Legge regionale 22 aprile 2004 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Interventi in materia di professioni.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Articolo 6 bis aggiunto da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 25/2016

Articolo 11 bis aggiunto da art. 23, comma 1, L. R. 22/2021

Articolo 12 bis aggiunto da art. 64, comma 1, L. R. 10/2023

Capo I

Finalità e definizioni

Art. 1

(Finalità e definizioni)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce la rilevanza sociale, economica, occupazionale delle professioni e il loro ruolo per la crescita della comunità regionale.

2. La Regione Friuli Venezia Giulia, nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalle normative dell'Unione Europea e dello Stato, sostiene e incentiva le professioni, la qualità delle prestazioni professionali, la tutela degli utenti e i processi di innovazione e internazionalizzazione delle attività professionali.

3. La Regione Friuli Venezia Giulia, nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalla legislazione dello Stato, promuove la piena eguaglianza e le pari opportunità per le persone di ogni sesso, condizione fisica e sociale che esercitano le professioni.

4. L'inserimento nel registro previsto dall'articolo 4 viene disposto esclusivamente ai fini della presente legge.

5. Ai fini della presente legge, si intende:

a) per <<utente di un'attività professionale>> il soggetto destinatario, attuale o potenziale, di una prestazione professionale;

b) per <<attività professionale>> un'attività di lavoro indipendente finalizzata alla prestazione di un servizio nel quale la componente intellettuale prevale su quella organizzativa;

c) per <<professione ordinistica>> la professione organizzata in ordini o collegi, disciplinata da norme statali che ne subordinano l'esercizio, al possesso di determinati requisiti, al superamento di un esame ed all'iscrizione ad un albo o collegio;

d) per <<professione non ordinistica>> ogni altra professione che abbia rilevanza economica e sociale.

Capo II

Consulta regionale delle professioni

Art. 2

(Istituzione della Consulta regionale delle professioni)

1. È istituita presso la struttura regionale competente in materia di professioni la Consulta regionale delle professioni, di seguito denominata Consulta.

2. La Consulta formula proposte ed esprime pareri non vincolanti in materia di interesse delle professioni, con particolare riguardo agli atti di programmazione e legislazione regionale connessi alla tutela delle professioni e degli utenti delle medesime, alla formazione, all'orientamento, all'aggiornamento dei professionisti, ai processi di innovazione e internazionalizzazione, con particolare riguardo alle norme europee, delle attività professionali.

Art. 3

(Composizione e funzionamento)

1. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di professioni e dura in carica cinque anni. Alla scadenza continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di costituzione della nuova Consulta.

2. La Consulta è composta:

a) dall'Assessore competente che la presiede;

b) dal Direttore centrale della struttura competente in materia di professioni;

c) da un rappresentante regionale per ciascuna delle professioni ordinistiche.

3. Il rappresentante di una professione è nominato dai rispettivi ordini o collegi, di concerto tra loro, entro sessanta giorni da quando la Direzione competente ne richieda la designazione.

4. Sono ammessi alla Consulta gli ordini e i collegi che ne facciano richiesta alla Direzione competente secondo modalità fissate con apposito regolamento da emanarsi, sentita la competente Commissione consiliare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Con il decreto di cui al comma 1 è nominato un segretario della Consulta, scelto tra il personale assegnato alla struttura regionale competente in materia di professioni.

6. La Consulta puòarticolarsi al proprio interno in commissioni presiedute dall'Assessore competente in materia di professioni o, per delega di questi, dal Direttore centrale competente in materia di professioni. Di ciascuna commissione fanno parte i membri della Consulta che sono espressione di professioni funzionalmente omogenee.

7. La Consulta si riunisce almeno una volta all'anno in seduta allargata alle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative su scala regionale, su richiesta delle medesime, per ascoltare i problemi e le proposte formulate a nome dell'utenza ed assumere i conseguenti orientamenti.

(1)

7 bis. La partecipazione dei componenti alle sedute della Consulta avviene a titolo gratuito e non comporta oneri a carico dell'Amministrazione regionale.

(2)

7 ter. È consentito lo svolgimento delle sedute della Consulta in modalità telematica. Ai fini della presente legge, per seduta in modalità telematica si intende la seduta della Consulta con partecipazione a distanza dei componenti dell'organo collegiale stesso attraverso l'utilizzo di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti e idonei a permettere l'espressione del voto.

