1. Oltre a quanto disposto dagli articoli 104 e 135 della Costituzione e dall'articolo 15 dello Statuto, come modificato dall'
articolo 5, comma 1, della legge costituzionale 2/2001, non possono ricoprire la carica di consigliere regionale:
a) i ministri, i viceministri ed i sottosegretari di Stato non parlamentari, gli assessori esterni di altre Regioni, i componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, i presidenti dei Consigli di Province, i presidenti dei Consigli di Comuni, i sindaci di Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti e gli assessori di Province e di Comuni compresi nel territorio della Regione;
b) il presidente e il vicepresidente di enti e istituti pubblici la cui nomina o designazione sia di competenza di organi della Regione o di Enti regionali;
c) coloro che ricoprono cariche o esercitano funzioni di amministratore, liquidatore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con contratto di carattere continuativo, in associazioni, enti, società o imprese:
1) che gestiscono servizi di qualunque genere per conto della Regione o di enti regionali;
2) che ricevono dalla Regione o da enti regionali in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 10 per cento del totale delle entrate dell'ente;
d) coloro che ricoprono le cariche o esercitano le funzioni di cui alla lettera c) in enti, istituti, agenzie o aziende soggetti alla vigilanza della Regione;
e) coloro che ricoprono le cariche o esercitano le funzioni di cui alla lettera c) in istituti bancari o in società che hanno come scopo prevalente l'esercizio di attività finanziarie, operanti in regione;
f) coloro che esercitano il patrocinio professionale o prestano assistenza o consulenza, in qualsiasi forma, a imprese di carattere finanziario o economico in loro vertenze o rapporti di affari con la Regione o con enti regionali;
g) coloro che hanno lite pendente, in quanto parte attiva in un procedimento civile o amministrativo o in quanto parte in un procedimento conseguente o promosso a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato, con la Regione o enti regionali; la pendenza di una lite in materia tributaria o concernente la tutela di diritti fondamentali della persona non determina incompatibilità;
h) coloro che, per fatti compiuti allorché erano amministratori o impiegati della Regione, ovvero di ente regionale, sono stati, con sentenza passata in giudicato, dichiarati responsabili verso la Regione o verso l'ente regionale e non hanno ancora estinto il debito;
i) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Regione ovvero verso un ente regionale, sono stati legalmente messi in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbiano ricevuto invano notificazione della cartella di pagamento da parte del concessionario della riscossione;
j) coloro che non hanno reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante la Regione o un ente regionale;
k) coloro che, nel corso del mandato, vengono a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista all'articolo 2.