Legge regionale 02 febbraio 2005, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2005).
Art. 1
 (Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate)
1. L'ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessivi 22.900.516.820,66 euro, suddivisi in ragione di 8.243.665.642,37 euro per l'anno 2005, di 7.415.376.187,07 euro per l'anno 2006 e di 7.241.474.991,22 euro per l'anno 2007, avuto riguardo alle variazioni previste dalla tabella A1, a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, ivi indicate, con riferimento agli appropriati capitoli del documento tecnico di accompagnamento del bilancio medesimo.
2. Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 1/1963 e dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), nel triennio 2005-2007 è autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui nella misura massima di 1.080.060.992,69 euro, suddivisi in ragione di 426.059.129,29 euro per l'anno 2005, di 374.921.733,53 euro per l'anno 2006 e di 279.080.129,87 euro per l'anno 2007.
3. Per le finalità di cui al comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 2005 uno o più contratti di mutuo, sino alla concorrenza di complessivi 426.059.129,29 euro; le somme rinvenienti dai mutui sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, ivi indicate, con riferimento ai capitoli di spesa di cui al prospetto B/1 del documento tecnico allegato ai bilanci per gli anni medesimi, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge.
6. Nell'ambito delle disposizioni di cui al comma 2, nel triennio 2005-2007 è autorizzato il ricorso alla contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti nella misura massima di 426.059.129,29 euro per l'anno 2005.
7. Per le finalità di cui al comma 6 l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 2005 un protocollo d'intesa con la Cassa depositi e prestiti per l'accesso al credito della medesima per complessivi 426.059.129,29 euro. Le somme rinvenienti da tale operazione sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, ivi indicate, con riferimento ai capitoli di spesa di cui al prospetto B/1 del documento tecnico allegato ai bilanci per gli anni medesimi, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge. I mutui autorizzati dal comma 6 hanno durata non superiore ai quindici anni.
8. In via alternativa o complementare alla contrazione dei mutui di cui ai commi 2 e 4, è autorizzato, nel triennio 2005-2007, il ricorso al mercato finanziario mediante emissione di Buoni ordinari regionali (BOR) ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 2), della legge regionale 7/1999, fino all'importo di 426.059.129,29 euro, nell'ambito del programma EMTN già depositato presso la Borsa del Lussemburgo, ovvero di un nuovo programma EMTN nonché dell'importo di cui al comma 4, nella misura massima di 417.183.051,33 euro.
10. L'Amministrazione regionale, in relazione all'andamento del mercato finanziario, è altresì autorizzata a modificare il profilo dell'indebitamento, sia in linea capitale sia in linea interessi, mediante ricorso a strumenti finanziari derivati. Con delibera della Giunta regionale sono stabilite le forme contrattuali da adottare per il ricorso al mercato dei capitali.
11. L'Assessore regionale alla programmazione e controllo, alle risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e servizi generali, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dispone con propri decreti l'adeguamento degli stanziamenti del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 e del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in relazione alle emissioni di BOR previste dal comma 8, nonché al ricorso a strumenti finanziari derivati previsto dal comma 10, anche istituendo all'uopo nel bilancio e nel documento tecnico nuove unità previsionali di base e nuovi capitoli di entrata e di spesa e disponendo le necessarie operazioni compensative con gli stanziamenti delle corrispondenti unità previsionali di base e dei capitoli relativi al ricavo e all'ammortamento dei prestiti, secondo le seguenti disposizioni:
a) iscrizione in apposite unità previsionali di base e capitoli di entrata, con funzione compensativa, delle somme rinvenienti da operazioni con attivazione di strumenti finanziari derivati;
b) iscrizione in apposite unità previsionali di base e capitoli di spesa degli oneri, anche accessori, derivanti da operazioni con attivazione di strumenti finanziari derivati;
c) le somme rinvenienti dalle emissioni di BOR di cui al comma 8 sono destinate alla copertura delle autorizzazioni di spese previste a carico delle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio, con riferimento agli appropriati capitoli del documento tecnico, relative agli interventi da finanziare, con separata evidenza.
12. Al fine di garantire, in ogni caso, il puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui, dei BOR e degli strumenti finanziari derivati di cui al presente articolo, l'Amministrazione regionale rilascia all'Istituto tesoriere idonee garanzie. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati le garanzie più idonee i cespiti di entrata cui far riferimento.
13. All'articolo 1 della legge regionale 1/2004 (Legge Finanziaria 2004) sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 13 è sostituito dal seguente:
<<13. Ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), e successive modifiche, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data dell'1 gennaio 2004, per un massimo di cinque periodi d'imposta, è ridotta per le nuove imprese artigiane che si iscrivono all'Albo delle imprese artigiane (AIA) nelle seguenti misure:
b) 0,8 per cento per le nuove imprese insediate nelle altre aree del territorio regionale.>>;

c)
dopo il comma 14 è inserito il seguente:
<<14 bis. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 7, comma 11, della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002), per il periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2002, e dell'articolo 1, comma 14, lettera b), della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), per il periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2003, la disposizione contenuta nell'articolo 2 bis della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), deve interpretarsi nel senso che l'esenzione si applica anche nei confronti delle cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 (Disciplina ed incentivazione in materia di cooperazione sociale), in quanto Onlus di diritto ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).>>;

e)   ( ABROGATA )
f)   ( ABROGATA )
14. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 7/1999, destinati alla copertura di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel triennio 2005-2007, restano determinati in complessivi 768.770.000 euro, suddivisi in ragione di 2.770.000 euro per l'anno 2005, di 383 milioni di euro per l'anno 2006 e di 383 milioni di euro per l'anno 2007 relativamente al fondo destinato alle spese di parte corrente e in complessivi 34.539.110 euro, suddivisi in ragione di 13.964.110 euro per l'anno 2005, di 14.362.500 euro per l'anno 2006 e di 6.212.500 euro per l'anno 2007 relativamente al fondo destinato alle spese in conto capitale, avuto riguardo alle variazioni previste dalla tabella A2, a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, ivi indicate, con riferimento agli appropriati capitoli del documento tecnico di accompagnamento del bilancio medesimo.
15. L'importo da iscrivere nei fondi di riserva di cui all'articolo 9, comma 1, lettere b), c), d) e d ter), come aggiunta dall'articolo 6, comma 43, della legge regionale 23/2002, della legge regionale 7/1999 resta determinato, per ciascun fondo, nell'ammontare a fianco di ciascuno come di seguito indicato, avuto riguardo alle variazioni previste dalla tabella A3, a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, ivi indicate, con riferimento agli appropriati capitoli del documento tecnico di accompagnamento del bilancio medesimo:
a) fondo per le spese impreviste: complessivi 9.892.570 euro, suddivisi in ragione di 8.325.200 euro per l'anno 2005, di 1.312.490 euro per l'anno 2006 e di 254.880 euro per l'anno 2007;
b) fondo per le spese obbligatorie e d'ordine: complessivi 10.452.304,92 euro, suddivisi in ragione di 8.321.794,92 euro per l'anno 2005, di 1.602.220 euro per l'anno 2006 e di 528.290 euro per l'anno 2007;
c) fondo per la riassegnazione dei residui perenti: complessivi 208 milioni di euro, suddivisi in ragione di 185 milioni di euro per l'anno 2005, di 10 milioni di euro per l'anno 2006 e di 13 milioni di euro per l'anno 2007;
d) fondo per l'attuazione del contratto collettivo per il biennio 1998-1999 del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale: complessivi 49.722,21 euro, suddivisi in ragione di 16.574,07 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007;
e) fondo per l'attuazione del contratto collettivo per il biennio 2002-2003 del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale: complessivi 13.838.438,01 euro, suddivisi in ragione di 4.612.812,73 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e di 4.612.812,55 euro per l'anno 2007;
f) fondo per l'attuazione del contratto collettivo per il biennio 2004-2005 del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale: complessivi 13.753.964,16 euro, suddivisi in ragione di 4.584.654,72 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007;
g) fondo per l'attuazione del contratto collettivo per il biennio 2006-2007 del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale: complessivi 17.298.000 euro, suddivisi in ragione di 8.649.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007;
h) fondo per la contrattazione integrativa di cui all'articolo 4, comma 8, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale): complessivi 2.765.170,41 euro, suddivisi in ragione di 921.723,47 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007;
i) fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario: complessivi 84.806.054,99 euro, suddivisi in ragione di 23.368.934,59 euro per l'anno 2005, di 25.968.934,59 euro per l'anno 2006, e 35.468.185,81 euro per l'anno 2007.
j) fondo per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese): 4.938.035,69 euro per l'anno 2005.
Note:
1 Lettera e) del comma 13 abrogata da art. 15, comma 5, lettera a), L. R. 20/2015
2 Lettera f) del comma 13 abrogata da art. 15, comma 5, lettera a), L. R. 20/2015
Art. 2
 (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali)
1. Gli enti locali compartecipano ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale per le quote di seguito determinate:
2. L'importo definitivo delle quote di compartecipazione ai tributi riscossi è accertato in sede di assestamento del bilancio regionale dell'anno successivo; con la stessa legge di assestamento saranno determinati gli importi e le modalità conseguenti all'eventuale conguaglio, positivo o negativo.
3. Le assegnazioni, relative alle compartecipazioni previste dal comma 1, sono attribuite agli enti locali sulla base di indicatori socio-demogafici e di parametri di fiscalità legata al territorio stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con l'Assemblea delle Autonomie locali. La competente Commissione consiliare esprime parere sulla proposta di deliberazione della Giunta regionale.
4. Per l'anno 2005 le quote delle compartecipazioni ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale da devolvere agli enti locali per il finanziamento dei bilanci sono determinate, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, nella misura di 388.657.106,22 euro, incrementate di una assegnazione straordinaria di 19.701.570,78 euro.
5. Per l'anno 2005 le assegnazioni, determinate ai sensi del comma 4 in 408.358.677 euro, sono attribuite ai sensi di quanto disposto dai commi 6, 7 e dai commi da 10 a 15.
6. Le assegnazioni sono attribuite alle Province:
c) per 1.139.250 euro, quale trasferimento per le spese che le stesse sostengono per la gestione dei beni messi a loro disposizione ai sensi dell'articolo 2, comma 8, delle legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002); i criteri e le modalità di attribuzione del contributo sono definiti con deliberazione della Giunta regionale;
7. Le assegnazioni sono attribuite ai Comuni:
c) per 3.500.000 euro a favore dei Comuni la cui popolazione sia inferiore o pari a tremila abitanti che si trovino nella condizione di cui al comma 8 e la cui domanda di assegnazione pervenga al Servizio finanza locale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali entro e non oltre il 31 maggio 2005; il riparto è disposto sulla base dell'estensione territoriale di ciascun Comune ammesso al beneficio;
d) per 3.076.003 euro a favore dei Comuni la cui popolazione sia superiore a tremila abitanti, che si trovino nella condizione di cui al comma 8 e la cui domanda di assegnazione pervenga al Servizio finanza locale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali entro e non oltre il 31 maggio 2005; il riparto è disposto sulla base dell'estensione territoriale di ciascun Comune ammesso al beneficio;
e) per 4 milioni di euro a titolo di concorso negli oneri relativi all'imposta sul valore aggiunto per l'affidamento a soggetti esterni di servizi non commerciali, da ripartirsi in misura pari agli otto decimi dell'ammontare degli oneri relativi all'imposta sul valore aggiunto sostenuti nel 2004; in caso di insufficienza dello stanziamento l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale;
h) per 96.000 euro a favore dei Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti a parziale copertura degli oneri sostenuti o da sostenere relativamente alla concessione ai propri dipendenti di aspettativa sindacale retribuita; i criteri e le modalità di assegnazione del fondo saranno determinati con deliberazione della Giunta regionale.
9. Il riparto del fondo di cui al comma 7, lettera e), è disposto a favore di ciascun Comune la cui domanda di assegnazione pervenga al Servizio finanza locale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali entro e non oltre il termine del 30 aprile 2005; in relazione ai servizi esternalizzati, si considerano solo i contratti aventi ad oggetto servizi non commerciali, intendendosi per tali i servizi assoggettati all'imposta sul valore aggiunto che, ove prestati dai Comuni, sarebbero considerati esenti ovvero non rientrerebbero nel campo d'applicazione dell'imposta medesima; sono esclusi i servizi e i beni relativi al trasporto pubblico locale.
10. Fino all'approvazione della disciplina organica sull'incentivazione delle forme associative, l'Amministrazione regionale finanzia, per l'anno 2005, le unioni di Comuni, esistenti al 31 luglio 2004 e operanti al 31 marzo 2005, con un'assegnazione di 500.000 euro da ripartirsi con criteri e modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale; l'assegnazione sarà liquidata solo dopo aver verificato lo svolgimento effettivo in forma congiunta delle funzioni esercitate dalle unioni. I Comuni a favore dei quali è disposta l'assegnazione di cui al presente comma non possono beneficiare dell'assegnazione di cui alle lettere c) e d) del comma 7.
11. Al Comune di Cividale del Friuli è assegnato un fondo di 127.800 euro, a titolo di concorso, per l'anno 2005, negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale per il personale in ruolo dell'Istituzione Casa per Anziani non comunicato negli anni 1999 e 2002.
15. Alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato un fondo di 11 milioni di euro a titolo di definitivo concorso negli oneri, sostenuti negli anni precedenti o da sostenersi nel 2005, derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego; l'assegnazione è concessa secondo criteri e modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
16. Alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato un fondo di 8 milioni di euro a titolo di concorso definitivo negli oneri, sostenuti negli anni precedenti o da sostenersi nell'anno 2005, derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego; l'assegnazione è concessa secondo criteri e modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
17. Alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato un fondo di 4 milioni di euro a titolo di concorso definitivo negli oneri, sostenuti negli anni precedenti o da sostenersi nell'anno 2005, derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego; l'assegnazione è concessa secondo criteri e modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
18. Le assegnazioni previste dal comma 6, lettera a), comma 7, lettera a), comma 13, lettera a), e comma 14, lettera a), sono erogate in due rate per i Comuni con popolazione inferiore o pari a quindicimila abitanti, per le Comunità montane e per la Comunità collinare del Friuli, e in quattro rate per i Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti e per le Province; la prima rata deve essere erogata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e la seconda rata entro un mese dalla data d'approvazione della legge regionale d'assestamento di bilancio per il 2005, la terza e la quarta entro il mese di novembre.
19. Le assegnazioni previste dal comma 6, lettere b), d) ed e), comma 7, lettere b), c), d), e), f), e g), dal comma 11 e dal comma 12, dal comma 13, lettera b), e dal comma 14, lettera b), sono erogate in unica rata entro il mese di agosto 2005.
20. L'erogazione delle assegnazioni sarà comunque disposta compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e di crescita.
21. Le assegnazioni previste dai commi precedenti non sono soggette a vincoli né a rendicontazione.
22. In sede di assestamento del bilancio regionale per l'anno 2005 la distribuzione di nuovi fondi, derivanti dal conguaglio positivo di cui al comma 2, è disposta sulla base dei criteri previsti dal comma 3, che sono tenuti in considerazione anche ai fini delle successive assegnazioni connesse al trasferimento delle funzioni alle autonomie locali.
23. Per le finalità previste dal comma 6, lettere a) e d), dal comma 7, con l'esclusione della lettera f), dai commi 10, 11 e 12, dal comma 13, lettera a), e dal comma 14, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 380.725.719 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 1581 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
24. Per le finalità di cui al comma 6, lettera c), è autorizzata la spesa di 1.139.250 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 1645 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
25. Gli oneri derivanti dal comma 6, lettere b) ed e), dal comma 7, lettera f), dal comma 13, lettera b), e dal comma 14, lettera b), continuano a far carico all'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, per 15.493.708 euro con riferimento al capitolo 1641 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
29. Per le finalità connesse al concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego è autorizzata la spesa di 15.493.708 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 1641 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
30. Per le finalità connesse al definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, è autorizzata la spesa complessiva di 24 milioni di euro, suddivisa in ragione di 8 milioni di euro per l'anno 2006 e di 16 milioni di euro per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2005-2007, con riferimento al capitolo 1642 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
31. Ai Comuni è attribuita un'assegnazione di 465.000 euro per la compensazione a favore di particolari situazioni, secondo criteri e modalità da definirsi con deliberazione della Giunta regionale.
32. Per le finalità i cui al comma 31 è autorizzata la spesa di 465.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 1575 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
34. Con deliberazione della Giunta regionale è individuata la quota del fondo da destinare agli interventi di cui, rispettivamente, alle lettere a) e b) del comma 33, nonché sono definite le priorità, i criteri e le modalità di assegnazione relativi agli interventi di cui alla lettera b) del comma 33 medesimo.
35. Per le finalità di cui al comma 33 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2005 carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.1.18 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 1691 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
37. Per le finalità di cui al comma 36 è autorizzata la spesa di 280.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.2.8 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 1609 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
39. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare in unica soluzione all'Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) sezione del Friuli Venezia Giulia un contributo straordinario di 50.000 euro per il perseguimento delle finalità istituzionali.
40. Per le finalità di cui al comma 39 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.1.18 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 1692 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
41. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare in unica soluzione all'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI) sezione del Friuli Venezia Giulia un contributo straordinario di 20.000 euro per il sostegno dell'attività istituzionale.
42. Per le finalità di cui al comma 41 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.1.18 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 1651 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
44. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare in unica soluzione al Consorzio acquedotto del Cornappo un contributo di 45.000 euro a sollievo degli oneri sostenuti antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge per perizie, stime e consulenze propedeutiche alla fusione o conferimento in altre aziende del settore.
45. Per le finalità di cui al comma 44 è autorizzata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.1.18 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 1693 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
46. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad attribuire, per l'anno 2005, un'assegnazione straordinaria a favore del Comune di Monfalcone di 50.000 euro per la realizzazione di interventi di integrazione degli immigrati e per la sicurezza.
47. Per le finalità di cui al comma 46 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.1.18 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 1647 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
49. Per le finalità di cui al comma 48 è autorizzata la spesa di 130.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.1.18 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 1648 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
50. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad attribuire, per l'anno 2005, un'assegnazione straordinaria di 40.000 euro a favore del Comune di Ronchi dei Legionari per l'organizzazione del servizio di trasporto scolastico dei bambini e degli alunni della scuola statale materna ed elementare con lingua d'insegnamento sloveno di Vermegliano.
51. Per le finalità di cui al comma 50 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.1.18 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 1601 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
52. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare in unica soluzione al Comune di Tavagnacco, individuato come capofila, un contributo per interventi di riqualificazione ambientale dell'ambito nord del Parco del Cormor.
53. Per le finalità del comma 52, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.2.8 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 1605 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
54. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Comunità montana della Carnia al fine di attivare il progetto <<Carnia archeologia>> da attuare mediante campagne di scavi e conseguenti interventi di conservazione, tutela e restauro dei beni archeologici con priorità alle iniziative già avviate dai Comuni inclusi nel territorio della Comunità.
55. Per le finalità di cui al comma 54 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.2.8 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 1650 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
56. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con enti e associazioni di cui all'articolo 11 della legge regionale 28 ottobre 1988, n. 62 (Norme in materia di polizia locale), per favorire l'attivazione di corsi di formazione e aggiornamento per la polizia municipale della regione Friuli Venezia Giulia. Per l'attuazione delle convenzioni l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino a 30.000 euro. I criteri e le modalità d'attribuzione dei contributi sono definiti con deliberazione della Giunta regionale anche in deroga alle disposizioni contenute nella legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale).