(3)

Note:

Parole aggiunte al comma 7 da art. 30, comma 1, L. R. 18/2004

Comma 7 bis aggiunto da art. 14, comma 14, L. R. 22/2010

Comma 7 ter aggiunto da art. 67, comma 1, L. R. 6/2021

Capo III

Associazioni per attività professionali non ordinistiche

Art. 4

(Registro delle associazioni)

1. Ai fini della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell'Assessore competente in materia di professioni, possono essere inserite nel registro associazioni a carattere regionale di prestatori di attività professionali non ordinistiche.

2. È istituito presso la struttura regionale competente in materia di professioni il Registro regionale delle associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche, di seguito definito Registro, nel quale sono iscritte le associazioni che abbiano ottenuto l'inserimento ai sensi del comma 3.

3. Per ottenere l'inserimento nel Registro un'associazione professionale non ordinistica deve produrre documentazione che attesti:

a) i requisiti culturali ed i percorsi di formazione che si richiedono per l'ammissione all'associazione;

b) l'esistenza di regole di democrazia interna e l'esclusione di ogni forma di preclusione o discriminazione nei confronti di chi esercita o intenda esercitare la medesima attività;

c) modalità di esercizio della professione e di aggiornamento degli associati che garantiscano la qualità dei servizi resi agli utenti;

d) l'esistenza e l'applicazione di regole deontologiche che assicurino l'imparzialità, la competenza, l'integrità e la responsabilità dei membri dell'associazione prevedendo sanzioni proporzionali alla gravità delle infrazioni commesse;

e) la tenuta di un bilancio consuntivo, da produrre annualmente.

4. Con apposito regolamento da emanarsi, sentita la competente Commissione consiliare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per l'inserimento delle associazioni.

Art. 5

(Comitato regionale delle professioni non ordinistiche)

(1)

1. Presso la Direzione competente in materia di professioni è istituito il Comitato regionale delle professioni non ordinistiche.

(2)

2. Il Comitato formula proposte ed esprime pareri non vincolanti in materia di interesse delle professioni, con particolare riguardo agli atti di programmazione e legislazione regionale connessi alla tutela delle professioni e degli utenti delle medesime, alla formazione, all'orientamento, all'aggiornamento dei professionisti, ai processi di innovazione e internazionalizzazione delle attività professionali.

3. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di professioni e dura in carica cinque anni. Alla scadenza continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di costituzione del nuovo Comitato.

4. Il Comitato è composto:

a) dall'Assessore competente, che lo presiede, o da un suo delegato;

b) dal Direttore centrale competente in materia di professioni, o da un suo delegato;

c) da un rappresentante regionale per ciascuna delle professioni presenti nel registro ai sensi della presente legge.

(3)

5. I rappresentanti delle singole professioni, ai sensi della presente legge, sono designati dalle associazioni inserite nel registro secondo modalità e criteri stabiliti da apposito regolamento da emanarsi, sentita la competente Commissione consiliare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

(4)

6.

( ABROGATO )

(5)

7. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno in seduta allargata alle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative su scala regionale, su richiesta delle medesime, per ascoltare i problemi e le proposte formulate a nome dell'utenza ed assumere i conseguenti orientamenti.

8. Con il decreto di cui al comma 1 è nominato un segretario del Comitato scelto tra il personale assegnato alla struttura competente in materia di lavoro e professioni.

8 bis. La partecipazione dei componenti alle sedute del Comitato avviene a titolo gratuito e non comporta oneri a carico dell'Amministrazione regionale.

(6)

8 ter. È consentito lo svolgimento delle sedute del Comitato in modalità telematica. Ai fini della presente legge, per seduta in modalità telematica si intende la seduta del Comitato con partecipazione a distanza dei componenti dell'organo collegiale stesso attraverso l'utilizzo di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti e idonei a permettere l'espressione del voto.

(7)

Note:

Rubrica dell'articolo modificata da art. 30, comma 2, L. R. 18/2004

Parole soppresse al comma 1 da art. 30, comma 2, L. R. 18/2004

Parole sostituite al comma 4 da art. 30, comma 2, L. R. 18/2004

Comma 5 sostituito da art. 30, comma 2, L. R. 18/2004

Comma 6 abrogato da art. 30, comma 2, L. R. 18/2004

Comma 8 bis aggiunto da art. 14, comma 15, L. R. 22/2010

Comma 8 ter aggiunto da art. 68, comma 1, L. R. 6/2021

Capo IV

Interventi a favore dei professionisti

Art. 6

(Aggiornamento professionale)

1. L'Amministrazione regionale promuove e finanzia progetti di aggiornamento professionale per i professionisti.

(1)

2. I progetti di cui al comma 1 possono essere realizzati da ordini, collegi o associazioni professionali di professioni ordinistiche e da associazioni professionali inserite nel registro delle professioni non ordinistiche, anche in collaborazione con le Università e altri istituti scientifici.

