Legge regionale 17 agosto 2004 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Capo III abrogato da art. 71, comma 1, lettera b), L. R. 22/2019

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Oggetto)

1. La presente legge, attraverso le norme sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria, integra il percorso di attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419), avviato con la legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia sanitaria e sociale). La presente legge inoltre, mediante l'individuazione e la disciplina degli strumenti di programmazione afferenti alle predette materie, dà prima applicazione, limitatamente agli aspetti connessi con i procedimenti di programmazione, alle previsioni della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

2. La presente legge apporta altresì ulteriori modifiche alla predetta legge regionale 8/2001 in materia sanitaria, sociosanitaria e sociale.

Art. 2

(Finalità)

1. Le disposizioni della presente legge sono volte in particolare a:

a) valorizzare il ruolo degli enti locali nei processi di programmazione e verifica in materia sanitaria e sociosanitaria;

b) promuovere la partecipazione a detti processi delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni dei cittadini e delle loro associazioni rappresentative, delle altre parti sociali e dei soggetti appartenenti al terzo settore;

c) consolidare e sviluppare l'integrazione sociosanitaria;

d) avviare la sperimentazione per l'attuazione e la promozione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge definisce:

a) le modalità di partecipazione degli enti locali ai processi di programmazione e verifica a livello regionale, aziendale e zonale, di ambito distrettuale;

b) gli strumenti della programmazione in materia sanitaria e sociosanitaria;

c) gli strumenti della programmazione e le modalità necessarie per l'avvio, a livello sperimentale, dell'attuazione e promozione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali.

3. In attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione, gli enti locali e le rappresentanze di cui all'articolo 3, nell'esercizio delle rispettive competenze e ai fini della programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, riconoscono e valorizzano il ruolo:

a) delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, di cui alla legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia);

b) delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, degli enti e delle istituzioni appartenenti al settore privato- sociale e operanti senza fini di lucro, delle organizzazioni della cooperazione sociale e delle associazioni di volontariato;

c) delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato.

4. La Regione e gli enti locali favoriscono inoltre l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati e delle associazioni di tutela degli utenti e assumono il confronto e la concertazione come metodo di relazione con le organizzazioni sindacali e con le altre parti sociali.

CAPO II

Partecipazione degli enti locali

Art. 3

(Modalità di partecipazione degli enti locali allaprogrammazione e alla verifica)

1. Gli enti locali partecipano alla programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria e alla verifica del raggiungimento dei relativi obiettivi attraverso le seguenti rappresentanze:

a) a livello regionale: la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale, di cui all'articolo 1 della legge regionale 8/2001, come sostituito dall'articolo 4;

b) a livello aziendale: la Conferenza dei sindaci, di cui all'articolo 13 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 (Disciplina dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale), come sostituito dall'articolo 5, comma 1, ovvero la sua Rappresentanza;

c) a livello di distretto-ambito: l'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale, di cui all'articolo 40 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), come sostituito dall'articolo 6, comma 1.

Art. 4

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 1, L.R. 8/2001.

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale 12/1994)

1.

( ABROGATO )

(1)

2. In caso di mancata adozione del regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 12/1994, come sostituito dal comma 1, provvede la Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Note:

Comma 1 abrogato da art. 56, comma 1, lettera i), L. R. 17/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

Art. 6

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006

CAPO III

Programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria

Art. 7

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 71, comma 1, lettera b), L. R. 22/2019

Art. 8

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 71, comma 1, lettera b), L. R. 22/2019

Art. 9

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006

Art. 10

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 71, comma 1, lettera b), L. R. 22/2019

Art. 11

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 71, comma 1, lettera b), L. R. 22/2019

Art. 12

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006

CAPO IV

Integrazione sociosanitaria

Art. 13

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006

Art. 14

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006

CAPO V

Adeguamento e modifica di norme

Art. 15

(Norma di raccordo)

1. Ovunque ricorra l'espressione: <<Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale>> la stessa è da intendersi sostituita dalla seguente: <<Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale>>.

2. Ovunque ricorra l'espressione: <<Assemblea dei sindaci di distretto>> la stessa è da intendersi sostituita dalla seguente: <<Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale>>.

3.

( ABROGATO )

(1)

Note:

Comma 3 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.

Art. 16

(Abrogazione di norme)

1. Le disposizioni incompatibili con la presente legge sono abrogate.

2. Sono abrogati in particolare:

a) l'articolo 3 della legge regionale 15 giugno 1993, n. 41 (Norme propedeutiche e principi per il riordino della disciplina in materia sanitaria in applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502);

b) gli articoli 1, 2, 3, 5 e il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 (Piano socio- assistenziale della Regione autonoma Friuli Venezia-Giulia);

c) tutte le norme legislative e regolamentari facenti riferimento alla figura del coordinatore dei servizi sociali.