57. Per le finalità previste dal comma 56 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.370.1.479 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9811 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
58. Al fine di assicurare il rispetto dei vincoli posti dal legislatore statale con le norme sul patto di stabilità interno per gli enti territoriali, l'Amministrazione regionale, sentita l'Assemblea delle Autonomie locali, con regolamento, da adottarsi entro il 31 marzo 2005, individua gli enti locali tenuti al rispetto del patto medesimo, determina i criteri e le modalità per il concorso degli stessi alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita, tenuto conto delle peculiarità degli enti tenuti al rispetto del patto e definisce altresì, laddove non diversamente disposto, le modalità per l'erogazione dei trasferimenti agli enti locali.
59. L'Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, d'intesa con la Direzione centrale risorse economiche e finanziarie e con la Direzione centrale programmazione e controllo, attiva il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, attraverso delle rilevazioni, con modalità e termini fissati nel regolamento di cui al comma 58.
61. Al comma 10 dell'articolo 2 della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 (Assestamento del bilancio 2003), come modificato dall'articolo 17, comma 11, della legge regionale 17/2004, le parole <<31 dicembre 2004>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2005>>.
63. In via di interpretazione autentica la disposizione di cui al comma 13 dell'articolo 17 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali), si applica per le graduatorie relative alle procedure concorsuali attivate successivamente alla data di entrata in vigore della legge citata.
64. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 56 da art. 2, comma 25, L. R. 15/2005
2 Integrata la disciplina della lettera a) del comma 7 da art. 10, comma 9, L. R. 24/2009
3 Comma 38 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
4 Parole sostituite al comma 48 da art. 3, comma 69, L. R. 1/2007
5 Integrata la disciplina del comma 36 da art. 2, comma 30, L. R. 22/2007
6 Integrata la disciplina del comma 36 da art. 4, comma 7, L. R. 17/2008
7 Integrata la disciplina della lettera a) del comma 7 da art. 11, comma 7, L. R. 17/2008
8 Integrata la disciplina della lettera a) del comma 7 da art. 11, comma 8, L. R. 17/2008
9 Integrata la disciplina della lettera a) del comma 7 da art. 10, comma 8, L. R. 24/2009
10 Integrata la disciplina della lettera a) del comma 7 da art. 10, comma 7, L. R. 22/2010
11 Integrata la disciplina della lettera a) del comma 7 da art. 10, comma 8, L. R. 22/2010
Art. 3
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere ogni opportuna iniziativa al fine di pervenire alla costituzione dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Udine, previa intesa con l'Università degli studi di Udine, con il Ministero della salute nonché con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica. A tal fine l'Amministrazione regionale può affidare, ove risulti necessario, un incarico di consulenza per l'approfondimento degli aspetti giuridico - amministrativo - legali, per la spesa massima di 15.000 euro.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.1.310.1.220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4360 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
5. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.3.310.1.232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4506 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione nazionale donne operate al seno - Comitato di Gorizia un contributo straordinario per l'espletamento dell'attività istituzionale.
7. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 6 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio economia sanitaria, corredata di una relazione illustrativa dell'attività istituzionale svolta e del relativo preventivo di spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.
8. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.3.310.1.232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4507 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
10. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 27/1995 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Ad avvenuta presentazione della documentazione si provvede all'erogazione del saldo del contributo regionale.>>.
11. Gli oneri derivanti dall'articolo 4 della legge regionale 27/1995, avuto riguardo al disposto di cui al comma 9, continuano a far carico all'unità previsionale di base 7.3.310.1.232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4509 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione di volontariato <<Arti per la Salute>> un contributo straordinario di 25.000 euro per la realizzazione del <<Progetto Parkinson>> che, in collaborazione con l'Associazione Italiana Parkinsoniani (A.I.P.) - Sezione di Trieste, intende promuovere interventi finalizzati al benessere delle persone colpite dal morbo di Parkinson.
13. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 12 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
14. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.3.310.1.232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4582 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
17. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.3.310.1.232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4583 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione <<Iotunoivoi Donne Insieme>> di Udine un contributo straordinario di 70.000 euro, per la realizzazione di un progetto che prevede la produzione e la messa in onda di spot televisivi a prevenzione di maltrattamenti ai minori e a promozione di una cultura della solidarietà e delle pari opportunità.
19. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 18 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
20. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.239 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4744 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione <<Bambini e autismo>> - ONLUS, con sede in Pordenone, un contributo straordinario per l'anno 2005 di 250.000 euro per l'attività svolta a favore degli utenti residenti nella regione Friuli Venezia Giulia.
22. Al fine della concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 21, la fondazione presenta alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio interventi e servizi sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda, corredata del programma dell'attività istituzionale per l'anno 2005 e del relativo quadro economico di spesa.
24. Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4594 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'I.P.A. (International Police Association) C.L. Lignano un contributo straordinario, fino a un massimo di 26.000 euro, per la realizzazione della manifestazione <<L'I.P.A. per la vita>>, finalizzata a promuovere la qualità della vita delle persone diversamente abili.
26. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 25 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale, corredata del programma della manifestazione e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
27. Per le finalità previste dal comma 25 è autorizzata la spesa di 26.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4599 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
28. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione regionale dei Club degli alcolisti in trattamento (ARCAT) di Udine un contributo annuo, fino a un massimo di 30.000 euro, a sostegno delle spese relative all'organizzazione e gestione dei corsi di formazione e aggiornamento dei servitori - insegnanti e famiglie nel sistema ecologico sociale.
29. Ai fini della concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 28, l'associazione presenta alla Direzione centrale salute e protezione sociale, entro il 31 marzo di ogni anno, apposita domanda corredata del programma dei corsi da effettuare nell'anno di riferimento e del relativo preventivo di spesa.
30. Per le finalità previste dal comma 28 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4610 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
31. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Trattamento Alcoldipendenze (AS.TR.A.) di Trieste un contributo straordinario di 20.000 euro da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali.
32. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 31 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
33. Per le finalità previste dal comma 31 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4612 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
34. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad <<Azzurra - Associazione Malattie Rare>> - ONLUS di Trieste un contributo straordinario di 20.000 euro da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali.
35. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 34 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
36. Per le finalità previste dal comma 34 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4613 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
38. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 37 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
39. Per le finalità previste dal comma 37 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4614 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Petra - ONLUS un contributo straordinario di 20.000 euro per il perseguimento delle finalità istituzionali.
41. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 40 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio interventi e servizi sociali. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
42. Per le finalità previste dal comma 40 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4615 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Nazionale Dimagrire Insieme (ANDI), con sede in Pordenone, e alla Sezione regionale dell'ANDOSITALIA, con sede in Trieste, un contributo straordinario di 20.000 euro per ciascuna associazione, a sostegno delle spese relative all'organizzazione e gestione dei corsi di formazione e aggiornamento degli operatori volontari e delle famiglie, nonché per pubblicazioni di tipo periodico.
44. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 43 sono presentate alla Direzione centrale salute e protezione sociale, corredate del programma di attività da realizzare e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
45. Per le finalità previste dal comma 43 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4616 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione <<Ospizio Marino di Grado>> - ONLUS un contributo straordinario di 40.000 euro al fine di consentire l'attivazione presso l'Istituto di Riabilitazione <<G. Barellai>> di Grado di interventi di psicomotricità dell'età evolutiva e nella terapia integrata in casi di ictus e morbo di Parkinson.
47. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 46 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
48. Per le finalità previste dal comma 46 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4617 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
49. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione <<Casa del Volontariato e dell'Auto Mutuo Aiuto>> di Pordenone un contributo straordinario di 25.000 euro da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali.
50. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 49 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
51. Per le finalità previste dal comma 49 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4618 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione <<Sweet Heart - Dolce Cuore>> di Trieste un contributo straordinario di 20.000 euro da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali.
53. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 52 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
54. Per le finalità previste dal comma 52 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4621 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
55. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione <<I Petali>> - ONLUS di Sacile un contributo una tantum di 20.000 euro per le finalità proprie dell'associazione.
56. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 55 è presentata entro il 31 marzo 2005 alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio interventi e servizi sociali. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
57. Per le finalità previste dal comma 55 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4622 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
61. Per le finalità previste dal comma 58 è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007, a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4660 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
64. Per le finalità previste dal comma 62 è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per l'anno 2005, 200.000 euro per l'anno 2006 e 250.000 euro per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4677 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
65. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Auxilia di Trieste un contributo straordinario di 5.000 euro da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali.
66. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 65 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
67. Per le finalità previste dal comma 65 è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4749 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
68. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Alice - Associazione per la lotta all'ictus cerebrale, con sede in Udine, un contributo straordinario di 15.000 euro da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali.
69. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 68 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
70. Per le finalità previste dal comma 68 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4752 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
71. Per consentire l'adeguamento ai requisiti minimi strutturali delle strutture residenziali destinate all'accoglimento di persone anziane non autosufficienti gestite da soggetti pubblici, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari finalizzati ad abbattere i maggiori oneri gestionali che gli enti gestori hanno sostenuto o devono sostenere per il trasferimento degli ospiti in altre idonee strutture fino al completamento dei lavori di ristrutturazione.
72. Le domande per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 71, da inoltrare alla Direzione centrale salute e protezione sociale, devono pervenire, pena la decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione illustrativa atta a descrivere e individuare gli oneri sostenuti o da sostenere. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
73. Per le finalità previste dal comma 71 è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4755 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
74.
Il comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 e del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), è sostituito dal seguente:
<<8. Il servizio integrativo di cui al comma 7 può essere attivato a favore dei medesimi soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 26/1996, con priorità per i soggetti privi di qualsiasi rete di riferimento personale e secondo i criteri stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.>>.

75. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 3, comma 7, della legge regionale 19/2004, avuto riguardo al disposto di cui al comma 74, continuano a far carico all'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4758 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
79. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità Rinascita di Tolmezzo un contributo straordinario per la copertura dei costi inerenti all'attività istituzionale, in particolare per la riabilitazione dei malati psichici gravi e gravissimi.
81. Per le finalità previste dal comma 79 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4792 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
83. Il servizio di cui al comma 82 è affidato con procedura a evidenza pubblica.
84. Per le finalità previste dal comma 82 è autorizzata la spesa complessiva di 1.300.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per l'anno 2005 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4793 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
85. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione di volontariato <<Laluna>> un contributo straordinario di 100.000 euro per far fronte alle spese sostenute per il completamento della Comunità Alloggio per disabili <<Cjasaluna Paola Fabris>> di S. Giovanni di Casarsa, in comune di Casarsa della Delizia.
87. Per le finalità previste dal comma 85 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4619 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
89. Ai fini della concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 88, l'associazione presenta alla Direzione centrale salute e protezione sociale, entro il 31 marzo 2005, apposita domanda, corredata del progetto preliminare dell'intervento che si intende realizzare.
90. Per le finalità previste dal comma 88 è autorizzato il limite di impegno decennale di 50.000 euro, a decorrere dall'anno 2005, con l'onere complessivo di 150.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2007 a carico dell'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 4623 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2014 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
93. Per le finalità previste dal comma 91 è autorizzata la spesa complessiva di 1.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007, a carico dell'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4661 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
94. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione - Centro di Accoglienza <<Ernesto Balducci>> - ONLUS di Pozzuolo del Friuli un contributo straordinario di 210.000 euro per l'anno 2005, per la realizzazione di un centro polifunzionale destinato all'accoglimento e all'integrazione sociale dei cittadini extracomunitari.
97. Per le finalità previste dal comma 94 è autorizzata la spesa di 210.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4800 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
98. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Cooperativa sociale S. Mauro di Maniago, operante per l'inserimento lavorativo di soggetti disabili, un contributo di 25.000 euro a sostegno dell'intervento di ampliamento e adeguamento del proprio laboratorio.
100. Per le finalità previste dal comma 98 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4812 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
102. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 101 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio interventi e servizi sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione di assunzione del mutuo e del progetto preliminare dei lavori da eseguire. L'erogazione della prima annualità del contributo è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
103. Per le finalità previste dal comma 101 è autorizzato il limite di impegno decennale di 45.000 euro a decorrere dall'anno 2005, con l'onere complessivo di 135.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2007, a carico dell'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4837 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi; gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2014 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
107. Per le finalità previste dal comma 104 è autorizzato il limite di impegno decennale di 120.000 euro a decorrere dall'anno 2006, a carico dell'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 4840 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi; gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2015 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
111. Per le finalità previste dal comma 108 è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2005, con l'onere complessivo di 600.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2007, a carico dell'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4844 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi; gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2019 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
117. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Opera Villaggio del Fanciullo di Trieste un contributo straordinario pluriennale di 80.000 euro per dieci anni, a parziale sollievo degli oneri per interessi derivanti dal mutuo che l'ente assumerà per finanziare la realizzazione del progetto dei lavori di adeguamento funzionale e alle normative vigenti del centro di assistenza ed educazione giovanile.
118. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 117 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio interventi e servizi sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione di assunzione del mutuo e del progetto preliminare dei lavori da eseguire. L'erogazione della prima annualità del contributo è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
119. Per le finalità previste dal comma 117 è autorizzato il limite di impegno decennale di 80.000 euro a decorrere dall'anno 2006, con l'onere complessivo di 160.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2006 e 2007, a carico dell'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 4876 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi; gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2006 al 2015 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
121. Per le finalità previste dal comma 120 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.7.310.1.251 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 8461 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
122. Le Aziende per i servizi sanitari della regione possono trasferire, anche a titolo non oneroso, ai Comuni originariamente proprietari che ne facciano richiesta, su conforme autorizzazione della Giunta regionale e previa riclassificazione da beni indisponibili in beni disponibili, come previsto dall'articolo 4, comma 6, della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), gli immobili non strategici rispetto alle finalità di interesse generale in materia di assistenza sanitaria e sociosanitaria. Gli immobili eventualmente trasferiti devono mantenere la destinazione pubblica per almeno un quinquennio.
123. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire in proprietà a titolo gratuito all'Azienda per i servizi sanitari n. 3 <<Alto Friuli>> l'immobile sito a Tolmezzo, via Giovanni XXIII, n. 1, da destinare ai propri fini istituzionali.
124. Nell'ambito dei rapporti tra il Servizio sanitario regionale e gli erogatori privati di prestazioni specialistiche ambulatoriali, temporaneamente accreditati, la Regione Friuli Venezia Giulia è autorizzata a introdurre percorsi di programmazione pluriennale e di modifiche tariffarie al fine di migliorare le risposte del sistema al problema delle liste di attesa.
125. Nelle more della definizione della rete di strutture per anziani accreditate per diversi livelli di intensità, delle modalità di accesso dell'utenza a tali strutture, nonché dei criteri di qualificazione degli oneri sanitari e di rilievo sociosanitario da porre a carico dei diversi soggetti istituzionali e dell'utenza, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), punti 2) e 3), della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali), le rette in vigore alla data dell'1 gennaio possono essere aggiornate nel corso dell'anno solare solo a seguito di agevolazioni o contribuzioni destinate, anche indirettamente, a contenere i costi delle stesse rette e comunque previa autorizzazione della competente direzione regionale.
126. Nelle more della riclassificazione delle strutture residenziali per anziani prevista dalla legge regionale 10/1998, le Aziende per i servizi sanitari possono stipulare convenzioni con le strutture residenziali per anziani non autosufficienti operanti sul territorio regionale, limitatamente all'anno 2005, al fine di garantire, nelle forme ritenute più opportune, la tutela sanitaria degli ospiti accolti, indipendentemente dal rimborso di altri eventuali oneri connessi alle prestazioni sanitarie sostenuti dalle strutture medesime.
129. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella C, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico d'accompagnamento.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 101 da art. 3, comma 15, L. R. 15/2005
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 21, L. R. 15/2005
3 Integrata la disciplina del comma 99 da art. 5, comma 28, L. R. 2/2006
4 Comma 108 sostituito da art. 5, comma 32, L. R. 2/2006
5 Integrata la disciplina del comma 126 da art. 5, comma 47, L. R. 2/2006
6 Comma 112 sostituito da art. 5, comma 48, L. R. 2/2006
7 Parole sostituite al comma 113 da art. 5, comma 49, L. R. 2/2006
8 Comma 114 sostituito da art. 5, comma 50, L. R. 2/2006
9 Parole sostituite al comma 15 da art. 5, comma 53, L. R. 2/2006
10 Comma 120 abrogato da art. 26, comma 2, L. R. 11/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
11 Integrata la disciplina del comma 104 da art. 3, comma 19, L. R. 12/2006
12 Integrata la disciplina del comma 112 da art. 3, comma 21, L. R. 12/2006
13 Parole soppresse al comma 82 da art. 20, comma 1, L. R. 19/2006
14 Parole aggiunte al comma 113 da art. 20, comma 2, L. R. 19/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.
15 Parole aggiunte al comma 104 da art. 3, comma 34, L. R. 22/2007
16 Parole aggiunte al comma 113 da art. 3, comma 36, L. R. 22/2007
17 Comma 112 abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
18 Comma 113 abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
19 Comma 114 abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
20 Comma 115 abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
21 Comma 116 abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
22 Integrata la disciplina del comma 16 da art. 11, comma 7, L. R. 12/2009
23 Integrata la disciplina del comma 77 da art. 11, comma 34, L. R. 12/2009
24 Integrata la disciplina del comma 104 da art. 11, comma 43, L. R. 12/2009
25 Comma 122 bis aggiunto da art. 8, comma 9, L. R. 24/2009
26 Comma 3 sostituito da art. 9, comma 31, L. R. 24/2009
27 Comma 4 sostituito da art. 9, comma 31, L. R. 24/2009
28 Il Regolamento di cui all'art. 40, comma 4, L.R. 6/2006, è stato emanato con DPReg. 0271/Pres. dd. 1 ottobre 2009 (B.U.R. 14/10/2009, n. 41).
29 Vedi la disciplina transitoria del comma 82, stabilita da art. 54, comma 1, L. R. 7/2010
30 Parole soppresse al comma 82 da art. 9, comma 4, L. R. 12/2010
31 Parole sostituite al comma 15 da art. 9, comma 28, L. R. 11/2011
32 Parole aggiunte al comma 37 da art. 7, comma 16, L. R. 18/2011
33 Integrata la disciplina del comma 88 da art. 9, comma 173, L. R. 27/2012
34 Comma 58 abrogato da art. 9, comma 3, L. R. 23/2013
35 Comma 59 abrogato da art. 9, comma 3, L. R. 23/2013
36 Comma 60 abrogato da art. 9, comma 3, L. R. 23/2013
37 Comma 91 sostituito da art. 9, comma 6, L. R. 27/2014
38 Comma 92 sostituito da art. 9, comma 6, L. R. 27/2014
39 Vedi la disciplina transitoria del comma 91, stabilita da art. 9, comma 7, L. R. 27/2014
40 Parole sostituite al comma 4 da art. 8, comma 53, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
41 Comma 62 abrogato da art. 9, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
42 Comma 63 abrogato da art. 9, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
43 Comma 76 abrogato da art. 8, comma 95, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
44 Comma 77 abrogato da art. 8, comma 95, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
45 Comma 78 abrogato da art. 8, comma 95, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 4
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a intervenire finanziariamente a favore dei privati che abbiano ceduto a terzi, a titolo oneroso, beni mobili registrati, di cui erano proprietari alla data degli eventi alluvionali del 29 agosto 2003 e che siano stati danneggiati in conseguenza degli eventi stessi.
2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1 i soggetti, anche non residenti nei comuni colpiti dall'alluvione, che abbiano presentato domanda di contributo per i beni stessi, ai sensi del decreto dell'Assessore alla protezione civile - Commissario delegato 6 maggio 2004, n. 107/CD, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 20 del 19 maggio 2004. Il danno è rappresentato dalla differenza tra il valore del bene desunto dai listini correnti alla data dell'evento calamitoso e il ricavo derivante dalla cessione del bene.
