Legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2021

Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali.
Art. 1
 (Progetto di immagine coordinata della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia)
1. Allo scopo di salvaguardare e promuovere l'identità visiva della Regione, favorendo nei confronti della collettività un'identificazione unitaria e diretta dell'Ente regionale, è autorizzato il finanziamento di un progetto per la realizzazione di un sistema di immagine coordinata e uniforme della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
4. Competente alla realizzazione del progetto è la Direzione generale della Presidenza della Regione in quanto titolare delle competenze in materia di comunicazione.
5. Le modalità di realizzazione del sistema di immagine coordinata della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
6. Con successivo regolamento è disciplinato l'uso del manuale di immagine coordinata della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 12, comma 5, L. R. 13/2021
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 13, comma 9, L. R. 11/2011
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 4 abrogato da art. 8, comma 1, L. R. 14/2008 , a decorrere dall'1 giugno 2009, come stabilito dall'art. 18, c. 1 della medesima L.R. 14/2008.
2 Comma 5 abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 14/2008 , a decorrere dall'1 giugno 2009, come stabilito dall'art. 18, c. 1 della medesima L.R. 14/2008.
3 La decorrenza 1 giugno 2009 è posposta all' 1 gennaio 2010, a seguito della sostituzione dell'art. 18, L.R. 14/2008, ad opera dell'art. 3, L.R. 8/2009.
4 La decorrenza è ulteriormente posposta al 30 settembre 2010, a seguito della modifica dell'art. 18, comma 1, L.R. 14/2008, ad opera dell'art. 14, comma 5, lett. b), L.R. 24/2009.
5 La decorrenza è ulteriormente posposta all' 1 settembre 2011, a seguito della modifica dell'art. 18, comma 1, L.R. 14/2008, ad opera dell'art. 13, comma 1, lett. b), L.R. 12/2010.
6 La decorrenza 1 settembre 2011 è ulteriormente posposta all'1 settembre 2012, a seguito della sostituzione dell'art. 18, L.R. 14/2008, ad opera dell'art. 13, comma 24, lett. b), L.R. 11/2011.
7 Articolo abrogato da art. 16, comma 28, L. R. 18/2011
Art. 6
 (Modifiche alla legge regionale 3/2002 concernenti la
Fondazione Carlo Di Giulian di Arba)
2. Gli oneri derivanti dall'articolo 8, comma 3, della legge regionale 3/2002, come sostituito dal comma 1, lettera a), continuano a fare carico sull'unità previsionale di base 1.3.370.2.1296 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5279 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è modificata in <<Contributo straordinario anticipato alla Fondazione Carlo Di Giulian di Arba a sostegno degli oneri per il personale dipendente e per le spese ordinarie di gestione>>.
Art. 7
 (Disposizioni in materia di patrimonio immobiliare)
1. Gli immobili di cui all'articolo 65 (Alloggi di proprietà regionale destinati a particolari categorie), comma 1, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, per i quali non si siano potute espletare le procedure di vendita previste dall'articolo medesimo, possono essere venduti agli attuali occupanti che ne facciano richiesta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e che risultino in regola con il pagamento dei canoni.
2. Gli immobili di cui al comma 1 non occupati sono posti in vendita sul libero mercato.
3. All'articolo 7, comma 36, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), le parole <<edifici adibiti>> sono sostituite dalle seguenti: <<beni immobili anche adibiti>>.
Art. 9
1. Ai fini della nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste, la Provincia di Trieste, il Comune di Trieste, il Comune di Muggia e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trieste individuano tre nominativi di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia, dei trasporti e portuale. Tali nominativi sono comunicati, tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste, al Presidente della Regione il quale, con atto motivato, può chiedere ai succitati Enti di comunicare, entro trenta giorni dalla richiesta, la candidatura di ulteriori tre soggetti al fine di effettuare la nomina. Ricevute le proposte, il Presidente della Regione promuove, in attuazione del principio di leale cooperazione, le procedure per l'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Qualora nei termini di cui al comma 1 non pervenga alcuna designazione, il Presidente della Regione, previa intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina comunque il Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste tra personalità che risultano esperte e di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia, dei trasporti e portuale.
4. In fase di prima applicazione, la comunicazione dei nominativi di cui al comma 1 avviene entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Dichiarata con sentenza della Corte Costituzionale 7 ottobre 2005, n. 378, l'illegittimita' costituzionale dei commi 2 e 3 in quanto contrastanti rispettivamente con gli artt. 7 e 8 della L. 84/1994.
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1 Abrogato il comma 5, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Gli incarichi gia' conferiti presso l'Amministrazione e gli Enti regionali, in esecuzione del comma 5 alla data del 25.09.2004, sono confermati, secondo le corrispondenti denominazioni, sino alla naturale scadenza, salvo eventuali risoluzioni anticipate, come stabilito dall'art. 39 del sopraccitato Decreto presidenziale.
2 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera vv), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 12
 (Modifiche all'articolo 151 della legge regionale 53/1981 concernente
il rimborso delle spese per la difesa in giudizio)
2. Il disposto di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 151 della legge regionale 53/1981, come modificati dal comma 1, si applica anche al personale regionale di categoria non dirigenziale qualora la relativa disciplina non sia definita in sede di contrattazione collettiva.
