- 558.000,00- 558.000,00
13.1.360.2.3388631-- 372.000,00- 372.000,00
13.2.360.2.4558918-- 465.000,00- 465.000,00
13.2.360.2.4558919-- 279.000,00- 279.000,00
13.2.360.1.4508908-- 2.325.000,00-
12.1.360.1.2867692-- 465.000,00- 465.000,00
12.1.360.1.2867693-- 1.860.000,00- 1.860.000,00
9.2.360.1.10668600-- 186.000,00- 186.000,00
14.3.360.1.13019244-- 93.000,00- 93.000,00
14.4.360.2.13059268-- 1.116.000,00- 1.116.000,00

b) per la quota di 350.000 euro per l'anno 2005 mediante prelievo di pari importo dall'unità previsionale di base 53.6.250.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 903 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico stesso);

intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Art. 54

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.