Legge regionale 04 giugno 2004, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive.
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, lettera l), L. R. 17/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 6
1. Le domande di contributo, di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 (Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale), per l'impianto di specie forestali a rapido accrescimento presentate alle Province e, nei territori di rispettiva competenza, alle Comunità montane, ove non trovino sufficiente copertura finanziaria, possono essere trasferite alla Regione a richiesta del beneficiario e finanziate, previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità, alle condizioni e con le risorse del Piano di sviluppo rurale della Regione.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 50, comma 1, L. R. 24/2006
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 2, comma 19, L. R. 14/2016 . L'articolo continua ad applicarsi alle fattispecie di cui alle lettere a) e b) previste all'art. 2, c. 19, della medesima legge regionale.
Art. 9
 (Modifica alla legge regionale 4/1999 in materia di interventi nei settori economici)
2.
Gli oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 4/1999, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 11.5.330.1.377 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni dal 2004 al 2006 e del bilancio per l'anno 2004 con riferimento al capitolo 6877 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita dalla seguente <<Spese derivanti da convenzioni con persone fisiche o giuridiche per le attività finalizzate al controllo, monitoraggio e valutazione degli interventi nel comparto agricolo e rurale, nonché per attività di studio, ricerca e di consulenza tecnica ed economica anche a supporto delle esigenze di programmazione>>.

Art. 10
 (Modifiche alla legge regionale 1/2003 in materia di interventi nei settori produttivi)
1. All'articolo 7 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
i commi 89, 90 e 91 sono sostituiti dai seguenti:
<<89. Al fine di garantire l'applicazione del sistema integrato di gestione e controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 3508/1992 del Consiglio, del 27 novembre 1992, alla misura F - Misure agroambientali del Piano di sviluppo rurale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'organismo pagatore individuato per l'erogazione degli aiuti cofinanziati anche le risorse necessarie per l'erogazione degli aiuti aggiuntivi del Piano medesimo, nei limiti individuati nel documento di programmazione ed approvati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999.90. Il trasferimento degli aiuti aggiuntivi può avvenire anche in via anticipata e la loro erogazione sarà effettuata dall'organismo pagatore di cui al comma 89 alle medesime condizioni, con le stesse procedure e nel rispetto dei medesimi criteri previsti per gli aiuti cofinanziati.91. La funzione di autorizzazione dei pagamenti degli aiuti aggiuntivi trasferiti all'organismo pagatore è svolta dalle stesse Direzioni, Servizi o Enti responsabili, per le diverse misure del Piano, dei pagamenti degli aiuti cofinanziati.>>;

