1. In attuazione dell'articolo 27 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sono subordinati ad una denuncia di inizio attività attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge:c) l'esercizio delle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione, secondo la disciplina prevista dall'
articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della
legge 15 marzo 1997, n. 59));
f) il trasferimento dell'azienda finalizzato all'esercizio dell'attività di estetista e di parrucchiere misto, secondo la disciplina prevista dall'articolo 30, comma 6;
h) l'esercizio dei mulini per la macinazione dei cereali, nonché il loro trasferimento, trasformazione, ampliamento o riattivazione, in luogo della licenza prevista dall'
articolo 6 della legge 7 novembre 1949, n. 857 (Nuova disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione).
2. Per i procedimenti previsti dal comma 1, lettere g) e h), la Camera di commercio, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia di inizio attività, verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge e, in particolare, l'efficienza degli impianti e la loro rispondenza ai requisiti tecnici e igienico-sanitari ai sensi, rispettivamente, dell'
articolo 3 della legge 1002/1956 e dell'
articolo 6 della legge 857/1949 disponendo, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei relativi effetti.