Legge regionale 22 aprile 2004 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Interventi in materia di professioni.

Art. 9

(Interventi a favore dell'avvio delle attività professionali)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale.

1 bis. Sono ammesse al contributo anche le spese sostenute nei dodici mesi precedenti alla data di presentazione della domanda.

(1)

Note:

Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 33/2015