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono riferite alle disponibilità stanziate sull'unità previsionale di base 15.4.330.2.2356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 con riferimento ai capitoli 6330 e 6331 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 70, L. R. 15/2005
2 Comma 2 ter aggiunto da art. 6, comma 70, L. R. 15/2005
3 Comma 2 bis abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
4 Comma 2 ter abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 11
 (Disposizioni relative all'iniziativa comunitaria Leader)
1. Sui beni oggetto di contribuzione nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Leader, in attuazione del programma regionale Leader+ (2000-2006), si applica il vincolo di destinazione per i periodi stabiliti dagli atti di concessione del contributo o, in assenza di tale prescrizione negli atti suddetti, dalla normativa vigente al momento dell'adozione degli atti medesimi.
2. Il vincolo si intende non rispettato per effetto delle modificazioni sostanziali di cui all'articolo 30, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, intervenute dalla data del provvedimento di erogazione di saldo del contributo, a seguito di rendicontazione della spesa.
3. In caso di sostituzione del bene nel periodo di vincolo, il vincolo si applica al nuovo bene fino alla conclusione del periodo inizialmente stabilito, a condizione che la sostituzione avvenga con un bene nuovo di fabbrica di prezzo non inferiore al bene sostituito e conforme alla finalità specifica del contributo e sia previamente autorizzata dal soggetto che ha concesso il contributo, il quale provvede altresì all'annullamento del giustificativo di spesa relativo al bene nuovo e all'annotazione di svincolo sulla documentazione dell'acquisto del bene sostituito. La sostituzione presuppone e comporta che il nuovo bene non sia oggetto di contribuzione.
5. Nel determinare l'importo da recuperare si tiene conto, in applicazione del principio di proporzionalità richiamato dall'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999, del periodo di effettivo utilizzo del bene conforme alla finalità per cui il contributo è stato concesso, detraendo dalla somma erogata al beneficiario il valore corrispondente al deprezzamento attribuibile al periodo di utilizzo.
Art. 12
 (Modifica alla legge regionale 42/1980 concernente l'autorizzazione provvisoria inizio lavori)
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 3, comma 35, L. R. 13/2023 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 31/2002.
Art. 15
 (Espletamento controlli sulle pratiche presentate nell'ambito delle avversità atmosferiche)
1. Al fine di consentire la concessione delle sovvenzioni per i danni alle produzioni previsti dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), della legge 14 febbraio 1992, n. 185 (Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale), l'Amministrazione regionale, con apposito regolamento, introduce elementi di semplificazione, economicità e razionalizzazione delle procedure di verifica attinenti la quantificazione dei danni riferiti alle singole aziende colpite, nonché criteri di parametrazione riferiti ai valori medi di riferimento e ulteriori verifiche tecniche da espletarsi a campione su una percentuale non inferiore al 5 per cento delle domande pervenute, utilizzando criteri di omogeneità, in relazione alle diverse classi aziendali e situazioni territoriali riscontrate.
Art. 16
 (Istituzione di un programma di interventi a favore delle imprese agricole in difficoltà)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a istituire un regime di aiuto che prevede la concessione di finanziamenti della durata massima di venti anni, erogati con le disponibilità della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), per la realizzazione di piani di ristrutturazione da parte di piccole e medie imprese in difficoltà che producono, trasformano e commercializzano prodotti agricoli, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Comunicazione della Commissione europea recante <<Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà>> pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C 249/1 del 31 luglio 2014 e a seguito di attivazione di una delle procedure stabilite dall' articolo 23, comma 43, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , e dal comma 2 bis dell'articolo 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento).
1 ter. La riduzione dell'esposizione debitoria delle imprese in difficoltà è realizzata tramite la rinuncia ai rientri delle quote di ammortamento di cui al comma 1 bis a favore dei settori di intervento e con le priorità individuati nell'ambito degli indirizzi di spesa impartiti dalla Giunta regionale e dall'Assessore competente in materia di agricoltura ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 80/1982, entro i limiti complessivi della remissione dei debiti aventi a oggetto il rimborso delle anticipazioni di cui alla legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), eventualmente disposta a favore del Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo successivamente all'entrata in vigore del regime di aiuto di cui al comma 1 e comunque per un importo complessivo massimo pari a 5 milioni di euro.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 2, comma 109, lettera a), L. R. 27/2014
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 109, lettera b), L. R. 27/2014
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015
4 Comma 1 ter aggiunto da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 19/2015
6 Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 2, L. R. 37/2017
7 Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 4, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
8 Comma 1 .1 aggiunto da art. 2, comma 4, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
9 Comma 1 quater aggiunto da art. 2, comma 4, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
10 Comma 1 quinquies aggiunto da art. 2, comma 4, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
11 Comma 1 sexies aggiunto da art. 2, comma 4, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
12 Comma 1 septies aggiunto da art. 2, comma 4, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
13 Parole sostituite al comma 1 quater da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 6/2019
14 Parole aggiunte al comma 1 quater da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 6/2019
15 Lettera e bis) del comma 1 quinquies aggiunta da art. 43, comma 1, lettera c), L. R. 6/2019
16 Comma 1 octies aggiunto da art. 43, comma 1, lettera d), L. R. 6/2019
Art. 17

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 16, comma 1, lettera b), L. R. 22/2012
Art. 21

