Legge regionale 29 luglio 2004, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 12/07/2007

Determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere regionale e di membro della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto.
Art. 1
 (Oggetto della legge)
1. La presente legge, in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, determina, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto, come modificato dall'articolo 5 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, e con l'osservanza di quanto disposto dal titolo III dello Statuto medesimo, i casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere regionale e di membro della Giunta regionale.
Art. 2
1. Non sono eleggibili alla carica di consigliere regionale:
a) i capi di dipartimento e i segretari generali dei Ministeri, il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i suoi vicedirettori, i direttori generali delle agenzie statali, i capi degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, nonché coloro che ricoprono incarichi di direzione di uffici di livello dirigenziale generale in amministrazioni dello Stato;
b) il Commissario del Governo nella regione;
c) i prefetti preposti agli uffici territoriali del Governo, i loro vice e i funzionari di pubblica sicurezza, che esercitano le loro funzioni nella regione;
d) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate, la circoscrizione del cui comando territoriale comprenda anche solo parte del territorio della Regione o sia in esso compresa;
e) gli ecclesiastici e i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci, nella circoscrizione elettorale nel cui ambito esercitano il loro ufficio;
f) i diplomatici, i consoli, i viceconsoli, eccettuati gli onorari, e in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri;
g) i magistrati, compresi quelli onorari ed esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, e i componenti le commissioni tributarie, nelle circoscrizioni elettorali comprese, in tutto o in parte, negli ambiti territoriali di competenza degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti il termine fissato per la presentazione delle candidature, anche in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale;
h) i magistrati che abbiano esercitato le loro funzioni presso uffici della Corte dei Conti con sede nel territorio della Regione in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti il termine fissato per la presentazione delle candidature, anche in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale;
h bis) i presidenti di Province, i sindaci di Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti compresi nel territorio della Regione;
i) i dipendenti della Regione o di enti regionali;
l) i legali rappresentanti e i dirigenti delle strutture convenzionate con la Regione di cui agli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale);
m) i legali rappresentanti e i dirigenti delle società alle quali la Regione partecipa;
n) gli amministratori di enti regionali.

2. I magistrati e i componenti le commissioni tributarie non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovano in aspettativa.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 2, L. R. 17/2007
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 33, comma 1, L. R. 17/2007
Art. 3
 (Rimozione delle cause di ineleggibilità)
2. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 1 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dall'effettiva cessazione dalle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.
3. La cessazione dalle funzioni comporta l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.
4. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.
5. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 17/2007
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 34, comma 2, L. R. 17/2007
3 Comma 1 ter aggiunto da art. 34, comma 2, L. R. 17/2007
Art. 4
 (Casi di incompatibilità con la carica di consigliere regionale)
1. Oltre a quanto disposto dagli articoli 104 e 135 della Costituzione e dall'articolo 15 dello Statuto, come modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge costituzionale 2/2001, non possono ricoprire la carica di consigliere regionale:
a) i ministri, i viceministri ed i sottosegretari di Stato non parlamentari, gli assessori esterni di altre Regioni, i componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, i presidenti dei Consigli di Province, i presidenti dei Consigli di Comuni, i sindaci di Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti e gli assessori di Province e di Comuni compresi nel territorio della Regione;
b) il presidente e il vicepresidente di enti e istituti pubblici la cui nomina o designazione sia di competenza di organi della Regione o di Enti regionali;
c) coloro che ricoprono cariche o esercitano funzioni di amministratore, liquidatore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con contratto di carattere continuativo, in associazioni, enti, società o imprese:
1) che gestiscono servizi di qualunque genere per conto della Regione o di enti regionali;
2) che ricevono dalla Regione o da enti regionali in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 10 per cento del totale delle entrate dell'ente;
d) coloro che ricoprono le cariche o esercitano le funzioni di cui alla lettera c) in enti, istituti, agenzie o aziende soggetti alla vigilanza della Regione;
e) coloro che ricoprono le cariche o esercitano le funzioni di cui alla lettera c) in istituti bancari o in società che hanno come scopo prevalente l'esercizio di attività finanziarie, operanti in regione;
f) coloro che esercitano il patrocinio professionale o prestano assistenza o consulenza, in qualsiasi forma, a imprese di carattere finanziario o economico in loro vertenze o rapporti di affari con la Regione o con enti regionali;
g) coloro che hanno lite pendente, in quanto parte attiva in un procedimento civile o amministrativo o in quanto parte in un procedimento conseguente o promosso a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato, con la Regione o enti regionali; la pendenza di una lite in materia tributaria o concernente la tutela di diritti fondamentali della persona non determina incompatibilità;
h) coloro che, per fatti compiuti allorché erano amministratori o impiegati della Regione, ovvero di ente regionale, sono stati, con sentenza passata in giudicato, dichiarati responsabili verso la Regione o verso l'ente regionale e non hanno ancora estinto il debito;
i) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Regione ovvero verso un ente regionale, sono stati legalmente messi in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbiano ricevuto invano notificazione della cartella di pagamento da parte del concessionario della riscossione;
j) coloro che non hanno reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante la Regione o un ente regionale;
k) coloro che, nel corso del mandato, vengono a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista all'articolo 2.

2. Le ipotesi di cui al comma 1, lettere g) e j), non si applicano per fatti connessi con l'esercizio del mandato.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, L. R. 17/2007
Art. 8
 (Verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità)
1. All'inizio di ogni legislatura il Consiglio, con le modalità previste dal proprio regolamento interno, convalida le elezioni dei consiglieri per i quali abbia accertato non sussistere cause di ineleggibilità. Nessuna elezione può essere convalidata se non siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione. Qualora sussista una causa di ineleggibilità a carico di un consigliere regionale, il Consiglio, con le modalità previste dal proprio regolamento interno, contesta al consigliere regionale la causa predetta; il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni; entro i dieci giorni successivi il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistere la causa di ineleggibilità, annulla l'elezione.
2. Quando vi siano fondati motivi per ritenere che una causa di ineleggibilità sia sopravvenuta alla elezione ovvero che esista al momento della elezione o si sia verificata successivamente una causa di incompatibilità, il Consiglio, con le modalità previste dal proprio regolamento interno, contesta al consigliere regionale la sopravvenuta causa di ineleggibilità o la causa di incompatibilità, originaria o sopravvenuta.
3. Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per rimuovere le cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nei modi previsti dall'articolo 7, comma 3.
4. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il consigliere a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.
5. Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni, il Consiglio lo dichiara decaduto. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.
6. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.
7. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, resta fermo quanto previsto dall'articolo 7, quinto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154. Resta fermo altresì quanto previsto dalle leggi dello Stato in ordine alla impugnativa in sede giurisdizionale delle deliberazioni adottate dal Consiglio ai sensi del presente articolo.