1. La presente legge, attraverso le norme sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria, integra il percorso di attuazione del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'
articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dal
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'
articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419), avviato con la
legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia sanitaria e sociale). La presente legge inoltre, mediante l'individuazione e la disciplina degli strumenti di programmazione afferenti alle predette materie, dà prima applicazione, limitatamente agli aspetti connessi con i procedimenti di programmazione, alle previsioni della
legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).