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 23
1. Le Province assegnano contributi, fino ad un massimo dell'80 per cento delle spese ammissibili:
a) a favore dei Comuni e delle scuole di ogni ordine e grado della regione, al fine di sostenere le spese per il trasporto collettivo di scolari e studenti nelle fattorie didattiche inserite nell'elenco tenuto e reso pubblico dall'ERSA;
b) a favore degli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni di cui all'articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), dei soggetti gestori dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g) e h) della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104"Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate"), nonché delle Aziende per i servizi sanitari, per sostenere le spese di attività organizzate e svolte nelle fattorie sociali inserite nell'elenco tenuto e reso pubblico dall'ERSA, a favore di persone che presentano forme di fragilità o di svantaggio psicofisico o sociale.
2. Per fattorie didattiche si intendono le aziende del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura il cui imprenditore, nell'ambito delle attività previste dall'articolo 2135 del codice civile, esercita attività culturali e didattiche rivolte in particolare alle scuole e in generale a favore dei consumatori. Le fattorie didattiche assumono valenza di fattorie sociali quando estendono i loro servizi alle fasce di popolazione che presentano forme di disagio sociale.
5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità previsionale di base 11.5.330.1.932 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 con riferimento al capitolo 6807 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 fanno carico all'unità previsionale di base 11.3.330.1.369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 6800 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 51, comma 1, L. R. 24/2006
2 Comma 2 sostituito da art. 51, comma 1, L. R. 24/2006
3 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 19, comma 1, L. R. 25/2007
4 Comma 1 sostituito da art. 19, comma 2, L. R. 25/2007
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 19, comma 3, L. R. 25/2007
6 Comma 2 bis aggiunto da art. 19, comma 4, L. R. 25/2007
7 Parole sostituite al comma 3 da art. 19, comma 5, L. R. 25/2007
8 Parole aggiunte al comma 4 da art. 19, comma 6, L. R. 25/2007
9 Comma 2 ter aggiunto da art. 60, comma 1, L. R. 17/2010
10 Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 97, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
11 Comma 1 bis aggiunto da art. 97, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
12 Parole aggiunte al comma 2 ter da art. 97, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
13 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 14, lettera a), L. R. 15/2014
14 Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 2, comma 14, lettera b), L. R. 15/2014
15 Comma 1 bis abrogato da art. 2, comma 14, lettera c), L. R. 15/2014
16 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 4, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 20/2016
Art. 24
 (Applicazione del regolamento (CE) 1227/2000 concernente l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo)
1. In applicazione dell'articolo 15, comma 2, del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo, l'Amministrazione regionale emana, relativamente alla campagna viticola 2003-2004 di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, apposito regolamento per l'erogazione anticipata del contributo ai produttori, a condizione che l'esecuzione della misura specifica sia iniziata, intendendo per inizio l'esecuzione degli ordinativi di acquisto del materiale relativo alla ristrutturazione e riconversione medesima.
Art. 26
 (Modifica alla legge regionale 28/2002 in materia di Consorzi di bonifica)
1.
All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), le parole <<non inclusi nelle zone definite montane ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975,>> sono soppresse.

Art. 27

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 2 interpretato da art. 27, comma 1, L. R. 25/2005
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 27, comma 2, L. R. 25/2005
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 27, comma 3, L. R. 25/2005
4 Articolo abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
Art. 28
 (Modifiche alla legge regionale 13/2001 concernente gli interventi per il miglioramento dei servizi scolastici nei territori montani)
1.
L'articolo 17 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97), come modificato dall'articolo 47 della legge regionale 33/2002, è sostituito dal seguente:
<<Art. 17
 (Servizio scolastico)
2. Alle spese di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse assegnate alla Regione dallo Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane). Per tali finalità è destinata la spesa annua di 155.000 euro, a valere sul Fondo regionale per lo sviluppo montano di cui all'articolo 20 della legge regionale 33/2002 e successive modifiche.
3. Alla concessione dei contributi si provvede per il tramite dei Comuni ove ha sede l'istituto scolastico presso il quale i beneficiari prestano servizio. La misura dei contributi, i criteri di priorità e le modalità di concessione ed erogazione degli stessi sono stabiliti con apposito regolamento di attuazione.>>.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 13/2001, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 2.1.330.2.514 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento ai capitoli 1048 e 1051 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Art. 29
 (Modifiche alla legge regionale 2/2000 concernente interventi per il potenziamento del comprensorio sciistico del Pramollo)
2.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 156 dell'articolo 6 della legge regionale 2/2000, come sostituito dal comma 1, continuano a far carico all'unità previsionale di base 2.2.360.2.45 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 8994 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita con <<Intervento finanziario pluriennale a favore della Promotur SpA, con sede a Trieste, per l'attuazione di interventi diretti e indiretti, finalizzati al potenziamento del comprensorio sciistico del Pramollo>> e il cui codice di finanza regionale è sostituito con <<2.1.243.5.10.12>>.