3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso fino ad un massimo del 90 per cento del danno di cui al comma 2, per un importo non superiore a 15.000 euro, e comunque a fronte delle spese di riacquisto, da parte del medesimo danneggiato, di un bene mobile registrato.
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico all'unità previsionale di base 2.1.230.2.116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa ritenuta ammissibile per gli ulteriori interventi necessari per le finalità indicate all'articolo 4, comma 13, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004). A tal fine sono fatte salve le domande presentate antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge limitatamente alle opere di completamento funzionale degli stralci già ammessi a finanziamento.
7. Gli oneri derivanti dal comma 6 fanno carico all'unità previsionale di base 2.1.230.2.116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
8. L'autorizzazione di spesa di 135.283.000 euro per l'anno 2005, disposta con l'articolo 4, comma 6, della legge regionale 1/2004, è rideterminata e incrementata nella misura di 139.843.211,07 euro per il triennio 2005-2007, suddivisi in ragione di 62.310.000 euro per l'anno 2005, 63.503.190 euro per l'anno 2006 e 14.030.021,07 euro per l'anno 2007. Il relativo finanziamento, con ricorso al mercato finanziario, è mantenuto nell'ambito del disposto di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) un finanziamento per la realizzazione di interventi di informazione ed educazione ambientale secondo gli indirizzi strategici definiti dalla Giunta regionale nei documenti di programmazione in materia di educazione ambientale.
12. La domanda di finanziamento degli interventi di cui al comma 11 è presentata, nei termini previsti dall'articolo 33 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio affari generali, amministrativi e consulenza, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e di un preventivo di spesa. Il decreto di concessione stabilisce i termini per la rendicontazione da presentarsi con le modalità previste dall'articolo 42 della legge regionale 7/2000.
13. Per le finalità di cui al comma 11 è autorizzata la spesa di 83.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.340.1.77 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 2209 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
14. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire documentazione e dati nelle materie di competenza della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici. È autorizzata altresì a promuovere attività di carattere informativo attraverso strumenti tesi a divulgare e accrescere la conoscenza dei cittadini in tali settori. A tal fine può affidare incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale nel rispetto delle norme sugli appalti pubblici.
16. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 14 fanno carico all'unità previsionale di base 3.1.340.1.77 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 2200 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
19. Per le finalità di cui al comma 17 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.340.1.1094 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 2214 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
21. Le richieste di contributo di cui al comma 20 sono presentate alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro il 31 marzo di ogni anno. Per l'anno 2005 le istanze contributive devono pervenire entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con regolamento sono definite le modalità di attuazione dell'intervento di cui al comma 20.
22. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa complessiva di 1.404.640 euro, suddivisa in ragione di 444.880 euro per l'anno 2005 e di 479.880 euro per gli anni 2006-2007 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.340.1.1094 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 2210 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
24. Le disposizioni di cui al comma 23 continuano ad applicarsi ai procedimenti contributivi in corso.
25. L'ARPA è autorizzata a promuovere un progetto sperimentale di monitoraggio delle condizioni climatologiche dell'area confinaria compresa tra Trieste e la Val Canale atto a fornire previsioni dettagliate in lingua slovena per il territorio da attuare anche mediante installazione di stazioni automatizzate di rilevamento meteorologico.
26. Per le finalità del comma 25 è autorizzata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.340.1.1094 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 2254 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
27. Al fine di perseguire il coordinamento operativo e il miglior utilizzo dei mezzi e delle attrezzature scientifiche, nonché assicurare la necessaria continuità alle attività di monitoraggio del Mare Adriatico anche a supporto delle attività turistiche e di pesca, è istituita presso l'ARPA la sezione regionale dell'Osservatorio dell'Alto Adriatico.
28. Per le finalità previste dal comma 27 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.340.1.1094 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 2252 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
29. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Autorità di bacino regionale, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), un finanziamento annuo per l'espletamento dell'attività istituzionale.
30. Gli oneri derivanti dall'applicazione di cui al comma 29 continuano a far carico all'unità previsionale di base 3.1.340.1.2002 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9901 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l'accordo di programma tra i Comuni attraversati dal fiume Judrio e dal torrente Versa per la realizzazione di un progetto di valorizzazione ambientale e fruizione turistica degli ambiti fluviali.
33. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.340.2.518 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 2100 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
34. L'Amministrazione regionale, attenendosi ai criteri fissati dal decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni), è autorizzata a concedere all'ARPA un finanziamento straordinario per effettuare le attività di competenza connesse con la bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale di Trieste e della laguna di Grado e Marano, come individuati dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 24 febbraio 2003 (Perimentazione del sito di interesse nazionale di Trieste), e dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 24 febbraio 2003 (Perimentazione del sito di interesse nazionale della laguna di Grado e Marano), pubblicati sulla Gazzetta ufficiale n. 121 del 27 maggio 2003, S.O. n. 83.
35. Per le finalità di cui al comma 34 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.340.2.4 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 2251 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
38. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 15/2004, come modificato dal comma 37, fanno carico all'unità previsionale di base 3.1.340.2.92 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 2259 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
40. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere all'Acquedotto Poiana SpA un contributo straordinario per le iniziative e gli investimenti finalizzati alla ricerca e al contenimento delle perdite delle reti idriche.
41. Le domande per la concessione dei contributi di cui ai commi 39 e 40 sono presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, corredate di una relazione illustrativa dell'intervento e di un preventivo di spesa.
43. Per le finalità previste dal comma 40 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 3.2.340.2.99 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 2394 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre finanziamenti a favore del Consorzio di bonifica della Bassa Friulana per la realizzazione di interventi finalizzati alla tutela ambientale di aree costiere e lagunari.
45. Gli oneri derivanti dall'applicazione di cui al comma 44 continuano a far carico all'unità previsionale di base 3.2.340.2.517 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 2559 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
46. Al fine di dare efficacia e coerenza all'azione amministrativa della Regione, razionalizzando gli interventi finanziari di settore, al comma 30 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2004, dopo le parole <<alle Aziende municipalizzate>> sono inserite le seguenti: <<e alle loro società a capitale interamente pubblico di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali),>>. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma fanno carico all'unità previsionale di base 3.2.340.2.1793 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 2450 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
48. Per le finalità di cui all'articolo 19, comma 1, della legge regionale 29/1996, come modificato dal comma 47, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 3.3.340.2.105 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 2423 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
49. L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere al ristoro dei danni subiti dalle colture agricole praticate nelle aree private comprese in bacini di invaso o comunque allagate per effetto di sbarramenti o altri manufatti idraulici, realizzati ai fini della laminazione o dell'espansione delle piene dei corsi d'acqua.
50. La quantificazione dei danni subiti dalle colture agricole è effettuata dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura a seguito di segnalazione, da effettuarsi a cura dei Comuni nel cui territorio ricadono le colture danneggiate. I Comuni provvedono altresì alla quantificazione di eventuali oneri accessori per la rimozione di materiali depositati sulle aree private a seguito dell'allagamento.
53. Per le finalità previste dal comma 49 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 3.4.340.2.597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 2500 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
60. Il saldo positivo dei rientri del Fondo per l'edilizia residenziale di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), pari a 1.966.193,99 euro, corrispondente alla somma algebrica tra i maggiori e i minori rientri delle anticipazioni che si prevede di accertare al 31 dicembre 2004 a carico delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di seguito indicati:
UPBUPBUPBUPBUPBUPB
4.3.15684.3.5684.3.5694.3.5704.3.5714.3.572TOTALE
E/1501E/1531E/1540E/1541E/1542E/1543
20040,00-391.392,15+53.372,40+426.450,00+1.230.496,87+647.266,87+1.966.193,99

costituisce quota vincolata alla copertura di parte della spesa autorizzata per l'anno 2005 con il comma 176, tabella D, a carico dell'unità previsionale di base 4.1.340.1.779 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 3296 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

61. In relazione alla previsione di minori entrate per complessivi 2.895.078 euro, suddivisi in ragione di 1.561.981 euro per l'anno 2005 e di 1.333.097 euro per l'anno 2006, corrispondenti alla somma algebrica tra i maggiori e i minori rientri delle anticipazioni previsti per i medesimi anni sul Fondo per l'edilizia residenziale di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 6/2003 - già destinati rispettivamente con l'articolo 5, comma 32, della legge regionale 1/2003, e con l'articolo 4, comma 48, della legge regionale 1/2004, a disponibilità di bilancio generica per gli anni medesimi - agli stanziamenti delle unità previsionali di base 4.3.1568, 4.3.568, 4.3.569, 4.3.570, 4.3.571 e 4.3.572 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento rispettivamente ai capitoli 1501, 1531, 1540, 1541, 1542 e 1543 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono apportate le variazioni indicate nella tabella A1 approvata con l'articolo 1, comma 1, che determinano corrispondentemente riduzione generica delle disponibilità di bilancio per gli anni medesimi.
62. A parziale reintegro della diversa destinazione in spesa dei rientri delle anticipazioni a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa (ex articoli 80 e 81 della legge regionale 75/1982 e successive modificazioni), già disposta in deroga, rispettivamente, con l'articolo 5, comma 32, della legge regionale 1/2003, e con l'articolo 4, comma 48, della legge regionale 1/2004, è destinata la spesa complessiva di 15.972.489,18 euro, suddivisa in ragione di 7.595.931,18 euro per l'anno 2005 e di 8.376.558 euro per l'anno 2006, autorizzata come di seguito indicato:
a) con il comma 176, tabella D - quota parte - ai sensi del disposto di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 6/2003, a carico delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
UPB 4.1.340.2.24 capitolo 32781.492.125,17 euro anno 2005;
5.583.489,93 euro anno 2006;
UPB 4.1.340.1.779 capitolo 32964.033.806,01 euro anno 2005;


b) con il comma 176, tabella D - quota parte - e con l'articolo 3, comma 129, tabella C, in deroga al disposto di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 6/2003, a carico delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento rispettivamente ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
UPB 52.2.340.1.1613 cap. 32581.000.000,00 euro anno 2005;
2.723.068,07 euro anno 2006;
UPB 4.1.340.2.24 cap. 32421.000.000,00 euro anno 2005;
UPB 7.6.310.2.252 cap. 489870.000,00 euro anno 2005;
70.000,00 euro anno 2006.


63. I rientri delle anticipazioni sul Fondo per l'edilizia residenziale di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 6/2003, previsti nella misura complessiva di 64.150.000 euro, suddivisi in ragione di 10.520.000 euro per l'anno 2007, di 10.200.000 euro per l'anno 2008, di 9.800.000 euro per l'anno 2009, di 9.500.000 euro per l'anno 2010, di 8.900.000 euro per l'anno 2011, di 6.650.000 euro per l'anno 2012, di 4.670.000 euro per l'anno 2013 e di 3.910.000 euro per l'anno 2014, a carico delle unità previsionali di base 4.3.1568, 4.3.568, 4.3.569, 4.3.570, 4.3.571 e 4.3.572 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento rispettivamente ai capitoli 1501, 1531, 1540, 1541, 1542 e 1543 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e, rispettivamente - per gli anni dal 2008 al 2014 - a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi e dei relativi capitoli del documento tecnico agli stessi allegati, come indicato nella tabella A1 approvata con l'articolo 1, comma 1, sono destinati:
a) ai sensi del disposto di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 6/2003, alla copertura di quota parte delle spese autorizzate con il comma 176, tabella D, a carico delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
UPB 4.1.340.2.24 capitolo 32789.871.644,43 euro anno 2007;
10.130.000,00 euro anno 2008;
9.730.000,00 euro anno 2009;
6.068.270,35 euro anno 2010;
3.506.563,37 euro anno 2011;
UPB 4.1.340.2.24 capitolo 32933.361.729,65 euro anno 2010;
5.323.436,63 euro anno 2011;
6.650.000,00 euro anno 2012;
4.670.000,00 euro anno 2013;
3.910.000,00 euro anno 2014;
UPB 4.1.340.1.779 capitolo 3296578.355,57 euro anno 2007;


b) in deroga al disposto di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 6/2003, alla copertura di quota parte delle spese autorizzate con l'articolo 3, comma 129, tabella C, a carico dell'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 4898 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, per l'importo di 70.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2011;
le quote relative agli anni dal 2008 al 2014 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi e dei relativi capitoli del documento tecnico agli stessi allegato.
64. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 15/2004, le parole <<31 dicembre 2004>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 giugno 2005>>.
67. I rientri derivanti:
a) dai mutui di cui all'articolo 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica), la cui gestione è attribuita alla Regione a seguito dell'accordo di programma del 19 aprile 2001, approvato con decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2001, n. 0243/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 18 luglio 2001, n. 29, e stipulato ai sensi degli articoli 61 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);
b) dall'articolo 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale);
c) dall'articolo 68 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata);
d) dall'articolo 18 del decreto legge 2 maggio 1974, n. 115 (Norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale), convertito, con modifiche, dalla legge 247/1974;
e) dall'articolo 3 del decreto legge 7 febbraio 1985, n. 12 (Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa), convertito, con modifiche, dalla legge 118/1985;
alimentano il Fondo per l'edilizia residenziale di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 6/2003, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.1.340.2.24 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 3253 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
68. Al comma 73 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2003 le parole <<31 dicembre 2003>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 giugno 2005>>.
71. Lo stanziamento per l'anno 2005 dell'unità previsionale di base 4.5.340.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 è ridotto di complessivi 303.697,31 euro con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di seguito indicati intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa:
capitololimitenorma autorizzativastanziamento in euro
9510n. 2LR 58/1990 art. 380.000,00
9515n. 5LR 23/1986 art. 3200.000,00
9562n. 2LR 47/199123.697,31


72. Le quote rinvenienti dall'applicazione dei commi da 69 a 71, per complessivi 5.153.391,86 euro, sono vincolate alla copertura delle autorizzazioni di spesa disposte con il comma 137, lettera a), del presente articolo e con il comma 176, tabella D, a carico delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento ai capitoli dell'allegato documento tecnico a fianco di ciascuna indicati: unità previsionale di base 4.5.340.1.636 - capitolo 9421, unità previsionale di base 4.5.340.1.636 - capitolo 9422 e unità previsionale di base 4.5.340.2.644 - capitolo 9500 limitatamente a 3.403.391,86 euro e capitolo 9548.
73. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 19, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), relative al programma sperimentale di edilizia residenziale denominato <<20.000 abitazioni in affitto>>, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, nell'anno 2005, un mutuo della durata di tredici anni, dell'ammontare presuntivo di 4.336.108,29 euro, o del diverso importo compatibile con il costo annuo dell'ammortamento del mutuo che per capitale e interessi non superi il limite annuo a carico dello Stato di 434.939,34 euro, corrispondenti al contributo statale annuo assegnato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 marzo 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2003.
74. Per le finalità previste dal comma 73 sull'unità previsionale di base 4.1.340.2.24 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 è previsto lo stanziamento e autorizzata la spesa di 4.336.108,29 euro per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 2994 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, corrispondente al ricavo presunto del mutuo, con oneri di ammortamento a carico dello Stato. Corrispondentemente, con l'articolo 1, comma 1, tabella A1, sull'unità previsionale di base 5.1.582 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, è prevista l'entrata di pari importo, con riferimento al capitolo 2107 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
80. Per le finalità previste dal comma 78 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 4.1.340.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4597 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
82. Al comma 55 dell'articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), dopo le parole <<l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni>> sono inserite le seguenti:<<contributi una tantum e >>.
83. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 55, della legge regionale 2/2000, come modificato dal comma 82, limitatamente ai contributi una tantum, è autorizzata la spesa complessiva di 7.600.000 euro, suddivisa in ragione di 1.300.000 euro per l'anno 2005 e di 6.300.000 euro per l'anno 2006, a carico dell'unità previsionale di base 4.2.340.2.433 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 3358 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
84. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamento di leggi regionali di intervento nel settore delle opere pubbliche e del restauro edilizio), dopo le parole <<restauro delle facciate>> sono aggiunte le seguenti: <<e delle coperture>>.
86. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 12, comma 1, e dell'articolo 13, commi 1 e 2, della legge regionale 34/1987, come rispettivamente modificati dai commi 84 e 85, fanno carico all'unità previsionale di base 4.2.340.2.433 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 3328 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
88. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Prato Carnico un finanziamento straordinario per la formazione ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), del Piano regolatore particolareggiato di iniziativa pubblica del borgo rurale di Orias.
89. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 88 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina tecnica edilizia e strutture residenziali - entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono disciplinate le modalità di rendicontazione.
90. Per le finalità previste dal comma 88 è autorizzata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 4.2.340.2.433 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 3330 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
92. La richiesta per la concessione del finanziamento di cui al comma 91 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del progetto di massima per l'esecuzione dell'opera e di una relazione generale con descrizione dei contenuti, delle finalità e dei costi dell'iniziativa e indicazione delle modalità di finanziamento e dei soggetti coinvolti nella realizzazione.
94. Per le finalità previste dal comma 91 è autorizzato a decorrere dall'anno 2006 un limite di impegno decennale di 220.000 euro annui con l'onere complessivo di 440.000 euro relativo alle annualità 2006 e 2007 a carico dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 3402 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2015 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
97. Per le finalità previste dal comma 95 sono autorizzati un limite d'impegno ventennale di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2006, e un limite di impegno ventennale di 250.000 euro a decorrere dall'anno 2006, con l'onere di 1.500.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2006 al 2007 a carico dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 3409 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2025 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
99. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 51, della legge regionale 2/2000, relativamente agli interventi previsti dal comma 98, lettera a), a decorrere dall'anno 2005 è autorizzato il limite d'impegno quindicennale di 500.000 euro annui, con l'onere di 1.500.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2007 a carico dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5064 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2019 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
101. La domanda del contributo di cui al comma 100 è presentata entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici corredata della deliberazione con cui il soggetto dispone l'assunzione del mutuo, dell'atto di adesione dell'istituto mutuante e del piano dell'investimento che si intende realizzare.
102. Per le finalità previste dal comma 100 è autorizzato un limite di impegno decennale di 30.000 euro a decorrere dall'anno 2006, con l'onere complessivo di 60.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2006 e 2007 a carico dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 3404 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi; gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2015 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
103. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Staranzano un contributo straordinario di 50.000 euro al fine di consentire interventi di ripristino ambientale in località <<Bosco degli Alberoni>> e nella zona archeologica della <<Casa Romana>>.
104. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 103 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.
105. Per le finalità previste dal comma 103 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 3482 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
106. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al <<Centro culturale sociale sud ferrovia>> di Maniago, un contributo straordinario per l'adeguamento funzionale di infrastrutture e l'acquisto di arredi e di attrezzature per l'espletamento dell'attività istituzionale.
107. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 106 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina tecnica edilizia e strutture residenziali, corredata di una relazione illustrativa dell'attività istituzionale svolta e del relativo preventivo di spesa. La sovvenzione straordinaria di cui al 106 può essere erogata in via anticipata e in unica soluzione.
108. Per le finalità previste dal comma 106 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 3467 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
111. Per le finalità previste dal comma 109 è autorizzata la spesa di 55.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.178 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 3460 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
112. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al <<Movimento Apostolico Ciechi - Gruppo Diocesano>> di Trieste, un contributo straordinario di 20.000 euro per la ristrutturazione della sede, comprensiva degli arredi.
114. Per le finalità previste dal comma 112 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.178 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 3461 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
115. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia dei <<SS. Pietro e Paolo>> di Staranzano un contributo straordinario di 40.000 euro al fine di consentire la messa a norma e il completamento della sala polifunzionale S. Pio X .
116. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 115 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.
117. Per le finalità previste dal comma 115 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.178 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 3462 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
118. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di <<San Tommaso Apostolo>> di Basiliano, frazione Villaorba, un contributo straordinario per il completamento e l'ultimazione dei lavori, già finanziati dall'Amministrazione regionale stessa, di ristrutturazione degli edifici adibiti a opere di ministero pastorale.
119. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 118 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina tecnica edilizia e strutture residenziali, corredata di una relazione illustrativa dell'attività istituzionale svolta e del relativo preventivo di spesa. La sovvenzione straordinaria di cui al comma 118 può essere erogata in via anticipata e in unica soluzione.
120. Per le finalità previste dal comma 118 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.178 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 3464 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
121. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di <<San Giovanni al Tempio>> di Sacile un contributo straordinario per l'acquisto di attrezzature e di arredi finalizzati agli scopi istituzionali.
122. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 121 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina tecnica edilizia e strutture residenziali, corredata di una relazione illustrativa dell'attività istituzionale svolta e del relativo preventivo di spesa. La sovvenzione straordinaria di cui al comma 121 può essere erogata in via anticipata e in unica soluzione.
123. Per le finalità previste dal comma 121 è autorizzata la spesa di 28.400 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.178 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 3465 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
124. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di <<San Giacomo Apostolo>> di Trieste un contributo straordinario per l'acquisto di attrezzature e di arredi per la casa parrocchiale.
125. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 124 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina tecnica edilizia e strutture residenziali, corredata di una relazione illustrativa dell'attività istituzionale svolta e del relativo preventivo di spesa. La sovvenzione straordinaria di cui al comma 124 può essere erogata in via anticipata e in unica soluzione.
126. Per le finalità previste dal comma 124 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.178 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 3466 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
127. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni di Cividale del Friuli e di Trieste un contributo per la progettazione, la realizzazione e il completamento di parchi urbani.
128. Ai fini della concessione del finanziamento di cui al comma 127 trova applicazione il capo XI della legge regionale 14/2002. Le domande di contributo corredate del progetto preliminare di cui all'articolo 56, comma 1, della legge regionale 14/2002, sono presentate, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio affari generali, amministrativi e consulenza.
129. Per le finalità previste dal comma 127 è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.2502 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 2215 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi
131. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 130 è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina lavori pubblici, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento programmato e di un preventivo di massima della spesa.
132. Per le finalità previste al comma 130 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.2996 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 2216 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
133. Per il completamento dell'intervento previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera b), della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26 (Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi quindicennali, fino all'importo previsto dal comma 135, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi al mutuo o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario che il Comune beneficiario stipula per la realizzazione dell'opera.
134. Il termine per la presentazione delle domande per la concessione del finanziamento di cui al comma 133, da presentarsi alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio interventi in materia di ricostruzione, è fissato in centottanta giorni decorrenti dalla data dell'entrata in vigore della presente legge. La domanda deve essere corredata della deliberazione esecutiva con cui il Comune beneficiario dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante, nonché del progetto preliminare dei lavori. L'erogazione della prima annualità del contributo è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
135. Per le finalità previste dal comma 133 è autorizzato un limite d'impegno quindicennale di 400.000 euro a decorrere dall'anno 2006, con l'onere di 800.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2006 al 2007 a carico dell'unità previsionale di base 4.5.340.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 3359 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2020 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
136. Le domande presentate per il finanziamento degli interventi previsti dai commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 140 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, oltre i termini indicati dal comma 5 del citato articolo 140, dai Comuni indicati all'articolo 4, comma 99, della legge regionale 1/2004, sono considerate utili agli effetti del conseguimento dei contributi previsti dal citato articolo 140, commi 4, 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 13/1998.
139. Gli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 68, della legge regionale 2/2000, come modificato dal comma 138, fanno carico all'unità previsionale di base 5.1.350.2.182 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 3700 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
140. In applicazione e per le finalità di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito con modifiche dalla legge 47/2004, e dei conseguenti provvedimenti ministeriali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire alle Aziende concessionarie del servizio del trasporto pubblico locale le relative risorse statali assegnate, sulla base di specifico regolamento da assumersi ai sensi della legge regionale 7/2000.
141. Con il regolamento di cui al comma 140 sono altresì determinate le modalità di utilizzo delle risorse di cui al medesimo comma 140, previa compensazione delle somme agli stessi fini anticipate nell'ambito dell'intervenuta riforma del trasporto pubblico locale.
142. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere studi di fattibilità e definire programmi di interventi di viabilità complementare alle opere di interesse regionale.
143. Gli oneri derivanti dal comma 142 fanno carico all'unità previsionale di base 5.1.350.2.182 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 3671 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi
145. La Giunta regionale determina le risorse da destinare alle finalità di cui al comma 144 sulla base di apposito programma di interventi.
146. I conferimenti di capitale previsti dall'articolo 28, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1983, n. 64 (Variazioni al bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 ed al bilancio per l'esercizio 1983 (Primo provvedimento) - Varie norme finanziarie e contabili), e dall'articolo 54, primo comma, della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70 (Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828), come integrato dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 11/1996, sono destinati altresì alla promozione, realizzazione e/o gestione di infrastrutture immateriali in zone montane, anche mediante partecipazione a società, di cui al comma 144, nonché per la realizzazione di altre infrastrutture di trasporto in territorio regionale.
148. Al fine di permettere il più sollecito sviluppo delle attività nel porto di Trieste le risorse di cui alla legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57 (Interventi regionali concernenti la promozione del sistema dei trasporti del Friuli-Venezia Giulia. Interpretazione autentica degli articoli 22, comma 2, e 29 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22), e successive modifiche, possono venir utilizzate anche attraverso accordi di programma tra Amministrazione regionale, Autorità portuale e Concessionari di Terminali Portuali, nonché operatori concessionari di aree demaniali portuali.
150. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 148 fanno carico all'unità previsionale di base 5.2.350.2.191 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 3775 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
151. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Udine contributi pluriennali, per una durata non superiore a dieci anni e nella misura massima prevista al comma 153, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi all'ammortamento del mutuo contratto per finanziare gli interventi di ampliamento e ristrutturazione funzionale dell'intero complesso del mercato agroalimentare all'ingrosso di Udine, degli impianti e delle strutture del mercato.
152. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 151 è presentata alla Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio trasporto merci, corredata di una relazione illustrativa degli interventi da effettuare e di un preventivo di massima della spesa, nonché della deliberazione con cui si dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante. L'erogazione della prima annualità del contributo è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
153. Per le finalità previste dal comma 151 è autorizzato il limite di impegno decennale di 500.000 euro, a decorrere dall'anno 2006, a carico dell'unità previsionale di base 5.3.350.2.100 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 9092 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2015 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
154. Nell'ambito del disposto di cui alla legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica), e all'articolo 18 della legge 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), e per le finalità ivi previste, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Province e ai Comuni contributi per la prosecuzione degli interventi concernenti la mobilità ciclistica e la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati.
155. Per le finalità di cui al comma 154, a fronte delle risorse assegnate dallo Stato per l'anno 2004 con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 31 dicembre 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 29 aprile 2004, è autorizzata la spesa di 130.530,84 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 5.4.350.2.211 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 2996 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
156. Per le finalità di cui al comma 154 l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 2005 un mutuo della durata di quattordici anni, dell'ammontare presuntivo di 1.344.978,53 euro o del diverso importo compatibile con il costo annuo dell'ammortamento del mutuo non superiore a 130.530,84 euro, corrispondenti al contributo statale annuo di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 31 dicembre 2003, per gli anni dal 2004 al 2018.
157. Per le finalità previste dal comma 156 sull'unità previsionale di base 5.4.350.2.211 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 è previsto lo stanziamento e autorizzata la spesa di 1.344.978,53 euro per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 3998 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, corrispondente al ricavo presunto del mutuo, con oneri di ammortamento a carico dello Stato. Corrispondentemente, con l'articolo 1, comma 1, tabella A1, sull'unità previsionale di base 5.1.582 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, è prevista l'entrata di pari importo, con riferimento al capitolo 2482 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
159. L'onere complessivo di 391.592,52 euro, corrispondente alle quote di ammortamento autorizzate nella misura di 130.530, 84 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007 dal comma 158, lettere a) e b), fa carico per 222.194,51 euro, suddivisi in ragione di 70.794,38 euro per l'anno 2005, 74.015,97 euro per l'anno 2006 e 77.384,16 euro per l'anno 2007 all'unità previsionale di base 53.2.250.3.706 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 1617 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e rispettivamente per 169.398,01 euro, suddivisi in ragione di 59.736,46 euro per l'anno 2005, 56.514,87 euro per l'anno 2006 e 53.146,68 euro per l'anno 2007 all'unità previsionale di base 53.2.250.1.701 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 1616 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Le quote autorizzate per gli anni dal 2008 al 2018 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
161. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione Cento Maestri, organizzatrice dell'Euro Bike, un contributo una tantum di 30.000 euro per finanziare un progetto preliminare di fattibilità per la realizzazione di un itinerario ciclo-pedonale turistico lungo il tracciato dell'oleodotto transalpino limitatamente al tratto carsico da Basovizza a Visogliano.
163. Per le finalità previste dal comma 161 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 5.4.350.2.211 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 3627 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
164. Al comma 39 dell'articolo 4 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), dopo la parola <<affidamenti>> sono aggiunte le seguenti: <<e a sostenere gli oneri connessi derivanti dall'applicazione dell'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190>>.
165. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 39, della legge regionale 23/2002, come modificato dal comma 164, continuano a far carico all'unità previsionale di base 5.4.350.2.168, con riferimento al capitolo 4003 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
172. Al comma 137 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2004, dopo le parole <<comma 136>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché degli ulteriori atti necessari a garantire le provvidenze previste dalla medesima norma regionale alle imprese già concessionarie degli autoservizi internazionali fino alla naturale scadenza delle concessioni in essere e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, nel rispetto di quanto deciso dalla Commissione mista permanente per l'applicazione dell'Accordo di Udine>>.
173. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la diffusione all'interno dell'Amministrazione regionale della carta tecnica aerofotogrammetrica e della cartografia a piccola scala, nonché delle relative cartografie tematiche del territorio regionale.
174. Per le finalità di cui al comma 173 è autorizzata la spesa complessiva di 120.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007, a carico dell'unità previsionale di base 6.1.350.2.513 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9862 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
176. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella D, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, s'intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico d'accompagnamento.
Note:
1 Gli effetti delle disposizioni di cui al comma 151, notificate alla Commissione dell'Unione europea, sono sospesi fino alla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione stessa, come previsto dall'art. 9, c. 1, della presente legge.
2 Parole soppresse al comma 78 da art. 4, comma 22, L. R. 15/2005
3 Integrata la disciplina del comma 95 da art. 4, comma 26, L. R. 15/2005
4 Integrata la disciplina del comma 100 da art. 4, comma 29, L. R. 15/2005
5 Integrata la disciplina del comma 130 da art. 4, comma 32, L. R. 15/2005
6 Parole sostituite al comma 148 da art. 4, comma 33, L. R. 15/2005
7 Parole sostituite al comma 149 da art. 4, comma 33, L. R. 15/2005
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 21, L. R. 15/2005
9 Parole sostituite al comma 162 da art. 7, comma 19, L. R. 15/2005
10 Integrata la disciplina del comma 78 da art. 5, comma 39, L. R. 2/2006
11 Integrata la disciplina del comma 79 da art. 5, comma 40, L. R. 2/2006
12 Comma 18 sostituito da art. 6, comma 8, L. R. 2/2006
13 Integrata la disciplina del comma 57 da art. 6, comma 54, L. R. 2/2006
14 Integrata la disciplina del comma 58 da art. 6, comma 54, L. R. 2/2006, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 5, comma 45, L. R. 1/2007
15 Integrata la disciplina del comma 59 da art. 6, comma 54, L. R. 2/2006, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 5, comma 45, L. R. 1/2007
16 Vedi la disciplina transitoria del comma 78, stabilita da art. 6, comma 48, L. R. 2/2006
17 Parole sostituite al comma 81 da art. 6, comma 89, L. R. 2/2006
18 Parole aggiunte al comma 91 da art. 6, comma 77, L. R. 2/2006
19 Parole aggiunte al comma 91 da art. 6, comma 78, L. R. 2/2006
20 Parole aggiunte al comma 144 da art. 6, comma 113, L. R. 2/2006
21 Parole aggiunte al comma 144 da art. 6, comma 114, L. R. 2/2006
22 Parole sostituite al comma 147 da art. 6, comma 115, L. R. 2/2006
23 Parole aggiunte al comma 148 da art. 6, comma 93, L. R. 2/2006
24 Parole aggiunte al comma 149 da art. 6, comma 94, L. R. 2/2006
25 Comma 168 sostituito da art. 6, comma 104, L. R. 2/2006
26 Parole soppresse al comma 51 da art. 4, comma 9, L. R. 12/2006
27 Comma 52 abrogato da art. 4, comma 9, L. R. 12/2006
28 Comma 81 abrogato da art. 4, comma 23, L. R. 12/2006
29 Parole aggiunte al comma 95 da art. 4, comma 35, L. R. 12/2006
30 Parole soppresse al comma 95 da art. 4, comma 35, L. R. 12/2006
31 Comma 144 sostituito da art. 4, comma 63, L. R. 12/2006
32 Comma 87 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
33 Comma 166 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
34 Comma 167 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
35 Comma 168 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
36 Comma 169 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
37 Comma 170 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
38 Comma 65 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
39 Comma 69 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
40 Comma 70 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
41 Integrata la disciplina del comma 17 da art. 4, comma 1, L. R. 22/2007
42 Comma 138 abrogato da art. 4, comma 106, L. R. 22/2007
43 Comma 39 abrogato da art. 3, comma 33, L. R. 30/2007
44 Comma 42 abrogato da art. 3, comma 33, L. R. 30/2007
45 Integrata la disciplina del comma 144 da art. 3, comma 100, L. R. 30/2007
46 Parole aggiunte al comma 146 da art. 3, comma 68, L. R. 30/2007
47 Integrata la disciplina del comma 146 da art. 3, comma 100, L. R. 30/2007
48 Comma 20 interpretato da art. 3, comma 21, L. R. 9/2008
49 Integrata la disciplina del comma 91 da art. 4, comma 9, L. R. 9/2008
50 Integrata la disciplina del comma 95 da art. 7, comma 12, L. R. 9/2008
51 Parole aggiunte al comma 57 da art. 9, comma 43, L. R. 9/2008
52 Comma 20 interpretato da art. 4, comma 22, L. R. 12/2009
53 Vedi la disciplina transitoria del comma 20, stabilita da art. 3, comma 11, L. R. 30/2007 nel testo modificato da art. 3, comma 23, L. R. 24/2009
54 Integrata la disciplina del comma 91 da art. 3, comma 33, lettera i bis), L. R. 24/2009
55 Comma 54 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
56 Comma 55 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
57 Comma 56 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
58 Integrata la disciplina del comma 20 da art. 3, comma 33, L. R. 22/2010
59 Integrata la disciplina del comma 109 da art. 4, comma 39, L. R. 22/2010
60 Integrata la disciplina del comma 95 da art. 7, comma 8, L. R. 22/2010
61 Integrata la disciplina del comma 95 da art. 7, comma 10, L. R. 22/2010
62 Integrata la disciplina del comma 95 da art. 7, comma 62, L. R. 11/2011
63 Integrata la disciplina del comma 57 da art. 9, comma 62, L. R. 11/2011
64 Integrata la disciplina del comma 95 da art. 6, comma 141, L. R. 18/2011
65 Integrata la disciplina del comma 95 da art. 4, comma 100, L. R. 14/2012
66 Integrata la disciplina del comma 95 da art. 4, comma 40, L. R. 5/2013
67 Vedi anche quanto disposto dall'art. 30, comma 1, L. R. 21/2013
68 Integrata la disciplina del comma 95 da art. 27, comma 1, L. R. 13/2014
69 Vedi la disciplina transitoria del comma 95, stabilita da art. 27, comma 2, L. R. 13/2014
70 Integrata la disciplina del comma 95 da art. 27, comma 3, L. R. 13/2014
71 Integrata la disciplina del comma 95 da art. 32, comma 4, L. R. 13/2014
72 Integrata la disciplina del comma 95 da art. 4, comma 9, L. R. 27/2014
73 Integrata la disciplina del comma 95 da art. 4, comma 10, L. R. 27/2014
74 Integrata la disciplina del comma 95 da art. 4, comma 19, L. R. 27/2014
75 Integrata la disciplina del comma 95 da art. 2, comma 22, L. R. 33/2015
76 Integrata la disciplina del comma 95 da art. 2, comma 27, L. R. 33/2015
77 Comma 47 abrogato da art. 37, comma 1, lettera bb), L. R. 34/2017
78 Integrata la disciplina del comma 95 da art. 5, comma 18, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
79 Comma 95 abrogato da art. 6, comma 46, lettera a), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
80 Comma 96 abrogato da art. 6, comma 46, lettera a), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
Art. 5
2. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 149, della legge regionale 1/2004, come modificato dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 180.000 euro, suddivisa in ragione di 80.000 euro per l'anno 2005 e di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, a carico dell'unità previsionale di base 8.1.280.1.2207 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5014 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare in unica soluzione al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico - ONLUS un contributo straordinario a sollievo degli oneri relativi alle attività anche pregresse.
6. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 5 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione.
7. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.1.300.1.265 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5155 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Consiglieri della Regione Friuli Venezia Giulia un contributo straordinario di 15.000 euro per la promozione nelle scuole superiori di un progetto di studio sul tema dell'allargamento dell'Unione Europea e dell'integrazione culturale.
9. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 8 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
10. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.1.300.1.368 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5161 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
13. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 5, comma 3, della legge regionale 19/2004, come integrato dal comma 11 e modificato dal comma 12, continuano a far carico all'unità previsionale di base 8.1.300.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5040 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Udine e al Comune di Trieste un contributo straordinario per la manutenzione straordinaria urgente degli edifici scolastici destinati a ospitare la scuola <<Santa Angela Merici>> di Cividale del Friuli e la scuola materna comunale <<Primi Voli>> di Trieste.
15. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 14 sono presentate dagli enti interessati alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio istruzione e orientamento, corredate del progetto di massima dell'opera e del relativo preventivo di spesa.
16. Per le finalità previste dal comma 14 è autorizzata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.1.300.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5042 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
18. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 17 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina lavori pubblici, corredata della deliberazione con cui il soggetto contraente dispone l'assunzione del mutuo, dell'atto di adesione dell'istituto mutuante e del piano dell'investimento che si intende realizzare. L'erogazione della prima annualità dei contributi è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
19. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzato un limite di impegno decennale di 40.000 euro a decorrere dall'anno 2006, con l'onere complessivo di 80.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2006 e 2007 a carico dell'unità previsionale di base 8.1.340.2.522 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 5004 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi; gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2015 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Fratelli Alinari un contributo straordinario per concorrere alla realizzazione del progetto per l'allestimento del Museo multimediale Alinari in collaborazione con il Comune di Trieste.
21. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 20 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio conservazione patrimonio culturale e gestione centro regionale catalogazione e restauro beni culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione.
22. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per gli anni 2005 e 2006, a carico dell'unità previsionale di base 8.2.300.1.282 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5201 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità montana della Carnia un contributo straordinario al fine di potenziare il progetto <<Carnia Musei>> nelle strutture informative ed informatiche, nella promozione in regione e nei territori contermini, nella predisposizione di materiali per fiere, convegni specialistici e didattica.
24. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 23 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio conservazione patrimonio culturale e gestione centro regionale catalogazione e restauro beni culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione.
25. Per le finalità previste dal comma 23 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.2.300.1.282 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5219 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Museo Nazionale dell'Antartide - Sezione di Trieste un contributo straordinario di 20.000 euro per la realizzazione di percorsi didattici rivolti alle scuole della regione.
27. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 26 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del relativo preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
28. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.2.300.1.282 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5249 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Polis di Azzano X un contributo straordinario per la realizzazione di iniziative ed eventi diretti alla valorizzazione delle peculiarità storiche, culturali e paesaggistiche del territorio, anche attraverso l'impiego di strumentazione informatica, nonché la produzione e la divulgazione di pubblicazioni e materiale multimediale.
30. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29 è presenta alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
31. Per le finalità previste dal comma 29 è autorizzata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.2.300.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5100 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 60.000 euro per l'anno 2005 all'Associazione <<Centro per le ricerche archeologiche e storiche del Goriziano>> di Gorizia per l'attività, al fine di completare l'opera di recupero storico e archeologico dell'area del Monte Sabotino.
33. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
34. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.2.300.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5121 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Mereto di Tomba un contributo straordinario per la realizzazione e il coordinamento di un progetto rivolto alla valorizzazione delle preesistenze storico - archeologiche e paesaggistiche, con particolare riguardo alle chiesette votive e ai siti protostorici dei tumuli e dei castellieri, anche mediante l'acquisizione delle aree interessate.
36. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 35 è presenta alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
37. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.2.300.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5160 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
39. Gli oneri derivanti dal combinato disposto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 16/2000 e di cui all'articolo 3, comma 1, della medesima legge regionale 16/2000, come modificato dal comma 38, continuano a far carico all'unità previsionale di base 8.2.300.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5169 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
42. Tra gli interventi finanziabili ai sensi dell'articolo 6, comma 67, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), come modificato dall'articolo 5, comma 78, della legge regionale 2/2000, sono ricompresi quelli finalizzati alla riqualificazione di vie e piazze storiche nel perimetro del centro storico. L'Amministrazione regionale è conseguentemente autorizzata a ridefinire i limiti di impegno decennale già assegnati al Comune di Gorizia, a seguito di richiesta di aggiornamento del programma straordinario per il millenario della città.
43. Gli oneri derivanti dal comma 42 fanno carico all'unità previsionale di base 8.2.300.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5181 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
47. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere all'attuazione dell'intervento di recupero e valorizzazione, per finalità turistiche e culturali, della gru su pontone denominata <<URSUS>>, reperto di archeologia industriale portuale di epoca austriaca, ubicato a Trieste.
48. Per le finalità di cui al comma 47 è concesso alla Guardia Costiera Ausiliaria del Friuli Venezia Giulia un finanziamento straordinario di 50.000 euro da destinare alla gestione e manutenzione della struttura, alla ricerca storica e alla diffusione della sua immagine, in attesa di un intervento di completo recupero, come da progetto in fase di attuazione.
49. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 48 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, corredata di una relazione illustrativa dell'attività proposta e di un preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
50. Per le finalità previste dal comma 48 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.2.300.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5197 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
53. Per le finalità previste dal comma 52 è autorizzata la spesa di 65.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.2.300.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5199 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
69. Per le finalità previste dal comma 18 dell'articolo 5 della legge regionale 19/2004, come sostituito dal comma 68, è autorizzata la spesa complessiva di 1.200.000 euro, suddivisa in ragione di 400.000 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007, a carico dell'unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4404 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
70. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Mobbing Auditing Point (M.A.P.) di Gorizia un contributo straordinario di 100.000 euro per la realizzazione di un progetto di cittadinanza attiva e di sensibilizzazione alla partecipazione delle donne all'attività pubblica, basato su percorsi di informazione e formazione anche a distanza utilizzando mezzi informatici e radio-televisivi.
71. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 70 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
72. Per le finalità previste dal comma 70 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5019 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
73. Nell'ambito dell'azione rivolta a promuovere la collaborazione transfrontaliera tra le minoranze linguistiche nel campo dell'informazione e della cultura, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Università popolare di Trieste per la realizzazione, in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia (Co.Re.Com. FVG), di un progetto speciale che si prefigga l'obiettivo di favorire il coinvolgimento delle giovani generazioni in iniziative di scambio e integrazione culturale nell'attività di programmazione radiotelevisiva. Con il provvedimento amministrativo di concessione sono definite le modalità di verifica e rendicontazione della spesa.
74. Per le finalità previste dal comma 73 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5044 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
76. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 75 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
77. Per le finalità previste del comma 75 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005 - 2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5133 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
78. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione studentesca <<Camelot>> di Gorizia un contributo straordinario di 20.000 euro per lo sviluppo e la realizzazione di un progetto di avvicinamento dei giovani studenti universitari al mondo della comunicazione professionale e istituzionale.
79. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 78 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
80. Per le finalità previste dal comma 78 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5211 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
81. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione musicale Città di Gorizia un contributo straordinario di 70.000 euro a sollievo degli oneri relativi alle attività degli anni pregressi.
82. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 81 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
83. Per le finalità previste dal comma 81 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5256 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
84. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società cooperativa <<Onde Furlane>> un contributo straordinario finalizzato alla messa in onda delle sedute del Consiglio regionale e dei relativi approfondimenti.
85. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 84 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio attività culturali, nel termine previsto dall'articolo 33 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione.
86. Per le finalità previste dal comma 84 è autorizzata la spesa complessiva di 75.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007, a carico dell'unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5257 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
107. Al fine di favorire la tutela del patrimonio cinematografico e audiovisivo regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Cineteca del Friuli contributi pluriennali costanti, per un periodo non superiore a dieci anni, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento del mutuo destinato alla costruzione di un archivio/deposito climatizzato.
108. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 107 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio attività culturali, corredata della deliberazione di assunzione del mutuo, dell'atto di adesione dell'istituto mutuante e del piano dell'investimento che si intende realizzare. L'erogazione della prima annualità dei contributi è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
109. Per le finalità previste dal comma 107 è autorizzato un limite di impegno decennale di 120.000 euro a decorrere dall'anno 2005, con l'onere complessivo di 360.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2007 a carico dell'unità previsionale di base 8.3.300.2.300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5350 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi; gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2014 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
110. L'Amministrazione regionale è autorizzata a procedere con apposito provvedimento normativo al riordino delle disposizioni che regolano la partecipazione della Regione nell'organismo associativo costituito ai sensi dell'articolo 5, comma 26, della legge regionale 2/2000. L'attuazione degli interventi finanziari previsti dalla presente legge per il triennio 2005-2007, ai sensi dell'articolo 5, comma 27, della medesima legge regionale 2/2000, è subordinata alla definizione del riassetto statutario del citato organismo in conformità alla nuova normativa.
111. L'articolo 8 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali), è abrogato.
115. Per le finalità previste dal comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 23/2001, come sostituito dal comma 112, è autorizzata la spesa complessiva di 4.925.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento ai seguenti capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, per le finalità e per gli importi annui a fianco di ciascuno indicati:
a) capitolo 5590 - per le finalità di cui alla lettera a) - 1.020.000 euro;
b) capitolo 5591 - per le finalità di cui alla lettera b) - 3.395.000 euro;
c) capitolo 5592 - per le finalità di cui alla lettera c) - 420.000 euro;
d) capitolo 5593 - per le finalità di cui alla lettera d) - 90.000 euro.
116. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 115 si provvede mediante prelevamento di pari importo complessivo per l'anno 2005 dal fondo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 23/2001, iscritto sull'unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5571 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
117. Al fine di estendere la visibilità dei programmi di RAI 3 bis nelle Valli del Natisone e in attuazione del disposto della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità montana del Torre, Natisone e Collio un finanziamento straordinario per l'installazione di impianti trasmittenti nella stazione di Purgessimo, in comune di Cividale del Friuli.
118. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 117, corredata di una relazione illustrativa degli interventi da effettuare e di un preventivo di massima della spesa, è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio identità linguistiche, culturali e corregionali all'estero, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione.
119. Per le finalità previste dal comma 117 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.4.300.2.316 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5588 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
120. Al fine di sostenere l'attività di educazione e formazione dei minori, rivolta essenzialmente alla promozione della cultura della pace e della fratellanza e alla collaborazione tra la minoranza slovena in Italia e quella italiana in Istria, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Casa dello studente sloveno - Slovenski dijaski dom <<Srecko Kosovel>> di Trieste.
121. Per le finalità previste dal comma 120 è autorizzata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5007 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
122. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in unica soluzione all'Associazione <<Mladinski dom>> di Gorizia un contributo straordinario di 20.000 euro per il perseguimento delle finalità istituzionali.
123. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 122 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
124. Per le finalità previste dal comma 122 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5017 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
125. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione <<Rat Sloga PromoSkulture>> di Doberdò del Lago un contributo straordinario di 30.000 euro per la realizzazione di un progetto che promuova la cultura della mediazione, della solidarietà e della pace attraverso sistemi innovativi.
126. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 125 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
127. Per le finalità previste dal comma 125 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5025 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
128. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Teatro stabile sloveno un contributo straordinario a sostegno dell'attività.
130. Per le finalità previste dal comma 128 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5513 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
132. Per le finalità previste dal comma 131 è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007, a carico dell'unità previsionale di base 8.4.300.1.1901 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5578 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
133. Nell'ambito degli interventi previsti ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 3/2002, ai fini del finanziamento degli interventi previsti a sostegno dello sviluppo dell'offerta formativa scolastica in materia di insegnamento delle lingue locali e minoritarie, è autorizzata la spesa complessiva di 1.350.000 euro, suddivisa in ragione di 450.000 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007, a carico dell'unità previsionale di base 8.4.300.1.1901 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5567 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
134. Al fine di rendere più efficiente il procedimento di programmazione degli interventi finanziari autorizzati dalla presente legge a favore dei corregionali all'estero e dei rimpatriati, sono apportate le seguenti modifiche al testo della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati):
c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 10 e il comma 1 dell'articolo 13 sono abrogati.
135. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 7/2002, e avuto riguardo al disposto di cui al comma 134, è autorizzata la spesa di 1.550.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 8.4.300.2.999 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5579 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
136. L'Amministrazione regionale è autorizzata, anche in deroga all'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e in considerazione della straordinarietà della situazione determinatasi, a confermare agli enti beneficiari le erogazioni anticipate concesse per le finalità indicate all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), come modificato dall'articolo 15, comma 3, della legge regionale 7/2002, ponendo in capo ai soggetti beneficiari la presentazione di un rendiconto, accompagnato dalla documentazione giustificativa e da una relazione sull'utilizzo dei fondi, anche per altre finalità istituzionali, relativo al quinquennio 2003-2007.
137. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro missionario diocesano di Gorizia un contributo straordinario per il sostegno della propria attività missionaria nella Costa d'Avorio.
138. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 137 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio politiche della pace, solidarietà e associazionismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione.
139. Per le finalità previste dal comma 137 è autorizzata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.5.300.1.260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5016 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
140. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Nazionale ex Deportati (A.N.E.D) - Sezione di Udine un contributo straordinario di 25.000 euro per il perseguimento delle finalità istituzionali e dell'attività di sensibilizzazione nei confronti della popolazione scolastica sul tema dell'olocausto e della pace.
141. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 140 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
142. Per le finalità previste dal comma 140 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.5.300.1.260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5024 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
143. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità Missionaria di Villaregia, con sede a Pordenone, un contributo straordinario per lo svolgimento di attività educative a favore dei minori a rischio nella periferia di San Paolo in Brasile.
144. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 143 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
145. Per le finalità previste dal comma 143 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.5.300.1.260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5031 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
146. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione W.O.P.S.E.C. - Organizzazione internazionale per l'aiuto chirurgico pediatrico ai Paesi emergenti, con sede a Parma, un contributo straordinario per il sostegno economico dell'attività di volontariato che i medici residenti in Friuli Venezia Giulia, affiliati all'organizzazione medesima, svolgono nei Paesi in via di sviluppo al fine di fornire prestazioni chirurgiche ai bambini e al fine di organizzare iniziative di formazione ai medici locali.
147. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 146 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
148. Per le finalità previste dal comma 146 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.5.300.1.260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5038 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
149. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione <<Età d'argento>> di San Giorgio di Nogaro un contributo di 20.000 euro per iniziative istituzionali.
150. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 149 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del programma di utilizzo del relativo preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
151. Per le finalità previste dal comma 149 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.5.300.1.260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5047 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
152. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Spes di Trieste un contributo straordinario per il sostegno economico dell'attività di assistenza medica e sociale a favore dei bambini, con particolare riguardo agli orfani e ai minori affetti da gravi patologie.
153. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 152 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
154. Per le finalità previste dal comma 152 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.5.300.1.260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5050 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
155. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Circolo <<Il Quadrivio>> di Codroipo un contributo straordinario di 55.000 euro per la promozione di iniziative volte alla diffusione della cultura della pace, della solidarietà, della tolleranza nonché per il perseguimento delle finalità istituzionali.
156. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 155 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
157. Per le finalità previste dal comma 155 è autorizzata la spesa di 55.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.5.300.1.260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5059 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
158. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (UILDM) - Sezione provinciale di Pordenone un contributo straordinario di 10.000 euro per l'anno 2005 a sostegno dell'attività istituzionale.
159. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 158 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
160. Per le finalità previste dal comma 158 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.5.300.1.260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5209 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
161. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Regionale Friulana Donatori di Sangue - Sezione di Pozzecco di Bertiolo un contributo straordinario di 10.000 euro per l'anno 2005 per l'organizzazione del congresso provinciale.
162. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 161 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
163. Per le finalità previste dal comma 161 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.5.300.1.260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6046 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
164. Al fine di sostenere le attività di gemellaggio tra la Provincia di Gorizia e la città di Avellaneda di Santa Fé in Argentina, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Provincia di Gorizia, nella misura massima di 100.000 euro, per la realizzazione di un impianto di captazione delle acque del Rio Paranà di Avellaneda funzionale al potenziamento del sistema di irrigazione.
165. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 164 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio politiche della pace, solidarietà e associazionismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione.
166. Per le finalità previste dal comma 164 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.5.300.2.466 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5069 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
167. Nel quadro dell'azione per lo sviluppo e il rafforzamento degli interventi per l'accoglienza e l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, la Regione promuove direttamente la realizzazione di un progetto speciale per il miglioramento delle condizioni di accessibilità ai servizi pubblici in materia, mediante la stipula di un apposito contratto di collaborazione con la Piccola Società Cooperativa Sociale a.r.l. <<Teleradiocity>>, avente a oggetto l'istituzione, a livello sperimentale, di un sistema regionale integrato di servizi di informazione e consulenza all'immigrazione. La Giunta regionale con propria deliberazione approva lo schema del contratto e ne autorizza la sottoscrizione.
168. Per le finalità previste dal comma 167 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.5.300.2.938 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4990 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
169. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Pordenone un contributo straordinario per la realizzazione, in via sperimentale, di uno studio sulla presenza dei cittadini stranieri nella provincia, anche al fine di raccogliere proposte e osservazioni per l'elaborazione delle politiche sull'immigrazione.
170. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 169 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
171. Per le finalità previste dal comma 169 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.6.300.1.492 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5101 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
172. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro Sociale di Maniagolibero un contributo straordinario per la realizzazione di un progetto di <<percorso botanico>>.
174. Per le finalità previste dal comma 172 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.6.300.1.1356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6011 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
177. Per le finalità previste dal comma 175 è autorizzata la spesa complessiva di 613.500 euro, suddivisa in ragione di 204.500 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007, a carico dell'unità previsionale di base 8.6.300.1.1356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6190 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
178. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione L'Alfiere di Udine un contributo straordinario per iniziative dirette a promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sociale, attraverso la promozione di eventi, manifestazioni culturali e attività educative rivolte in particolare ai giovani.
179. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 178 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
180. Per le finalità previste dal comma 178 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6020 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
181. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Pro Latisana, che svolge attività ricreative, un contributo straordinario per l'espletamento dell'attività istituzionale.
182. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 181 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio attività ricreative, sportive e politiche giovanili, corredata di una relazione illustrativa dell'attività istituzionale svolta e del relativo preventivo di spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.
183. Per le finalità previste dal comma 181 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6024 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
184. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare in unica soluzione al Comitato Sport Cultura e Solidarietà - ONLUS di Udine un contributo straordinario di 40.000 euro a sostegno dell'attività istituzionale.
186. Per le finalità previste dal comma 184 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6043 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
187. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione LEDES di Trieste, attiva nei settori dello sport, dell'educazione e del lavoro, un contributo straordinario per l'espletamento dell'attività istituzionale.
188. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 187 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio attività ricreative, sportive e politiche giovanili, corredata di una relazione illustrativa dell'attività istituzionale svolta e del relativo preventivo di spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.
189. Per le finalità previste dal comma 187 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6045 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
190. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al CONI provinciale di Trieste un contributo straordinario per la stipula di specifiche convenzioni volte all'utilizzo, da parte di associazioni e società sportive, degli impianti sportivi di proprietà dei Comuni di Trieste, Muggia e Duino Aurisina, della Provincia di Trieste e del Genio Militare.
191. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 190 è presentata entro il 31 marzo 2005 alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio attività ricreative, sportive e politiche giovanili. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione.
192. Per le finalità previste dal comma 190 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6047 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
193. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società sportiva Forum Iulii Rugby Club di Udine un contributo straordinario per l'espletamento dell'attività istituzionale.
194. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 193 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio attività ricreative, sportive e politiche giovanili, corredata di una relazione illustrativa dell'attività istituzionale svolta e del relativo preventivo di spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.
195. Per le finalità previste dal comma 193 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6052 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
196. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione sportiva boxe Monfalcone un contributo straordinario di 10.000 euro per l'organizzazione di manifestazioni sportive agonistiche di livello nazionale.
197. Per le finalità previste dal comma 196 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6055 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
198. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione sportiva dilettantistica Torre di Pordenone un contributo straordinario di 25.000 euro per la realizzazione del progetto educativo <<Giocare per Crescere>>, rivolto ai bambini dai 6 ai 13 anni.
199. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 198 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del relativo preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
200. Per le finalità previste dal comma 198 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6060 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
201. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Pallacanestro Codroipese di Codroipo un contributo straordinario per l'anno 2005 di 15.000 euro a sostegno della propria attività.
202. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 201 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
203. Per le finalità previste dal comma 201 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6063 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
204. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Unione Sportiva Ardita di Gorizia - Associazione sportiva dilettantistica gioco basket un contributo straordinario per l'espletamento dell'attività istituzionale.
205. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 204 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio attività ricreative, sportive e politiche giovanili, corredata di una relazione illustrativa dell'attività istituzionale svolta e del relativo preventivo di spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.
206. Per le finalità previste dal comma 204 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6074 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
207. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione dilettantistica sportiva Ancona di Udine un contributo straordinario per la promozione dell'attività dilettantistica delle squadre giovanili nonché per l'attività della scuola sportiva da essa gestita.
208. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 207 è presenta alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
209. Per le finalità previste dal comma 207 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6076 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
212. Per le finalità previste dal comma 210 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6077 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
213. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Gruppo A.N.A. di Vergnacco di Reana del Roiale un contributo straordinario di 20.000 euro per l'anno 2005 a sostegno della propria attività.
214. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 213 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
215. Per le finalità previste dal comma 213 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6078 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
216. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione nazionale Alpini - Sezione di Udine un contributo straordinario per l'espletamento dell'attività istituzionale.
217. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 216 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio attività ricreative, sportive e politiche giovanili, corredata di una relazione illustrativa dell'attività istituzionale svolta e del relativo preventivo di spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.
218. Per le finalità previste dal comma 216 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6080 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
219. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro Ricreativo, Culturale, Sportivo <<Tavella>> di Fiume Veneto un contributo straordinario di 15.000 euro per l'anno 2005 per lo svolgimento della propria attività.
220. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 219 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
221. Per le finalità previste dal comma 219 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6083 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
222. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Pallacanestro Interclub Muggia, con sede in Muggia, un contributo straordinario di 20.000 euro da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali.
223. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 222 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'attività istituzionale e del programma di attività. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
224. Per le finalità previste dal comma 222 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6088 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
225. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione allevatori del cavallo trottatore del Friuli Venezia Giulia di San Giorgio di Nogaro, ente che svolge attività sportiva, un contributo straordinario per l'espletamento dell'attività istituzionale.
226. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 225 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio attività ricreative, sportive e politiche giovanili, corredata di una relazione illustrativa dell'attività istituzionale svolta e del relativo preventivo di spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.
227. Per le finalità previste dal comma 225 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6092 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
228. L'Amministrazione regionale è autorizzata concedere all'Associazione Sportiva Calcio Codroipo un contributo straordinario di 20.000 euro per l'anno 2005 per l'organizzazione del Torneo di calcio <<C. Zamuner>>.
229. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 228 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
230. Per le finalità previste dal comma 228 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6098 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
231. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società GFI Alpe Adria Off-road di Gradisca, che svolge attività di promozione ambientale e sportiva nel settore motoristico fuoristradistico, un contributo straordinario per l'espletamento dell'attività istituzionale.
232. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 231 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio attività ricreative, sportive e politiche giovanili, corredata di una relazione illustrativa dell'attività istituzionale svolta e del relativo preventivo di spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.
233. Per le finalità previste dal comma 231 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6099 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
234. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società sportiva sacilese di Sacile, all'Associazione sportiva dilettantistica Liventina di Sacile, all'Associazione sportiva dilettantistica Cavolano Calcio di Sacile e all'Associazione sportiva dilettantistica San Odorico di Sacile, enti che svolgono attività sportiva nel settore calcio giovanile, un contributo straordinario, in misura paritaria fra gli stessi, per l'espletamento dell'attività istituzionale.
235. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 234 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio attività ricreative, sportive e politiche giovanili, singolarmente da ogni ente, corredata di una relazione illustrativa dell'attività istituzionale e del relativo preventivo di spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.
236. Per le finalità previste dal comma 234 è autorizzata la spesa complessiva di 30.000 euro per l'anno 2005, da suddividere in misura paritaria fra gli enti di cui al comma 234, a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6104 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
237. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Duino Aurisina un contributo straordinario di 40.000 euro per l'anno 2005 a sostegno del progetto <<Scuola e Sport>>.
238. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 237 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
239. Per le finalità previste dal comma 237 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6127 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
241. Per le finalità previste dal comma 1 bis dell'articolo 29 della legge regionale 8/2003, come aggiunto dal comma 240, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007, a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6073 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
242. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Gruppo Subacqueo <<Cassis Faraone>> di Precenicco un contributo straordinario di 15.000 euro per l'anno 2005 per l'acquisto di attrezzature necessarie allo svolgimento delle proprie attività.
243. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 242 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
244. Per le finalità previste dal comma 242 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6131 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
245. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro Provinciale Libertas di Pordenone un contributo straordinario di 15.000 euro per l'anno 2005 a sostegno dell'attività.
246. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 245 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
247. Per le finalità previste dal comma 245 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6172 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
248. Per il finanziamento degli investimenti realizzati dai Comuni destinatari degli interventi previsti ai sensi dell'articolo 5, commi 140 e 141, della legge regionale 1/2004, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6116 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
249. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Pro Loco di Praturlone un contributo straordinario di 30.000 euro per l'anno 2005 per i lavori di completamento degli impianti ricreativi destinati allo svolgimento delle proprie attività.
250. La domanda per la concessione del contribuito di cui al comma 249 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del relativo preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
251. Per le finalità previste dal comma 249 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6111 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
252. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Gemonatletica, società sportiva dilettantistica di Gemona del Friuli, un contributo straordinario per l'acquisto di materiale ginnico specialistico da utilizzarsi anche dagli studenti del corso di laurea in scienze motorie.
253. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 252 è presentata entro il 31 marzo 2005 alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, corredata di una relazione illustrativa dell'attività istituzionale e del relativo preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
254. Per finalità previste dal comma 252 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6114 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
255. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Gruppo Sportivo <<Amatori Calcio>> di Cimpello di Fiume Veneto un contributo straordinario di 25.000 euro per l'anno 2005 per lavori di miglioramento e completamento degli impianti sportivi in uso e per lo svolgimento delle proprie attività.
256. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 255 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
257. Per le finalità previste dal comma 255 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6115 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
258. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia dei <<Santi Stefano, Sabina e Antonio di Padova>> di Gleris, in comune di San Vito al Tagliamento, un contributo straordinario di 35.000 euro per la ristrutturazione e il completamento del centro di aggregazione giovanile.
260. Per le finalità previste dal comma 258 è autorizzata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6121 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
261. Il contributo pluriennale previsto dall'articolo 7, comma 83, della legge regionale 3/2002, come modificato dall'articolo 5, comma 147, della legge regionale 1/2004, a favore del Comune di Udine, per la realizzazione, ristrutturazione e adeguamento di impianti sportivi di interesse cittadino si intende autorizzato anche a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento dei mutui contratti per il finanziamento delle relative opere.
262. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 7, comma 83, della legge regionale 3/2002, come modificato dall'articolo 5, comma 147, della legge regionale 1/2004 e integrato dal comma 261, continuano a far carico all'unità previsionale di base 8.7.300.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6132 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
263. L'Amministrazione regionale, in sede di riparto dei fondi di cui all'articolo 3 della legge regionale 8/2003, assicura priorità agli interventi di costruzione di impianti sportivi in Comuni minori sede di corsi di laurea, per i quali le strutture da realizzare risultino funzionali all'accrescimento dell'offerta didattica e al potenziamento dell'attività accademica.
264. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Medea un contributo straordinario per interventi di manutenzione, conservazione, custodia e valorizzazione del monumento <<Ara Pacis Mundi>>.
265. Per le finalità previste dal comma 264 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5283 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
266. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella E, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, s'intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico d'accompagnamento.
Note:
1 Comma 17 sostituito da art. 5, comma 6, L. R. 15/2005
2 Integrata la disciplina del comma 51 da art. 5, comma 10, L. R. 15/2005
3 Integrata la disciplina del comma 52 da art. 5, comma 10, L. R. 15/2005
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 21, L. R. 15/2005
5 Integrata la disciplina del comma 75 da art. 6, comma 72, L. R. 2/2006
6 Parole sostituite al comma 44 da art. 7, comma 99, L. R. 2/2006
7 Comma 46 sostituito da art. 7, comma 100, L. R. 2/2006
8 Parole sostituite al comma 131 da art. 5, comma 19, L. R. 12/2006
9 Comma 67 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
10 Parole aggiunte al comma 58 da art. 6, comma 37, L. R. 1/2007
11 Integrata la disciplina del comma 62 da art. 6, comma 34, L. R. 1/2007
12 Comma 63 abrogato da art. 6, comma 34, L. R. 1/2007
13 Comma 136 sostituito da art. 6, comma 82, L. R. 1/2007
14 Comma 175 abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 12/2007
15 Comma 176 abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 12/2007
16 Comma 112 abrogato da art. 24, comma 1, L. R. 26/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008.
17 Comma 113 abrogato da art. 24, comma 1, L. R. 26/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008.
18 Comma 114 abrogato da art. 24, comma 1, L. R. 26/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008.
19 Parole sostituite al comma 185 da art. 6, comma 4, L. R. 24/2009
20 Parole aggiunte al comma 62 da art. 6, comma 46, lettera a), L. R. 11/2011
21 Parole sostituite al comma 64 da art. 6, comma 46, lettera b), L. R. 11/2011
22 Comma 65 abrogato da art. 11, comma 105, L. R. 18/2011
23 Comma 210 sostituito da art. 6, comma 18, L. R. 27/2012
24 Comma 211 sostituito da art. 6, comma 18, L. R. 27/2012
25 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 222, lettera e), L. R. 27/2012
26 Comma 1 abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 21/2013 , a decorrere dall'1 gennaio 2014.
27 Comma 55 abrogato da art. 6, comma 116, lettera c), L. R. 23/2013
28 Comma 56 abrogato da art. 6, comma 116, lettera c), L. R. 23/2013
29 Comma 62 abrogato da art. 6, comma 116, lettera d), L. R. 23/2013
30 Comma 64 abrogato da art. 6, comma 116, lettera d), L. R. 23/2013
31 Comma 54 abrogato da art. 38, comma 1, lettera t), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
32 Comma 57 abrogato da art. 38, comma 1, lettera t), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
33 Comma 58 abrogato da art. 38, comma 1, lettera t), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
34 Comma 59 abrogato da art. 38, comma 1, lettera t), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
35 Comma 60 abrogato da art. 38, comma 1, lettera t), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
36 Comma 61 abrogato da art. 38, comma 1, lettera t), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
37 Comma 66 abrogato da art. 38, comma 1, lettera t), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
38 Comma 87 abrogato da art. 38, comma 1, lettera t), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
39 Comma 88 abrogato da art. 38, comma 1, lettera t), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
40 Comma 89 abrogato da art. 38, comma 1, lettera t), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
41 Comma 90 abrogato da art. 38, comma 1, lettera t), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
42 Comma 91 abrogato da art. 38, comma 1, lettera t), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
43 Comma 92 abrogato da art. 38, comma 1, lettera t), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
44 Comma 93 abrogato da art. 38, comma 1, lettera t), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
45 Comma 94 abrogato da art. 38, comma 1, lettera t), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
46 Comma 95 abrogato da art. 38, comma 1, lettera t), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
47 Comma 96 abrogato da art. 38, comma 1, lettera t), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
48 Comma 97 abrogato da art. 38, comma 1, lettera t), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
49 Comma 98 abrogato da art. 38, comma 1, lettera t), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
50 Comma 99 abrogato da art. 38, comma 1, lettera t), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
51 Comma 100 abrogato da art. 38, comma 1, lettera t), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
52 Comma 101 abrogato da art. 38, comma 1, lettera t), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
53 Comma 102 abrogato da art. 38, comma 1, lettera t), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
54 Comma 103 abrogato da art. 38, comma 1, lettera t), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
55 Comma 104 abrogato da art. 38, comma 1, lettera t), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
56 Comma 105 abrogato da art. 38, comma 1, lettera t), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
57 Comma 106 abrogato da art. 38, comma 1, lettera t), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
58 Comma 38 abrogato da art. 49, comma 1, lettera t), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
59 Comma 40 abrogato da art. 49, comma 1, lettera t), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
60 Comma 41 abrogato da art. 49, comma 1, lettera t), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
61 Comma 44 abrogato da art. 49, comma 1, lettera t), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
62 Comma 45 abrogato da art. 49, comma 1, lettera t), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
63 Comma 46 abrogato da art. 49, comma 1, lettera t), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
64 Comma 12 abrogato da art. 56, comma 1, lettera h), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, a seguito dell'abrogazione dell'art. 5, c. 3, L.R. 19/2004.
65 Comma 3 abrogato da art. 56, comma 1, lettera i), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
66 Comma 4 abrogato da art. 56, comma 1, lettera i), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
67 Comma 11 abrogato da art. 56, comma 1, lettera i), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
Art. 6
2. La Giunta regionale determina criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 9.1.320.1.332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5805 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione culturale per lo studio del diritto di Pordenone, ente che svolge attività nel campo della formazione, del lavoro e delle professioni, un contributo straordinario per l'espletamento dell'attività istituzionale.
5. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 4 è presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca - Servizio gestione interventi settore formativo, corredata di una relazione illustrativa dell'attività istituzionale svolta e del relativo preventivo di spesa. La sovvenzione straordinaria di cui al comma 4 può essere erogata in via anticipata e in unica soluzione.
6. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 9.1.320.1.332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5555 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 200.000 euro alla Scuola Mosaicisti del Friuli a fronte degli oneri sostenuti per opere, anche già realizzate, nell'ambito dell'attività della Scuola medesima.
8. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 9.1.320.1.332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5823 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
10. Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 13/2004, come modificato dal comma 9, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2005, a carico dell'unità previsionale di base 9.2.320.1.504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 7999 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro studi di diritto comparato di Trieste un contributo straordinario per la realizzazione di uno studio di fattibilità sulla costituzione di una rete transnazionale di supporto giuridico-economico e fiscale alle imprese coinvolte nei processi di internazionalizzazione, innovazione e trasferimento di tecnologie.
15. La richiesta per la concessione del contributo di cui al comma 14 è presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca - Servizio università e ricerca, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione.
16. Per le finalità previste dal comma 14 è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 9.3.320.1.272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5026 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
20. È abrogato l'articolo 9 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazione), come modificato dall'articolo 6, comma 50, della legge regionale 1/2004, e dall'articolo 31, comma 1, della legge regionale 18/2004. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi sulla base della normativa previgente.
23. Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 1.395.000 euro a decorrere dall'anno 2006, con l'onere complessivo di 2.790.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2006 e 2007 a carico dell'unità previsionale di base 9.3.320.2.273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 5092 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi; gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2020 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pordenone finanziamenti pluriennali, per una durata non superiore a dieci anni e nella misura massima prevista al comma 29, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi all'ammortamento del mutuo contratto per finanziare la costruzione della sede del Dipartimento di ricerca del Consorzio universitario di Pordenone.
28. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 27 è presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione università e ricerca - Servizio università e ricerca, corredata di una relazione illustrativa degli interventi da effettuare e di un preventivo di massima della spesa, nonché della deliberazione con cui si dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'Istituto mutuante. L'erogazione della prima annualità del contributo è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
29. Per le finalità previste dal comma 27 è autorizzato il limite di impegno decennale di 150.000 euro a decorrere dall'anno 2006, con l'onere complessivo di 300.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2006 e 2007 a carico dell'unità previsionale di base 9.3.320.2.273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 5082 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2015 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Udine contributi pluriennali costanti, per un periodo non superiore a venti anni, nella misura massima prevista dal comma 32, a riduzione o a copertura degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento del mutuo finalizzato alla realizzazione della nuova sede del Conservatorio Jacopo Tomadini.
32. Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 186.000 euro a decorrere dall'anno 2006, con l'onere complessivo di 372.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2006 e 2007 a carico dell'unità previsionale di base 9.3.320.2.273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 5095 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi; gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2025 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
33. Nell'ambito delle finalità dell'articolo 33 della legge regionale 4/1992, al fine di adeguare la programmazione finanziaria di interventi regionali già autorizzati a favore di programmi di edilizia universitaria alle esigenze dettate dall'effettivo stato di avanzamento dei lavori, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2005 la concessione alle Università degli Studi di Trieste e di Udine di contributi straordinari pluriennali di importo pari a quello dei contributi già assegnati ai medesimi enti sulla base di precedenti provvedimenti di programmazione adottati dalla Giunta regionale a valere su stanziamenti per i quali non sono stati emanati, entro i termini previsti dalle norme di contabilità regionale, i corrispondenti atti di concessione e impegno delle risorse.
34. Per le finalità previste dal comma 33, relativamente all'intervento a favore dell'Università degli Studi di Trieste, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 250.000 euro a decorrere dall'anno 2005, con l'onere complessivo di 750.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2007 a carico dell'unità previsionale di base 9.3.320.2.273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5096 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate dall'anno 2008 all'anno 2019 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
35. Per le finalità previste dal comma 33, relativamente all'intervento a favore dell'Università degli Studi di Udine, è autorizzato il limite d'impegno quindicennale di 142.637,10 euro a decorrere dall'anno 2005, con l'onere complessivo di 427.911,30 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2007 a carico dell'unità previsionale di base 9.3.320.2.273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5096 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate dall'anno 2008 all'anno 2019 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
36. Una quota non inferiore a 200.000 euro del contributo spettante per l'anno 2005 al Consorzio per la gestione del laboratorio di biologia marina di Trieste, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 12 aprile 1988, n. 20 (Interventi a favore del laboratorio di biologia marina), è finalizzata al ripianamento del disavanzo di amministrazione. La concessione della quota di contributo è subordinata alla presentazione di un apposito piano di ripianamento del disavanzo di amministrazione, che preveda la compartecipazione finanziaria dei soci del Consorzio.
37. Per le finalità previste dal comma 36 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2005 a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la tabella F approvata con il comma 148 a carico dell'unità previsionale di base 9.4.320.1.326 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 5601 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare le risorse assegnate dallo Stato per l'esercizio delle funzioni trasferite in materia di incentivi alle imprese ai sensi degli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese), pari a 5.158.855,73 euro, previste dall'articolo 1, comma 1 (tabella A1), a carico dell'unità previsionale di base 2.3.9 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 712 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, come di seguito indicato:
a) agli interventi di cui all'articolo 6, comma 48, della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002) a carico del Fondo per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110, nella misura di 4.938.035,69 euro;
b) agli interventi di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49 (Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione), e successive modifiche, nella misura di 220.820,04 euro.
39. Per le finalità di cui al comma 38 è destinata la spesa complessiva di 5.158.855,73 euro per l'anno 2005 autorizzata relativamente alla lettera a), con l'articolo 1, comma 19 (tabella A3), a carico dell'unità previsionale di base 10.2.360.2.401 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9610 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e, relativamente alla lettera b), con l'articolo 2, comma 42 (tabella B), a carico dell'unità previsionale di base 1.3.360.1.2992 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati, con riferimento al capitolo 8552 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
42. Per le finalità previste dal comma 40 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2005, a carico dell'unità previsionale di base 11.1.330.1.481 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6505 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
43. I finanziamenti previsti dalla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), possono essere erogati con il concorso delle disponibilità del Fondo e del capitale bancario.
44. All'atto della stipula delle convenzioni previste dall'articolo 2, commi 3 e 4, della legge regionale 80/1982, sono determinati la percentuale di cofinanziamento bancario, il tasso di remunerazione del capitale bancario e del capitale del Fondo, il tasso di stipula e ogni altra condizione tecnica relativa all'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 43.
45. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui al comma 43 fanno carico all'unità previsionale di base 11.1.330.2.828 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 7290 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
46. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 27 novembre 2001, n. 28 (Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua), l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare gli interventi di trasformazione irrigua previsti dall'articolo 1 ter della medesima legge regionale 28/2001, come aggiunto dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale 28/2002, nella misura di 21.290.000 euro per l'anno 2005, finanziati con contrazione di mutuo nell'ambito dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, commi 2 e 3. A tal fine è autorizzata la spesa di 21.290.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 11.2.330.2.362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6892 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
47. Per la durata del mutuo di cui al comma 46, la misura del 50 per cento dei proventi di cui all'articolo 61, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), come modificato dall'articolo 27, comma 14, della legge regionale 28/2002, destinati alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, per opere di trasformazione dei sistemi irrigui da scorrimento ad aspersione, è utilizzata nei limiti economici e temporali necessari al pagamento dei ratei del mutuo medesimo. Qualora i ratei del mutuo siano superiori al 50 per cento dei proventi di cui al citato articolo 61, comma 1, della legge regionale 16/2002, la differenza sarà compensata nell'anno successivo.
48.
L'articolo 63 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12 (Nuove norme in materia di incentivi ed interventi economici in agricoltura nonché norme di riprogrammazione del DOCUP obiettivo 5 b) e procedure di attuazione delle iniziative comunitarie Interreg II), è sostituito dal seguente:

51. Al comma 4 dell'articolo 31 della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20, le parole <<previa approvazione da parte della Giunta regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<previa valutazione favorevole da parte della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna>>.
52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Pianura Isontina un contributo pluriennale di 50.000 euro per dieci anni al fine di consentire la ristrutturazione statica e l'adeguamento funzionale dell'immobile di proprietà sito in Ronchi dei Legionari che funge da sede dell'Ente.
