Art. 12 quater
(Conferma dei contributi)
1. Nei casi di conferimento, trasformazione o fusione d'impresa, nonché trasferimento dell'azienda o ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, le agevolazioni previste dalla legislazione regionale nei confronti delle imprese, assegnate o concesse, possono essere, rispettivamente, concesse o confermate, purché il subentrante sia in possesso dei requisiti richiesti in capo al beneficiario originario e la prosecuzione dell'impresa avvenga senza soluzione di continuità.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 14, comma 11, L. R. 11/2009
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 14, comma 13, L. R. 11/2009
3 Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 46, L. R. 12/2009