Art. 31
4.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 11/2003, come sostituito dal comma 1, lettera a), continuano a far carico all'unità previsionale di base 12.5.320.2.2273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5108 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è modificata con la sostituzione delle parole <<, la ristrutturazione e l'arredamento di edifici destinati ad ospitare l'attività dei medesimi>> con le seguenti: <<e la ristrutturazione di immobili destinati ad ospitare l'attività dei medesimi nonché per l'acquisto e l'impianto di arredamenti, strumenti e attrezzature degli edifici>>.

Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 6, comma 20, L. R. 1/2005
2 Comma 2 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 27/2005
3 Comma 3 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 27/2005
Art. 32
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 42, comma 6 bis, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), come aggiunto dall'articolo 21, comma 16, della legge regionale 12/2003, la previsione dell'ammissibilità a finanziamento degli acquisti di beni immobili di proprietà o realizzati dai consorzi e società consortili di cui all'articolo 12 della medesima legge regionale 12/2002 da parte di soci dei consorzi e delle società consortili stesse, deve intendersi estesa anche alle imprese industriali ad essi associate.
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 3/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 53 ter, L.R. 12/2002.
2 Comma 3 abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 3/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 53 ter, L.R. 12/2002.
Art. 34

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 12, comma 34, lettera b), L. R. 17/2008
Art. 35
 (Modifica alla legge regionale 3/2001 in materia di sportello unico per le attività produttive)
1. All'articolo 11 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 36

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 27/2007
Art. 37

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
Art. 38

Note:
1 Articolo abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
Art. 39

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
Art. 40

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
Art. 41

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
Art. 42
4.
La prima parte dell'allegato <<B>> alla legge regionale 2/2002 viene sostituita dalla seguente:
<<ALLEGATO <<B>>
Requisiti minimi qualitativi per la classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta suddivisi per campeggi, villaggi turistici e dry-marina (Riferito all'articolo 68)
Avvertenze:
a) Ciascun requisito indicato alle voci o sottovoci contrassegnate con numeri progressivi è obbligatorio per l'attribuzione alla struttura ricettiva del numero di stelle corrispondente a fianco indicato.
b) Per i campeggi e i villaggi turistici con solo accesso pedonale gli obblighi di cui alle voci VIABILITÀ VEICOLARE INTERNA e PARCHEGGIO AUTO non sussistono
c) Per i campeggi, villaggi turistici e dry-marina esistenti gli obblighi di cui al numero 2 sussistono se tecnicamente e legittimamente realizzabili. Comunque tutti i servizi e le attrezzature devono essere comodamente raggiungibili.
d) Non devono considerarsi aree libere di uso comune le aree occupate dalle attrezzature la cui fruizione sia soggetta a pagamento.
e) Qualora una parte delle piazzole sia servita da installazioni igienico-sanitarie riservate, l'obbligo di allestire nel complesso corrispondenti installazioni di uso comune permane secondo quanto indicato alle voci INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE DI USO COMUNE e va rapportato al numero di persone ospitabili nelle piazzole non dotate di installazioni riservate. Qualora tutte le piazzole risultassero dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate, l'obbligo di cui sopra permane nella proporzione di 1 installazione ogni 100 persone ospitate
f) I gabinetti per uomini per i campeggi, villaggi turistici e dry-marina esistenti possono essere ridotti fino a 2/3 del previsto, sostituendo ogni gabinetto con 2 orinatoi.
g) Per i campeggi e i villaggi turistici situati ad altitudini superiori agli 800 m s.l.m., il rapporto numerico degli ospiti con docce - lavapiedi - lavatoi per panni può essere aumentato del 50 per cento.
h) L'obbligo di cui alle voci EROGAZIONE ACQUA CALDA va riferito distintamente sia alle installazioni di uso comune sia a quelle riservate alle singole piazzole, qualora esistano. Nel caso dei complessi invernali, tutti i locali devono essere muniti di impianto di riscaldamento e nei lavabi, nei lavelli per stoviglie e nelle docce, è necessaria l'erogazione di acqua calda.
i) L'obbligo di cui alle voci ATTREZZATURE DI RISTORO - sotto voci bar e spaccio - non sussiste se esistono punti di vendita nel raggio di 1 Km.
l) Per unità abitativa (U:A) si intende l'insieme dato dalle piazzole e dai manufatti ivi installati. Nelle U.A. la superficie coperta non può essere inferiore a mq. 5 per persona e non può superare:
mq. 40 nei villaggi a 2 stelle;
mq. 45 nei villaggi a 3 stelle;
mq. 55 nei villaggi a 4 stelle.
Tali parametri possono essere applicati comunque solo nei limiti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti in loco e non si applicano per tende o caravan. La capacità ricettiva totale del villaggio è data dalla somma della capacità ricettiva delle singole U.A. e non può comunque superare quella media di 4 persone per U.A.
>>.

