Legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 05/04/2018
Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali.
Art. 16
(Sovvenzioni alle associazioni di donatori di organi. Modifica della
legge regionale 27/1995
)
1.
Il
comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 14 luglio 1995, n. 27
(Norme per la promozione delle donazioni di organi nel Friuli-Venezia Giulia), č sostituito dal seguente:
<<2. Una quota non superiore al 40 per cento di tale sovvenzione puņ essere destinata al funzionamento delle associazioni medesime.>>.