54. Per le finalità previste dal comma 52 è autorizzato il limite di impegno decennale di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2005, con l'onere complessivo di 150.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2007 a carico dell'unità previsionale di base 11.2.330.2.539 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6879 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2014 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
60. Al fine di consentire la prosecuzione del programma di assistenza tecnica nel settore zootecnico previsto dalla legge 23 dicembre 1999, n. 499 (Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale), l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l'Associazione allevatori del Friuli Venezia Giulia secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Regione 12 novembre 2002, n. 0353/Pres. (Regolamento per l'attuazione del programma interregionale <<Assistenza tecnica nel settore zootecnico>> ai sensi della legge n. 499/1999).
61. Per le finalità di cui al comma 60 è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007 a carico dell'unità previsionale di base 11.3.330.1.2020 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6333 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
63. Per le finalità previste dal comma 62 è autorizzata la spesa di 9.300 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 11.5.330.1.372 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6832 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
68. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 11, primo comma, lettera b), della legge regionale 29/1967, come modificato dal comma 67, continuano a far carico all'unità previsionale di base 11.5.330.2.442 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6994 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
74. In deroga all'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), qualora, alla luce dei rilevamenti effettuati in base alle domande di concessione degli incentivi pervenute, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del Piano di sviluppo rurale risultino inferiori, per ciascuna misura, ad un terzo di quelle necessarie, il Direttore centrale risorse agricole naturali, forestali e montagna è autorizzato a sospendere, con proprio decreto da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, la presentazione delle domande medesime per un periodo non superiore a dodici mesi dall'emanazione del decreto medesimo.
75. Alla lettera g) del comma 7 dell'articolo 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), dopo le parole <<finale e di collaudo>> è aggiunto il seguente periodo: <<, nel caso di finanziamento di opere pubbliche di bonifica ed irrigazione ai Consorzi di bonifica le percentuali sono rispettivamente del 30 e del 60 per cento;>>.
76. Al comma 6 dell'articolo 20 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: <<Anche successivamente a tale data la Giunta regionale può, con propria deliberazione, disporre modificazioni alla destinazione dei fondi ancora da erogare, ovvero al beneficiario dei relativi finanziamenti o alla tipologia degli interventi da realizzare.>>.
78. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti locali, o loro consorzi, contributi a sostegno di manifestazioni e attività di carattere informativo e promozionale nei settori della flora e della fauna regionale, nonché degli habitat naturali.
79. Ai fini della concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 78, gli enti locali, o loro consorzi, presentano domanda alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, corredata del programma d'utilizzo e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
80. Per le finalità previste dal comma 78 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 11.6.330.1.412 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 2830 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
82. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 81 fanno carico all'unità previsionale di base 11.7.330.2.144 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 2997 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
83. La Giunta regionale è autorizzata a concedere ai soggetti individuati nel programma triennale dei lavori pubblici di cui all'articolo 50, comma 1, della legge regionale 14/2002, quali enti esecutori in delegazione amministrativa intersoggettiva delle opere pubbliche di sistemazione idraulico-forestale, l'anticipazione del finanziamento del 10 per cento dell'importo di progetto, per gli interventi rientranti nel programma approvato dalla Giunta regionale. L'anticipazione è condizionata dalla verifica dell'esatto adempimento delle scadenze esecutive delle delegazioni già disposte nei confronti dei predetti soggetti delegatari.
88. I contributi concessi ai sensi del comma 86 e dell'articolo 6, comma 42, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), possono essere utilizzati, previa autorizzazione della Giunta regionale, anche per la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture dell'Ente.
89. Per le finalità previste dal comma 86 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 12.3.360.1.315 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 7915 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
90. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al distretto del coltello un contributo straordinario dell'importo di cui al comma 91 da destinare al finanziamento del progetto del Consorzio coltellinai di Maniago per la realizzazione di una serie di nuovi prodotti, nell'ambito dell'attuazione del marchio di qualità collettivo.
91. Per le finalità di cui al comma 90 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 12.3.360.1.1339 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 8658 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
92. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 300.000 euro a integrazione dei Fondi rischi dei Consorzi garanzia fidi artigianato e industria di Udine da destinare a favore delle imprese artigiane e industriali che hanno sede nei comuni compresi nel distretto industriale della sedia istituito con deliberazione della Giunta regionale del 3 marzo 2000, n. 456, e che svolgono l'attività economica in tale deliberazione indicata.
93. Per le finalità previste dal comma 92 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 13.2.360.2.356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 8701 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
94. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla società, associazione o unione di scopo, da costituirsi tra l'Ente autonomo Fiera di Trieste, l'Azienda Fiere di Gorizia, la Pordenone Fiere SpA e l'Udine Fiere SpA per il coordinamento dei programmi fieristici, la promozione congiunta, l'elaborazione di piani e studi di marketing fieristico e la gestione comune di alcuni servizi un contributo straordinario per l'avvio dell'attività. Tale contributo non può essere imputato agli oneri connessi alle indennità di carica degli organi societari.
95. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 94 è presentata alla Direzione centrale attività produttive - Servizio promozione e internazionalizzazione, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento programmato e di un preventivo di massima della spesa.
96. Per le finalità previste dal comma 94 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 14.1.360.1.1480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9083 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
97. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione culturale Carni@sviluppo di Tolmezzo un contributo straordinario per l'espletamento di attività di promozione economica e sviluppo imprenditoriale e di formazione.
98. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 97 è presentata alla Direzione centrale attività produttive - Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario, corredata di una relazione illustrativa dell'attività istituzionale svolta e del relativo preventivo di spesa. La sovvenzione straordinaria di cui al comma 97 può essere erogata in via anticipata e in unica soluzione.
99. Per le finalità di cui al comma 97 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 14.2.360.1.1918 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9086 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
102. Per le finalità previste dal comma 100 è autorizzata la spesa di 550.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 14.2.360.1.1918 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9085 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
103. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a titolo di indennizzo a favore delle imprese importatrici di prodotti ittici provenienti dalla Croazia, a parziale copertura delle perdite economiche dalle stesse subite nel periodo maggio - giugno 2004, a seguito della momentanea chiusura dei punti di ispezione frontalieri ai valichi comunitari con la Croazia.
104. Con regolamento d'esecuzione sono stabiliti i criteri e le modalità d'intervento relativi agli incentivi di cui al comma 103.
105. Per le finalità previste dal comma 103 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 14.2.360.1.1918 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9153 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
106. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento al Comune di Amaro al fine di redigere un accordo di programma con il Consorzio per lo sviluppo industriale dell'Alto Tagliamento, con la Società Autostrade Spa e con l'ANAS, e provvedere alla stesura del progetto <<Porta della Carnia>> teso all'abbellimento e alla valorizzazione della zona d'uscita dal casello autostradale di Amaro, nell'ambito delle iniziative volte alla riqualificazione ambientale e turistica dell'area, con particolare riferimento al sostegno delle produzioni tipiche locali.
107. Il finanziamento è concesso dalla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina lavori pubblici - previa stipula dell'accordo di programma di cui al comma 106, e conseguente presentazione della domanda da parte del Comune di Amaro entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
108. Per le finalità di cui al comma 106 è autorizzata una spesa di 30.000 euro per l'anno 2005, a carico dell'unità previsionale di base 14.3.340.1.2995 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 3260 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
110. Gli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 60, della legge regionale 1/2004, come sostituito dal comma 109, continuano a far carico all'unità previsionale di base 14.3.360.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9004 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
111. Al fine di dare efficacia e coerenza all'azione amministrativa della Regione, razionalizzando gli interventi finanziari di settore, al comma 59 dell'articolo 6 della legge regionale 1/2004, le parole: <<dalle Pro-loco di villa Manin di Passariano e di>> sono sostituite con le seguenti: <<dall'Azienda Speciale Villa Manin di Passariano e dalla Pro-loco di>>.
112. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono apportate le necessarie modifiche al regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 9 luglio 2002, n. 0209/Pres, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 7 agosto 2002, n. 32.
113. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 8, comma 63, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), avuto riguardo al disposto di cui al comma 112, continuano a far carico all'unità previsionale di base 14.3.360.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 8978 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
114. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per l'anno 2005 di 25.000 euro alla Pro - loco di Buia per lo svolgimento della propria attività.
116. Per le finalità previste dal comma 114 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 14.3.360.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9285 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
117. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione nazionale Alpini - sezione di Pordenone - una sovvenzione di 20.000 euro a sostegno delle manifestazioni previste in occasione dell'ottantesimo di fondazione.
118. Il contributo di cui al comma 117 è concesso a seguito di presentazione di apposita domanda alla Direzione centrale attività produttive - Servizio promozione e internazionalizzazione, corredata di una relazione illustrativa delle manifestazioni programmate e di un preventivo di massima di spesa. Il contributo è concesso ed erogato in unica soluzione. I termini e le modalità di rendicontazione sono fissati con il decreto di concessione.
119. Per le finalità previste dal comma 117 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 14.3.360.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9302 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
120. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a favore dell'Ente autonomo Fiera di Trieste a fronte delle spese sostenute per la realizzazione del convegno denominato <<Trade Fairs in the new Europe: challenges and synergies for economic growth - Fiere nella nuova Europa: sfide e sinergie per la crescita economica>>.
121. Il contributo di cui al comma 120 viene concesso previa presentazione della domanda da parte dell'Ente autonomo Fiera di Trieste alla Direzione centrale attività produttive - Servizio sostegno e promozione comparto turistico, corredata dell'elenco analitico delle spese sostenute e del piano finanziario della manifestazione.
122. Per le finalità previste dal comma 120 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 14.3.360.1.1301 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9006 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
126. Per le finalità previste dal comma 123 è autorizzata la spesa 150.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 14.3.360.1.1301 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9299 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
127. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 1/2004, dopo le parole <<nei Comuni montani della regione,>> sono inserite le seguenti: <<con priorità per quelli il cui territorio è compreso, anche parzialmente, entro i confini di un parco o di una riserva di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali),>>.
128. Gli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 4, della legge regionale 1/2004, come modificato dal comma 127, continuano a far carico all'unità previsionale di base 14.4.360.2.45 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 8992 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
129. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore di enti pubblici per interventi finalizzati alla razionalizzazione di impianti sciistici esistenti, destinati alla pratica degli sport invernali, ubicati in località non incluse nei poli sciistici gestiti dalla società costituita in forza dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56 (Autorizzazione alla costituzione di una società per lo sviluppo turistico delle aree montane della regione Friuli - Venezia Giulia. Interventi straordinari a favore dei concessionari degli impianti di risalita situati nei poli montani di sviluppo turistico), con capacità turistiche limitate, bacino d'utenza essenzialmente locale, non aventi le caratteristiche di turismo transfrontaliero. A tal fine hanno priorità i progetti derivati da accordi tra due o più Comuni proprietari degli impianti sciistici che hanno previsto la parziale dismissione degli stessi e che non comportano un aumento della capacità complessiva degli impianti.
130. La Giunta regionale determina le risorse da assegnare ai progetti previsti al comma 129 sulla base di un programma di interventi proposto dall'Assessore regionale alle attività produttive.
131. Per le finalità previste dal comma 129 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 14.4.360.2.45 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 1085 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
133. La domanda per la concessione della sovvenzione di cui al comma 132 è presentata alla Direzione centrale attività produttive - Servizio sostegno e promozione comparto turistico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge corredata di una relazione illustrativa degli interventi e di un preventivo di spesa.
134. Per le finalità di cui al comma 132 è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 160.000 euro a decorrere dall'anno 2006, con l'onere complessivo di 320.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2006 e 2007 a carico dell'unità previsionale di base 14.4.360.2.1305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 9200 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi; gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2020 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
135. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia di informazione e accoglienza turistica (AIAT) di Grado, Aquileia e Palmanova finanziamenti quindicennali, nella misura massima prevista dal comma 136, anche a sollievo degli oneri del mutuo da contrarre per l'ammodernamento e la ristrutturazione degli stabilimenti termali, per il completamento e potenziamento del parco termale acquatico e per il rinnovo e l'acquisto delle attrezzature e degli arredi ad essi relativi, anche attraverso lo strumento del project-financing.
136. Per le finalità previste dal comma 135 è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 508.228 euro, a decorrere dall'anno 2005, a carico dell'unità previsionale di base 14.4.360.2.1305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9211 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2019 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
137. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Amministrazione provinciale di Udine, previa intesa con il Comune di Tarvisio e la Direzione centrale attività produttive, finanziamenti pluriennali, per una durata non superiore a dieci anni e nella misura massima prevista dal comma 139, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi all'ammortamento del mutuo contratto per finanziare la realizzazione di un convitto atto ad accogliere gli studenti del Liceo sport invernali di Tarvisio e la sede estiva delle Università degli Studi di Udine e di Trieste.
138. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 137 è presentata alla Direzione centrale attività produttive - Servizio sostegno e promozione comparto turistico, corredata di una relazione illustrativa degli interventi da effettuare e di un preventivo di massima della spesa, nonché della deliberazione con cui si dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante. L'erogazione della prima annualità del contributo è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
139. Per le finalità previste dal comma 137 è autorizzato il limite di impegno decennale di 300.000 euro a decorrere dall'anno 2006, con l'onere complessivo di 600.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2006 e 2007 a carico dell'unità previsionale di base 14.4.360.2.1305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 9209 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2015 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
141. Gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 dell'articolo 109 della legge regionale 2/2002, come modificato dal comma 140, continuano a far carico all'unità previsionale di base 14.4.360.2.1305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento ai capitoli 9236 e 9246 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
142. L'Amministrazione regionale può destinare gli stanziamenti disposti a favore dei Consorzi Garanzia Fidi - di cui all'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25 (Contributi per la costituzione di un <<Fondo rischi>> a favore dei Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le piccole industrie della regione), come da ultimo sostituito dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 2/1992, di cui all'articolo 59, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e di cui all'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32 (Contributi per favorire lo sviluppo di attività economiche nella regione), come integrato dall'articolo 25, primo comma, della legge regionale 30/1984, - alla costituzione di un Fondo per la concessione di garanzie fidejussorie a favore delle imprese industriali, artigiane e commerciali del territorio regionale.
144. Per le finalità previste dal comma 143 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 15.5.300.1.1417 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5661 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
145. In relazione all'attuazione del progetto denominato <<Studio dello stato trofico e delle anomalie del sistema Alto Adriatico>>, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nell'ambito del Programma di iniziativa comunitaria Interreg III A Italia-Slovenia, le quote di stanziamento annuo, relative agli esercizi finanziari 2004 e 2005, iscritte nel bilancio regionale con decreto del Presidente della Regione 8 novembre 2002, n. 51/SG/RAG, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 27 dicembre 2002, n. 52, a carico dell'unità previsionale di base 15.5.340.2.402 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 2705 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, non utilizzate dal beneficiario finale nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento, possono essere cumulate, una volta soltanto, alle quote di stanziamento del relativo anno successivo.
146. L'Amministrazione regionale è autorizzata, conformemente a quanto previsto dai documenti programmatici approvati per l'attuazione del Programma di iniziativa comunitaria Interreg III A Transfrontaliero Adriatico, a versare all'Autorità di pagamento, presso la quale confluiscono le quote comunitaria e statale del Programma, la propria quota di cofinanziamento regionale, determinata in relazione all'approvazione dei progetti e alla quota regionale di assistenza tecnica nell'ambito del Programma. L'Autorità di gestione del Programma liquida direttamente i beneficiari finali dei progetti e trasmette all'Amministrazione regionale l'attestazione delle quote comunitaria, statale e regionale liquidate ai beneficiari medesimi.
147. Per le finalità previste dal comma 146 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 15.5.370.1.495 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4291 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
148. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella F, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, s'intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico d'accompagnamento.
Note:
1 Gli effetti delle disposizioni di cui al comma 103, notificate alla Commissione dell'Unione europea, sono sospesi fino alla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione medesima, come previsto dall'art. 9, c. 1, della presente legge.
2 Comma 40 sostituito da art. 6, comma 30, L. R. 15/2005
3 Comma 40 bis aggiunto da art. 6, comma 32, L. R. 15/2005
4 Parole sostituite al comma 41 da art. 6, comma 33, L. R. 15/2005
5 Comma 41 bis aggiunto da art. 6, comma 34, L. R. 15/2005
6 Parole soppresse al comma 74 da art. 6, comma 72, L. R. 15/2005
7 Comma 123 sostituito da art. 6, comma 84, L. R. 15/2005
8 Comma 124 sostituito da art. 6, comma 84, L. R. 15/2005
9 Comma 125 sostituito da art. 6, comma 84, L. R. 15/2005
10 Vedi la disciplina transitoria del comma 125, stabilita da art. 6, comma 87, L. R. 15/2005
11 Comma 125 bis aggiunto da art. 6, comma 86, L. R. 15/2005
12 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 21, L. R. 15/2005
13 Parole sostituite al comma 115 da art. 7, comma 20, L. R. 15/2005
14 Integrata la disciplina del comma 123 da art. 8, comma 108, L. R. 2/2006
15 Integrata la disciplina del comma 132 da art. 8, comma 117, L. R. 2/2006
16 Comma 62 bis aggiunto da art. 6, comma 34, L. R. 12/2006
17 Comma 49 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
18 Comma 1 sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 1/2007
19 Comma 123 bis aggiunto da art. 7, comma 142, L. R. 1/2007
20 Comma 124 abrogato da art. 7, comma 143, L. R. 1/2007
21 Comma 125 abrogato da art. 7, comma 143, L. R. 1/2007
22 Comma 125 bis abrogato da art. 7, comma 143, L. R. 1/2007
23 Integrata la disciplina del comma 100 da art. 6, comma 66, L. R. 22/2007
24 Integrata la disciplina del comma 21 da art. 7, comma 56, L. R. 22/2007
25 Integrata la disciplina del comma 24 da art. 7, comma 56, lettera h bis), L. R. 22/2007
26 Integrata la disciplina del comma 129 da art. 1, comma 88, L. R. 30/2007
27 Integrata la disciplina del comma 24 da art. 7, comma 19, L. R. 9/2008
28 Parole sostituite al comma 100 da art. 2, comma 74, lettera a), L. R. 24/2009
29 Parole aggiunte al comma 100 da art. 2, comma 74, lettera a), L. R. 24/2009
30 Parole soppresse al comma 101 da art. 2, comma 74, lettera b), L. R. 24/2009
31 Comma 67 abrogato da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 4/2010 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento di cui all'art. 7, c. 1, lett. d) della medesima L.R. 4/2010.
32 Comma 50 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
33 Comma 55 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
34 Comma 56 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
35 Comma 57 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
36 Comma 58 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
37 Comma 59 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
38 Comma 64 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
39 Comma 65 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
40 Comma 66 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
41 Integrata la disciplina del comma 129 da art. 2, comma 45, L. R. 12/2010
42 Comma 11 abrogato da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 2/2011
43 Comma 12 abrogato da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 2/2011
44 Comma 13 abrogato da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 2/2011
45 Comma 24 abrogato da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 2/2011
46 Comma 25 abrogato da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 2/2011
47 Comma 26 abrogato da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 2/2011
48 Comma 17 abrogato da art. 13, comma 2, lettera i), L. R. 2/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012.
49 Comma 18 abrogato da art. 13, comma 2, lettera i), L. R. 2/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012.
50 Comma 19 abrogato da art. 13, comma 2, lettera i), L. R. 2/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012.
51 Comma 100 abrogato da art. 3, comma 2, L. R. 18/2011
52 Comma 101 abrogato da art. 3, comma 2, L. R. 18/2011
53 Integrata la disciplina del comma 100 da art. 3, comma 3, L. R. 18/2011
54 Integrata la disciplina del comma 21 da art. 7, comma 97, L. R. 27/2012
55 Comma 67 abrogato da art. 6, comma 57 quinquies, lettera b), L. R. 1/2004 , a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 6, comma 57 ter, L.R. 1/2004. L'abrogazione differita già disposta con l'art. 9 della L.R. 4/2010 rimane priva di effetti a seguito dell'abrogazione dell'art. 9 medesimo ad opera dell'art. 6, comma 57 qtr, lett. c), L.R. 4/2010, come inserito dall'art. 1, comma 10, L.R. 5/2013.
