1. All'
articolo 20 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 (Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 le parole <<entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di erogazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il termine massimo del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di erogazione>>;
b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:<<6 bis. Con riferimento ai procedimenti in corso, su istanza motivata degli enti beneficiari da inoltrare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15, il dirigente della struttura che ha concesso il beneficio può fissare un termine di rendicontazione diverso da quello originariamente previsto.>>.