5.
All'allegato <<B>> alla legge regionale 2/2002 viene aggiunto il seguente punto B3:
<<B3. Requisiti minimi qualitativi per la classificazione dei dry-marina:
1. SISTEMAZIONE DELL'AREA STRUTTURE E INFRASTRUTTURE
1.01 RECINZIONE
1.011 schermatura esterna fino a due metri dal suolo (1) (2) (3) (4)
1.02 VIABILITÀ VEICOLARE INTERNA: (1) (2) (3) (4)
1.03 VIABILITÀ PEDONALE.
1.031 passaggi pedonali ogni 4 piazzole o a distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro (1) (2)
1.032 passaggi pedonali ogni 2 piazzole (3)
1.033 passaggi pedonali ogni piazzola (4)
1.04 PARCHEGGIO AUTO:
1.041 area di sosta in corrispondenza degli accessi, con un numero di posti auto pari almeno al 5 per cento del numero delle piazzole (1) (2) (3)
1.042 area di sosta in corrispondenza degli accessi, con un numero di posti auto pari almeno al 10 per cento del numero delle piazzole (4)
1.05 AREE LIBERE PER USO COMUNE
1.051 di superficie complessiva non inferiore al 5 per cento dell'intera superficie del dry-marina (1)
1.052 di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell'intera superficie del dry-marina (2) (3)
1.053 di superficie complessiva non inferiore al 20 per cento dell'intera superficie del dry-marina (4)
1.06 SUPERFICIE DELLE PIAZZOLE:
1.061 larghezza delle imbarcazioni più 10 per cento (1) (2) (3)
1.062 larghezza delle imbarcazioni più 25 per cento (4)
1.07 INDIVIDUAZIONE DELLE PIAZZOLE
1.071 contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola (1) (2) (3) (4)
1.08 SISTEMAZIONE DELLE PIAZZOLE
1.081 a prova di acqua e di polvere (1) (2) (3) (4)
1.09 IMPIANTO ELETTRICO : (1) (2) (3) (4)
1.10 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE: (1) (2) (3) (4)
1.11 IMPIANTO IDRICO: (1) (2) (3) (4)
1.12 IMPIANTO DI RETE FOGNARIA: (1) (2) (3) (4)
1.13 IMPIANTO PREVENZIONE INCENDI: (1) (2) (3) (4)
1.14 IMPIANTO TELEFONICO PER USO COMUNE:
1.141 con linea telefonica esterna (1)
1.142 con linea esterna e cabina (2) (3) (4)
1.15 IMPIANTO TV:
1.151 non inferiore al 25 per cento (2)
1.152 non inferiore al 50 per cento (3)
1.153 non inferiore al 90 per cento (4)
1.16 PASSERELLA PEDONALE SOPRAELEVATA PER ACCESSO ALLE IMBARCAZIONI:
1.161 non inferiore al 25 per cento (2)
1.162 non inferiore al 50 per cento (3)
1.163 non inferiore al 90 per cento (4)
2. SERVIZI, ATTREZZATURE E IMPIANTI COMPLEMENTARI
2.01 SERVIZIO RICEVIMENTO:
2.011 ore 10/24 (1)
2.012 ore 14/24 (2)
2.013 ore 18/24 (3)
2.014 ore 24/24 (4)
2.02 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE COMUNI:
2.031 una volta al giorno (1) (2)
2.032 due volte al giorno (3) (4)
2.03 PULIZIA DELLE INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE:
2.031 due volte al giorno (1) (2) (3)
2.032 con addetto diurno permanente (4)
2.04 RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E PULIZIA APPOSITI RECIPIENTI:
2.041 una volta al giorno (1) (2) (3) (4)
2.05 INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE DI USO COMUNE:
2.051 1 wc ogni 20 imbarcazioni (1) (2) (3) (4)
2.052 1 doccia chiusa ogni 50 imbarcazioni (1)
2.053 1 doccia chiusa ogni 40 imbarcazioni (2)
2.054 1 doccia chiusa ogni 30 imbarcazioni (3)
2.055 1 doccia chiusa ogni 20 imbarcazioni (4)
2.056 1 lavabo ogni 30 imbarcazioni (1) (2)
2.057 1 lavabo ogni 20 imbarcazioni (3) (4)