56 Comma 140 abrogato da art. 105, comma 1, lettera g), L. R. 21/2016
57 Comma 62 sostituito da art. 3, comma 40, lettera a), L. R. 25/2016
58 Comma 62 bis sostituito da art. 3, comma 40, lettera b), L. R. 25/2016
59 Comma 67 abrogato da art. 43, comma 1, lettera h), L. R. 28/2017 . L'abrogazione differita già disposta dall'art. 6, c. 57 quinquies, L.R. 1/2004, rimane priva di effetto a seguito dell'abrogazione del c. 57 quinquies medesimo ad opera dell'art. 43, c. 1, lett. g), L.R. 28/2017.
60 Comma 69 abrogato da art. 60, comma 7, L. R. 28/2017
61 Comma 70 abrogato da art. 60, comma 7, L. R. 28/2017
62 Comma 71 abrogato da art. 60, comma 7, L. R. 28/2017
63 Comma 72 abrogato da art. 60, comma 7, L. R. 28/2017
64 Comma 73 abrogato da art. 60, comma 7, L. R. 28/2017
65 Integrata la disciplina del comma 69 da art. 4, comma 2, L. R. 29/2017
Art. 7
1. Nell'ambito delle finalità indicate dall'articolo 1, primo comma, numero 4), lettera a), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 (Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette, per finalità istituzionali), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle pubblicazioni periodiche settimanali delle Diocesi del Friuli Venezia Giulia sulla base della tiratura annuale e dell'anzianità della testata.
2. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate all'Ufficio stampa della Presidenza della Regione entro il 31 marzo. Nei decreti di concessione dei contributi sono stabilite le modalità di rendicontazione.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 6.2.210.1.53 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 419 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
4. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), le parole <<lire 100 milioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<50.000 euro>>.
5. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 4/1999, come modificato dal comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007 a carico dell'unità previsionale di base 6.2.260.1.51 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 66 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese relative all'attività di protocollo extra UE.
7. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di 46.500 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 6.3.370.1.58 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 747 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
9. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di euro 95.000 per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 6.4.270.2.72 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 952 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
10. Le spese relative al personale da assumere a tempo determinato per l'attuazione dei progetti realizzati nell'ambito delle finalità previste dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), che non sono coperte dai fondi assegnati dallo Stato ai sensi degli articoli 9 e 15 della medesima legge 482/1999, sono a carico del bilancio regionale.
12. Al fine di consentire la realizzazione di propri asili nido aziendali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri per la ristrutturazione e la trasformazione di propri edifici da destinare a tale funzione, ovvero di edifici di proprietà di altri enti pubblici da destinare alle medesime finalità sulla base di appositi accordi di programma.
15. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.270.2.678 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio 2005, con riferimento al capitolo 1504 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
16. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa complessiva di 1.200.000 euro suddivisa in ragione di 400.000 euro per l'anno 2006 e 800.000 euro per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 51.1.280.1.653 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 1505 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
17. Per le finalità previste dal comma 14 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2005, a valere sull'autorizzazione disposta con il comma 96, tabella G, a carico dell'unità previsionale di base 51.1.280.1.650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio 2005, con riferimento al capitolo 570 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
18. Al comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali), le parole <<e nei limiti della dotazione organica della predetta Direzione>> sono sostituite dalle seguenti: <<anche in eccedenza rispetto alla dotazione organica della predetta Direzione nel limite massimo di dieci unità>>.
19. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 24, comma 2, della legge regionale 20/2004, come modificato dal comma 18, fanno carico alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 di seguito elencate, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
UPB 51.1.280.1.1 - capitolo 550;
UPB. 51.1.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631;
UPB 51.3.250.1.687 - capitolo 9650.
21. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 128, comma 4, della legge regionale 13/1998, come da ultimo modificato dal comma 20, fanno carico all'unità previsionale di base 51.1.280.1.658 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 590 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
23. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 della legge regionale 23/1990, come modificato dal comma 22, fanno carico all'unità previsionale di base 52.1.260.1.646 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 99 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese relative allo sviluppo e alla realizzazione di infrastrutture e servizi infrastrutturali regionali per l'attuazione delle politiche di e-government.
26. Per le finalità previste dal comma 25 è autorizzata la spesa complessiva di 1.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007, a carico dell'unità previsionale di base 52.2.260.2.3017 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 21 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pordenone, quale capofila dei Comuni convenzionati, nell'ambito della realizzazione del progetto Enterprise-Protoint, un finanziamento forfetario per l'anno 2005 pari a 100.000 euro per l'investimento effettuato a favore del progetto Enterprise I fase, per la parte non coperta da cofinanziamento statale, e avviato, all'entrata in vigore della presente legge, nell'ambito territoriale dei Comuni della Provincia di Pordenone.
28. Per le finalità previste dal comma 27 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.260.1.3016 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 20 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con il comma 96, tabella G.
29. Nell'ambito del progetto straordinario di riorganizzazione delle partecipazioni regionali, di cui all'articolo 7, comma 48, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad alienare azioni detenute dalla Regione nelle società partecipate, nonché ad acquisire rimborsi di capitale e cedere diritti patrimoniali spettanti alla Regione stessa in qualità di socio delle società medesime.
30. Le entrate derivanti dalle operazioni di cui al comma 29 affluiscono sull'unità previsionale di base 4.1.1876 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 1769 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
31. Le entrate rinvenienti dalle operazioni di cui al comma 29, previste dall'articolo 1, tabella A1, nella misura di 100 milioni di euro per l'anno 2005 sulla unità previsionale di base 4.1.1876 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 1769 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono destinate alla copertura delle spese autorizzate per l'anno 2005 che sono di seguito elencate:
autorizzazioneUPBcapitoloimporto
art 1 Tab A315.1.370.2.6399600limitatamente a 9.033.665,08
art 4 Tab D4.4.340.2.8632123.564.104,92
art 4 Tab D5.3.350.2.1003866930.000,00
art. 6 comma 9313.2.360.2.3568701300.000,00
art. 6 comma 13114.4.360.2.4510852.000.000,00
art 6 Tab F9.3.320.2.2735096465.000,00
art 6 Tab F10.1.260.2.22864818.600.000,00
art 6 Tab F10.1.360.2.331802022.827.450,00
art 6 Tab F11.1.330.2.20006283limitatamente a 309.000,00
art 6 Tab F11.2.330.2.36363101.996.000,00
art 6 Tab F11.8.330.2.51410483.570.000,00
art 6 Tab F12.1.360.2.29077102.464.500,00
art 6 Tab F12.2.360.2.3037963400.000,00
art 6 Tab F12.2.360.2.30878101.674.000,00
art 6 Tab F12.3.360.2.31879423.720.000,00
art 6 Tab F12.3.360.2.3187932900.000,00
art 6 Tab F12.3.360.2.3976202.000.000,00
art 6 Tab F13.1.360.2.3388653265.000,00
art 6 Tab F13.1.360.2.3388654158.000,00
art 6 Tab F13.2.250.2.34013911.000.000,00
art 6 Tab F13.2.360.2.35387302.790.000,00
art 6 Tab F13.2.360.2.35687022.200.000,00
art 6 Tab F14.2.360.2.110091461.500.000,00
art 6 Tab F14.2.360.2.48791321.400.000,00
art 6 Tab F14.2.360.2.4879130950.000,00
art 6 Tab F14.4.360.2.130592681.000.000,00
art 6 Tab F14.4.360.2.13059273465.000,00
art 6 Tab F14.4.360.2.13059274930.000,00
art 6 Tab F14.5.360.2.13089321limitatamente a 2.607.000,00
art 6 Tab F14.5.360.2.13089322656.580,00
art 6 Tab F15.4.330.2.235663301.325.700,00
art 6 Tab F15.4.330.2.297563355.999.000,00
art 6 Tab F15.4.330.2.297563362.000.000,00


35. Le entrate derivanti dalla cessione di partecipazioni azionarie e di diritti patrimoniali spettanti alla Regione in qualità di socio, previste dall'articolo 1, comma 1, tabella A1, nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2005, affluiscono alla unità previsionale di base 4.1.1876 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 1768 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
36. I limiti temporali e di misura previsti dall'articolo 1, primo comma, lettera a), e dall'articolo 2, primo comma, lettere c) e d), della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18 (Autorizzazione alla costituzione di una Società finanziaria per lo sviluppo economico della Regione Friuli-Venezia Giulia), non si applicano agli interventi posti in essere dalla Finanziaria regionale Friuli Venezia Giulia - Friulia SpA in attuazione del progetto straordinario di riorganizzazione delle partecipazioni regionali di cui all'articolo 7, comma 48, della legge regionale 1/2004.
37. Anche ai fini del progetto straordinario di riorganizzazione delle partecipazioni regionali di cui all'articolo 7, comma 48, della legge regionale 1/2004, i rientri delle partecipazioni e i proventi derivanti dalla gestione sono riutilizzati con le procedure del fondo di rotazione per le medesime.
38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare al Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) cui aderiscano società ed altri enti giuridici di diritto pubblico o privato secondo quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) e finalizzati alla realizzazione di progetti, anche cofinanziati, con particolare riferimento allo sviluppo delle risorse umane, a progetti di e-learning, a scambi di buone pratiche, anche in ambito sociosanitario.
39. Per le finalità di cui al comma 38 è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.280.2.666 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 1203 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
40. Nelle more della definizione delle modalità di gestione dell'Auditorium della cultura friulana di Gorizia, da individuarsi con apposito accordo di programma che ne preveda l'utilizzo in chiave locale regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 2005, al Comune di Gorizia l'utilizzo a titolo non oneroso della struttura, mantenendo in capo al Comune gli oneri relativi alla gestione per l'assistenza di sala, pulizie, facchinaggio, sicurezza e prevenzione incendi e assistenza tecnica durante l'attività.
41. Al fine di favorire l'insediamento ed il consolidamento in Trieste di ulteriori settori di attività del Gruppo Generali, la cui Compagnia di assicurazioni è radicata nel capoluogo regionale fin dal 1831, con conseguenti importanti benefici per l'economia regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad alienare direttamente al Gruppo predetto il proprio immobile sito in Trieste, Corso Cavour 1, al valore di mercato dell'immobile determinato da perizia tecnica elaborata dall'Agenzia del Territorio - Direzione regionale del Friuli Venezia Giulia.
42. Ai fini dell'operazione di vendita di cui al comma 41 la Direzione centrale patrimonio e servizi generali è autorizzata a classificare l'immobile di cui al comma 41 medesimo tra i beni del patrimonio disponibile.
44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire in proprietà a titolo gratuito alla Parrocchia di S. Giovanni Decollato di Trieste gli immobili identificati dalle particelle catastali n. 1682, n. 1693, n. 1694, n. 1695 e n. 1696 in partita tavolare 1222 del Comune Censuario di Guardiella. Il trasferimento dei predetti beni avviene con decreto del Direttore centrale del patrimonio e servizi generali che costituisce, unitamente al relativo verbale di consegna, titolo per le intavolazioni, le trascrizioni immobiliari e le volture catastali dei beni trasferiti.
45. Al fine di razionalizzare e coordinare l'utilizzo dei beni immobili appartenenti alle Agenzie di informazione e accoglienza turistica (AIAT) regionali, i beni stessi sono trasferiti in proprietà, a titolo gratuito, alla Regione.
46. Il trasferimento dei beni di cui al comma 45 è attuato mediante verbali di consegna, sottoscritti dalle AIAT e dalla Regione, i quali costituiscono titolo per la trascrizione, la voltura catastale e la intavolazione dei beni stessi a favore della Regione medesima.
48. Al comma 36 dell'articolo 7 della legge regionale 1/2004, come modificato dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 17/2004, le parole <<acquistare nuovi edifici da destinare a tale funzione>> sono sostituite dalle seguenti: <<acquistare, costruire, ristrutturare edifici da adibire a tale funzione, compresi gli spazi da destinare a parcheggi>>.
49. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 36, della legge regionale 1/2004, come da ultimo modificato dal comma 48, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.270.2.678 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 1494 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
51. Ai fini di quanto previsto dal comma 50 la società di cui all'articolo 1, comma 15, della legge regionale 3/2002, deve rendere noto il diritto di prelazione nel bando di gara relativo alla vendita di ogni singolo bene.
52. Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro e non oltre trenta giorni dalla data di notifica dell'avvenuta aggiudicazione.
54. Per le finalità di cui all'articolo 158, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8 (Legge finanziaria 1995), l'Amministrazione regionale è autorizzata a ricorrere a servizi esterni per la gestione integrata delle apparecchiature informatiche comprensivi della messa a disposizione delle apparecchiature stesse, del corredo software di base e di ambiente, nonché delle attività di assistenza, manutenzione, inventario e sostituzione periodica.
55. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 54 fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.280.2.679 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 1495 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
56. Le anticipazioni finanziarie concesse alle Aziende sanitarie regionali, ai sensi dell'articolo 4, comma 29, della legge regionale 4/1999, a fronte di progetti di investimento finanziati con risorse provenienti dalla alienazione di beni patrimoniali inseriti successivamente nell'operazione di cartolarizzazione di cui all'articolo 1, comma 13 e seguenti, della legge regionale 3/2002, assumono titolo, per gli importi corrispondenti ai valori definiti in sede di trasferimento dei beni ai fini dell'operazione predetta, di anticipazioni sulle somme che la Regione è tenuta a rimborsare alle Aziende sanitarie interessate al termine dell'operazione di cartolarizzazione medesima.
59. Le entrate derivanti dal rilascio delle concessioni di cui all'articolo 34 quater della legge regionale 16/2002, come inserito dal comma 58, sono accertate e riscosse sull'unità previsionale di base 3.2.1607 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 752 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
60. Al fine di consentire l'attuazione di interventi sul patrimonio regionale, ivi comprese operazioni di alienazione di beni immobili, anche con riferimento alla messa in sicurezza e recupero del compendio minerario di Cave del Predil, l'area oggetto degli interventi demandati al commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2 (Attribuzione alla Giunta regionale del coordinamento delle attività di recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil e nomina di un commissario straordinario per l'attuazione di leggi statali e regionali e di regolamenti europei inerenti all'area. Modifiche alla legge regionale 44/1993 in materia di assegnazione e alienazione di alloggi siti in Comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo), nonché la destinazione d'uso degli immobili di proprietà regionale ricompresi nell'area sono definiti con deliberazione della Giunta regionale su proposta del commissario medesimo.
61. Le eventuali entrate derivanti dalle operazioni di alienazione di beni immobili di cui al comma 60 affluiscono all'unità previsionale di base 4.1.560 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 1300 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
63. Per le finalità previste dal comma 62 è autorizzata la spesa di 18.600 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.270.1.670 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 953 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
65. Per le finalità previste dal comma 64 è autorizzata la spesa di 9.300 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.270.1.670 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 954 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
66. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri per prestazioni tecniche relative a operazioni societarie.
67. Per le finalità previste dal comma 66 è autorizzata la spesa di 232.500 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.270.1.1644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 951 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
68. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 34 (Indennità di carica e trattamento di missione per i magistrati del Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici), come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 13/1996, le parole <<lire 20.000.000 per il Commissario; lire 16.000.000 per il Commissario aggiunto; lire 14.000.000 per l'Assessore>> sono sostituite dalle seguenti: <<15.500 euro per il Commissario; 12.500 euro per il Commissario aggiunto; 11.000 euro per l'Assessore>>.
69. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 34/1989, come da ultimo modificato dal comma 68, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.370.1.479 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 155 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
70.
Il comma 1 dell'articolo 184 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994), è sostituito dal seguente:
<<1. Le Direzioni centrali, in attuazione dell'articolo 1, primo comma, numero 4, lettera c), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 (Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette, per finalità istituzionali), nell'ambito delle materie di propria competenza, possono dare in affidamento a personale esterno di comprovata esperienza e capacità professionale studi, indagini, collaborazioni ed altre prestazioni di particolare interesse per la Regione.>>.

73. Per le finalità di cui al comma 72 è autorizzata la spesa complessiva di 83.700 euro, suddivisa in ragione di 27.900 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007, a carico dell'unità previsionale di base 52.2.300.1.475 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 6102 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
75. Per le finalità previste dal comma 74 è autorizzata la spesa complessiva di 62.775 euro, suddivisa in ragione di 20.925 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.190.1.833 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 583 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
79. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 5, della legge regionale 13/2002, come sostituito dal comma 77, e dell'articolo 6, comma 5 bis, della legge regionale 13/2002, come inserito dal comma 78, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.260.1.834 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 69 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
80. L'Amministrazione regionale, in qualità di socio della Società d'Area <<Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA>>, è autorizzata a presentare garanzia fideiussoria, fino all'importo massimo di 1.400.000 euro a favore della Società medesima per il ricorso al mercato finanziario, al fine di effettuare lavori di straordinaria manutenzione della Terrazza a Mare di Lignano Sabbiadoro.
81. Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione di garanzie, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie), previste dal comma 80, fanno carico all'unità previsionale di base 53.1.270.2.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 1547 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
84. Per le spese concernenti i contratti di <<rating di controparte>> e di <<rating obbligazionario>> gli impegni di spesa sono assunti nel limite dell'intero stanziamento finanziario previsto nel bilancio pluriennale.
85. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 20/2004 sono aggiunte, in fine, le parole: <<ovvero dovute dalla Regione ad altro titolo>>.
94. Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge regionale 7/1999, il capitolo 9936 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è inserito nell'elenco n. 1 <<Spese obbligatorie>> annesso al documento tecnico allegato ai bilanci sopra citati.
95. Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge regionale 7/1999, i capitoli 67, 583, 1501, 6102, 6198 e 9862 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è inserito nell'elenco n. 3 <<Spese di funzionamento>> annesso al documento tecnico allegato ai bilanci sopra citati.
96. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella G, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento.
Note:
1 Comma 47 sostituito da art. 8, comma 118, L. R. 2/2006
2 Parole aggiunte al comma 53 da art. 9, comma 5, L. R. 2/2006
3 Parole sostituite al comma 64 da art. 8, comma 58, L. R. 1/2007
4 Comma 83 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
5 Comma 86 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
6 Comma 87 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
7 Comma 88 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
8 Comma 89 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
9 Comma 90 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
10 Comma 91 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
11 Comma 92 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
12 Comma 93 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
13 Comma 58 abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 17/2009
14 Comma 20 abrogato da art. 13, comma 37, lettera a), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
15 Comma 72 sostituito da art. 169, comma 1, L. R. 17/2010
16 Comma 13 interpretato da art. 14, comma 34, L. R. 22/2010
17 Comma 32 abrogato da art. 11, comma 1, lettera f), L. R. 9/2011
18 Comma 33 abrogato da art. 11, comma 1, lettera f), L. R. 9/2011
19 Comma 34 abrogato da art. 11, comma 1, lettera f), L. R. 9/2011
20 Integrata la disciplina del comma 82 da art. 10, comma 40, L. R. 23/2013, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 29, comma 7, L. R. 13/2014
21 Con riferimento al comma 47 del presente articolo, per effetto di quanto disposto agli articoli 2 e 11 della L.R. 8/2015, a decorrere dall' 1 gennaio 2016, la denominazione PromoTurismoFVG sostituisce ogni ricorrenza delle parole "Agenzia per lo sviluppo del turismo", "Turismo Friuli Venezia Giulia", "Agenzia Regionale Promotur", "TurismoFVG" e "Promotur".
22 Comma 14 abrogato da art. 11, comma 5, lettera e), L. R. 25/2016
23 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 7, comma 1, lettera f), L. R. 5/2018
24 Comma 24 abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 14/2022 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 8/2000.