Legge regionale 17 agosto 2004, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale.
Art. 2
 (Finalità)
4. La Regione e gli enti locali favoriscono inoltre l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati e delle associazioni di tutela degli utenti e assumono il confronto e la concertazione come metodo di relazione con le organizzazioni sindacali e con le altre parti sociali.