2.058 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 100 imbarcazioni (1)
2.059 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 80 imbarcazioni (2) (3)
2.060 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 60 imbarcazioni (4)
2.061 1 lavatoio per panni ogni 80 imbarcazioni (1) (2) (3) (4)
2.062 2 lavatrici ed 1 asciugatrice ogni 300 imbarcazioni con un minimo di una (3) (4)
2.063 1 vuotatoio per wc chimici ogni 300 imbarcazioni con un minimo di uno per ogni gruppo di servizi (1) (2) (3) (4)
2.06 EROGAZIONE ACQUA POTABILE
2.061 in ragione di almeno 1 ogni 10 imbarcazioni (1)
2.062 in ragione di almeno 1 ogni 5 imbarcazioni (2)
2.063 in ragione di almeno 1 ogni 2 imbarcazioni (3)
2.064 in ragione di almeno 1 ogni imbarcazione (4)
2.07 EROGAZIONE ACQUA CALDA
2.071 nel 30 per cento delle docce chiuse e lavabi (1) (2)
2.072 nel 100 per cento delle docce chiuse e lavabi (3) (4)
2.08 EROGAZIONE CORRENTE ELETTRICA
2.081 presa di corrente 1 ogni 10 imbarcazioni (1)
2.082 presa di corrente 1 ogni 5 imbarcazioni (2)
2.083 presa di corrente 1 ogni 2 imbarcazioni (3)
2.084 presa di corrente 1 ogni imbarcazione (4)
2.09 ATTREZZATURE DI RISTORO
2.091 BAR (1) (2) (3)
2.092 bar in locale appositamente arredato con tavolini e sedie (4)
2.093 tavola calda o ristorante self-service (3) (4)
2.10 ATTREZZATURE SPORTIVE (PISCINA, TENNIS, BOCCE, PALLAVOLO, PALLACANESTRO, MINIGOLF, PISTA PATTINAGGIO, ECC.)
2.101 almeno 1 attrezzatura (3)
2.102 almeno 2 attrezzature (4)
2.11 ATTREZZATURE RICREATIVE E SERVIZI VARI (PARCO-GIOCHI BAMBINI, LOCALE DI RITROVO, TELEVISIONE, BILIARDO, TENNIS DA TAVOLO, CINEMA, NOLEGGIO IMBARCAZIONI, NOLEGGIO ARTICOLI SPORTIVI, ECC.)
2.111 almeno 1 attrezzatura o servizio (2)
2.112 almeno 2 attrezzature o servizi (3)
2.113 almeno 3 attrezzature o servizi (4).
>>.

Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 105, comma 1, lettera f), L. R. 21/2016
2 Comma 2 abrogato da art. 105, comma 1, lettera f), L. R. 21/2016
Art. 44
 (Controllo sugli organi delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura)
1. La Regione esercita il controllo sugli organi camerali, in particolare per i casi di mancato funzionamento o costituzione.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera c), trascorso il termine entro il quale il bilancio preventivo o il conto consuntivo devono essere approvati senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo progetto, il Presidente della Regione nomina un commissario con il compito di predisporre il progetto stesso per sottoporlo al Consiglio. In tal caso, e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini il progetto di bilancio preventivo o di conto consuntivo predisposto dalla Giunta, il Presidente della Regione assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la loro approvazione, decorso il quale dispone lo scioglimento del Consiglio.
4. Con il decreto di cui al comma 2 si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.
Art. 45
 (Abrogazione della legge regionale 5/1996 in materia di vigilanza sulle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)
1.
La legge regionale 10 gennaio 1996, n. 5 (Esercizio del controllo sugli atti e vigilanza sugli organi delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura), è abrogata.