Legge regionale 04 marzo 2005, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunitą europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunitą europee del 7 luglio 2004.
Art. 27
1. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), e in conformitą ai principi di cui all'articolo 119 della Costituzione, i Consorzi di sviluppo industriale e l'EZIT possono essere esentati dai Comuni dal pagamento dell'ICI relativa alle aree e agli immobili destinati a fini di pubblico interesse di loro pertinenza, ivi comprese le aree acquisite dall'ente gestore al fine della loro successiva cessione alle imprese interessate.
Note:
1 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale 22 febbraio 2006, n. 75, (B.U.R. 15/3/2006, n. 11) l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.