Art. 17

(Modifiche della legge regionale 12/1994)

1.

( ABROGATO )

(2)

2.

( ABROGATO )

(3)

3.

( ABROGATO )

(4)

4.

( ABROGATO )

(5)

5.

( ABROGATO )

(6)

6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione disciplina l'attività e la composizione del Collegio. Fino a tale data, vale quanto disposto dal comma 2 bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 502/1992, come da ultimo modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 254/2000.

7.

( ABROGATO )

(1)(7)

Note:

Lettera a) del comma 7 abrogata da art. 5, comma 4, L. R. 25/2012 , a seguito dell'abrogazione del comma 5 dell'art. 21 L.R. 12/1994.

Comma 1 abrogato da art. 56, comma 1, lettera i), L. R. 17/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

Comma 2 abrogato da art. 56, comma 1, lettera i), L. R. 17/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

Comma 3 abrogato da art. 56, comma 1, lettera i), L. R. 17/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

Comma 4 abrogato da art. 56, comma 1, lettera i), L. R. 17/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

Comma 5 abrogato da art. 56, comma 1, lettera i), L. R. 17/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

Comma 7 abrogato da art. 56, comma 1, lettera i), L. R. 17/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

Art. 18

( ABROGATO )

(2)

Note:

Comma 4 abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006

Articolo abrogato da art. 71, comma 1, lettera c), L. R. 22/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 12, 16 e 20, L.R. 49/1996.

Art. 19

(Modifiche della legge regionale 8/2001)

1.

( ABROGATO )

(1)

2.

( ABROGATO )

(2)

3. All'articolo 6 della legge regionale 8/2001, come modificato dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 23/2001, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:<<2 bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 si applicano anche qualora le prestazioni di cui alle rispettive lettere a), b) e c) vengano effettuate all'estero.>>;

b) al comma 3, dopo le parole: <<comma 2>> sono aggiunte le seguenti: <<e al comma 2 bis>>;

c) al comma 5, dopo la parola: <<donatore>> sono aggiunte le parole: <<di organo>>;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:<<6. La misura dei rimborsi e dei contributi di cui ai commi 2 e 2 bis, nonché le modalità per usufruire dei medesimi, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.>>.

Note:

Comma 1 abrogato da art. 8, comma 11, L. R. 6/2013

Comma 2 abrogato da art. 56, comma 1, lettera r), L. R. 17/2014

CAPO VI

Norme transitorie e finali

Art. 20

(Norma transitoria)

1. Con appositi provvedimenti della Giunta regionale, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene definita la tempistica da rispettare in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Il rapporto contrattuale dei Coordinatori dei servizi sociali nominati ai sensi del previgente articolo 17 della legge regionale 12/1994, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, viene adeguato alle disposizioni dell'articolo 17 della menzionata legge regionale 12/1994, come sostituito dall'articolo 17, comma 4, della presente legge, fatto salvo che devono essere garantite almeno le condizioni economiche riconosciute e la scadenza contrattuale originariamente prevista.

3. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 6, della legge regionale 8/2001, come sostituito dall'articolo 4, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge regionale 12/1994, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, e di cui all'articolo 40, comma 8, della legge regionale 49/1996, come sostituito dall'articolo 6, comma 1, valgono le norme regolamentari in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 21

(Norma finale)

1. Ove non disposto diversamente, qualora un parere non sia formalmente espresso con le modalità ed entro il termine temporale previsti, lo stesso si intende reso positivamente.

2. Le intese previste dalla presente legge intervengono entro quarantacinque giorni dalla richiesta avanzata dal soggetto cui compete l'adozione dell'atto. Decorso inutilmente tale termine, l'atto può essere motivatamente emanato prescindendo dall'intesa.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alle intese sul PAT previste all'articolo 11.

4. Le intese tra la Regione, la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale e la Conferenza dei sindaci, di cui all'articolo 1, comma 7, lettera h), della legge regionale 8/2001, come sostituito dall'articolo 4, e all'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge regionale 12/1994, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, intervengono di regola entro trenta giorni dalla richiesta avanzata dal soggetto cui compete l'adozione dell'atto.

5. Entro trenta giorni dalla richiesta e per una sola volta, i soggetti di cui al comma 4 possono rappresentare formalmente motivi di dissenso dalla proposta ovvero elementi per la modificazione della proposta stessa.

6. Qualora nei quindici giorni successivi non si pervenga all'accordo, l'intesa si intende raggiunta sulla proposta avanzata dall'Amministrazione regionale. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.