3. Il disposto di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 151 della legge regionale 53/1981, come modificati dal comma 1, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge nonché ai procedimenti già definiti alla medesima data, fatti salvi i termini di prescrizione di cui all'articolo 2956, primo comma, numero 2, del codice civile.
4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 151 della legge regionale 53/1981, come modificato dal comma 1, continuano a far carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento rispettivamente ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) UPB 53.1.260.1.665 - capitolo 158;
b) UPB 52.3.220.1.577 - capitolo 609.
Art. 13
 (Messa a disposizione e comando di personale presso la Corte dei conti)
1. La Regione mette a disposizione della Sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia della Corte dei conti, di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 125/2003, personale di ruolo nel limite massimo di quattro unità, con oneri a carico della Regione medesima.
2. Gli enti locali del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia, di cui all'articolo 127 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, sono autorizzati su richiesta e per tramite della Regione, che ne assume l'onere finanziario, ad assegnare, in posizione di comando, proprio personale di ruolo alla Sezione di cui al comma 1, anche in deroga a limiti numerici e temporali previsti dai propri ordinamenti.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 7, comma 63, L. R. 30/2007
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 14, comma 37, L. R. 17/2008
Art. 14
1. Al fine di assicurare le condizioni necessarie al completamento dei progetti speciali previsti in materia di orientamento a valere sui programmi europei per il periodo 2001-2006, il personale che abbia prestato servizio con contratto di lavoro a tempo determinato nella qualifica di consigliere psicologo, ai sensi dell'articolo 11 (Assunzione di personale con contratto a tempo determinato), commi 2 e 7, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, presso la struttura di orientamento della Direzione centrale per le identità linguistiche e i migranti, l'istruzione, la cultura, lo sport e le politiche della pace e della solidarietà, per l'espletamento delle funzioni previste dalle leggi regionali 26 maggio 1980, n. 10 (Norme regionali in materia di diritto allo studio), e 6 luglio 1984, n. 26 (Provvedimenti regionali per l'istruzione), per un periodo complessivo non inferiore a ventiquattro mesi, può essere assunto, nella medesima categoria e posizione economica già attribuite ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale), con contratto di lavoro a tempo determinato sino al 31 dicembre 2006.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 15, L. R. 12/2006, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 38, comma 2, L. R. 19/2006
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 38, comma 1, L. R. 19/2006
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 57, L. R. 30/2007
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 13, comma 37, lettera f), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
Art. 17
 (Norme in materia di autonomie locali)
1. L'articolo 26 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), è abrogato.
3. Al comma 4 dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 (Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici) le parole <<e all'Assessore regionale per le autonomie locali>> sono soppresse.
9. Le modifiche di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano per le domande presentate dall'anno 2004. Per il medesimo esercizio finanziario le domande d'assegnazione devono essere presentate, corredate dei prescritti documenti, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge e le assegnazioni saranno determinate tenendo conto di quanto già impegnato e liquidato nell'anno 2003, relativamente alle spese dell'anno 2003.
10. Dopo la lettera g) del comma 46 dell'articolo 3 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), è aggiunta la seguente:
<<g bis) un esperto designato dall'Associazione Nazionale Certificatori Enti locali, Club dei Revisori, Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia.>>.

11. Al comma 10 dell'articolo 2 (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali) della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 (Assestamento del bilancio 2003), le parole <<30 novembre 2003>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2004>>.
Note:
1 Parole soppresse al comma 13 da art. 2, comma 33, L. R. 19/2004
2 Comma 13 interpretato da art. 2, comma 63, L. R. 1/2005, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 21, comma 1, L. R. 8/2005
3 Comma 13 abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 8/2005
4 Comma 6 abrogato da art. 10, comma 45, L. R. 9/2008
5 Comma 7 abrogato da art. 10, comma 45, L. R. 9/2008
6 Comma 4 abrogato da art. 29, comma 1, lettera g), L. R. 9/2009
Art. 18
 (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 1/2004 concernente
interventi a favore dei corregionali all'estero)
1. Al comma 9 dell'articolo 7 della legge regionale 1/2004 le parole <<30 giugno 2004>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 ottobre 2004>>.
Art. 19
 (Modifiche alla legge regionale 23/1990 concernente la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna)
5. All'articolo 6 della legge regionale 23/1990 sono apportate le seguenti modifiche:
e) i commi 6 e 7 sono abrogati.
7. Gli oneri derivanti dal funzionamento e dall'attività della Commissione regionale per le pari opportunità fanno carico al bilancio del Consiglio regionale a partire dall'1 gennaio 2005.
8. Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge regionale 23/1990 come rispettivamente sostituiti dalle lettere b) e c) del comma 1 e quelli derivanti dai commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 7 della legge regionale 23/1990, come sostituito dal comma 6, fanno carico all'unità previsionale di base 52.1.260.1.646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 99 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 5, comma 2, L. R. 16/2013