(2)

2 bis. I progetti di aggiornamento professionale si svolgono in ambito regionale. Per il finanziamento del contributo di cui al comma 1, è necessaria la partecipazione a maggioranza dei professionisti che esercitano l'attività con sede legale o operativa in regione.

(3)

Note:

Comma 1 sostituito da art. 6, comma 9, L. R. 1/2005

Comma 2 sostituito da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 25/2016

Comma 2 bis aggiunto da art. 71, comma 1, L. R. 13/2020

Art. 6 bis

(Formazione professionale)

(1)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per promuovere la formazione dei professionisti nei primi tre anni di attività professionale, presso organismi di formazione accreditati, enti o strutture pubbliche e private, ordini professionali, accademie, scuole o università, al fine di rafforzare e aggiornare, in termini di eccellenza e di qualità, le loro competenze e le loro abilità individuali, promuovendo la competitività e riducendo i rischi di obsolescenza professionale.

2. Sono ammesse al contributo anche le spese sostenute nei dodici mesi precedenti alla data di presentazione della domanda.

Note:

Articolo aggiunto da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 25/2016

Art. 7

(Certificazioni di qualità)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai professionisti incentivi per consentire l'acquisizione della certificazione di qualità delle procedure e delle prestazioni.

Art. 8

(Cooperative di garanzia)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la costituzione di cooperative, a carattere regionale, aventi lo scopo di prestare garanzie per favorire la concessione di finanziamenti ai professionisti associati da parte di banche, società finanziarie e di locazione finanziaria.

2. Le Camere di commercio della regione, le banche, le società finanziarie e di locazione finanziaria possono essere socie delle cooperative di cui al comma 1.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare i fondi rischi delle cooperative di cui al comma 1, fino al 25 per cento del loro ammontare, e a condizione che:

a) siano costituite da almeno 100 professionisti;

b) lo statuto della cooperativa preveda l'obbligo per il socio beneficiario della garanzia di versare alla cooperativa una somma proporzionale e comunque non inferiore allo 0,3 per cento di quella garantita;

c) lo statuto della cooperativa non discrimini, né permetta di discriminare, alcun professionista per ragioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali che siano indipendenti dall'esercizio della professione;

d) i professionisti associati alla cooperativa siano iscritti agli albi o elenchi tenuti da ordini o collegi o iscritti alle associazioni inserite nel registro regionale.

Art. 9

(Interventi a favore dell'avvio delle attività professionali)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale.

1 bis. Sono ammesse al contributo anche le spese sostenute nei dodici mesi precedenti alla data di presentazione della domanda.

(1)

Note:

Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 33/2015

Art. 10

(Interventi a favore delle persone)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere interventi diretti a consentire alle professioniste e ai professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e della paternità.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere e finanziare interventi diretti a consentire alle persone con disabilità fisica o sensoriale di esercitare l'attività professionale.

(1)

3. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere attuati direttamente o tramite gli enti di previdenza delle professioni, previa apposita convenzione.

Note:

Parole sostituite al comma 2 da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 25/2016

Art. 11

(Interventi per favorire forme associate o societarie di attività professionali)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere, nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalle legislazione dello Stato, l'avvio di forme associate o societarie di attività professionali tra soggetti che esercitino la medesima o diverse professioni.

1 bis. Sono ammesse al contributo le spese dei primi tre anni di attività professionale in forma associata o societaria, anche se sostenute nei dodici mesi precedenti alla data di presentazione della domanda.

(1)

Note:

Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 2, L. R. 33/2015

Art. 11 bis

(Interventi a favore dei giovani)

(1)

1. La Regione sostiene l'internazionalizzazione delle professioni attraverso la concessione di contributi a favore di giovani, come definiti dall'articolo 18 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni regionali in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), sia iscritti in appositi albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, sia non organizzati in ordini o collegi, ovvero diplomati o laureati in attesa di conseguire l'abilitazione professionale, per incentivare le esperienze professionali all'estero, di durata non superiore a ventiquattro mesi, realizzate attraverso tirocini professionali o praticantati, tirocini extracurriculari, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o collaborazioni presso studi professionali, imprese ed enti, pubblici o privati.

2. La Regione concede altresì ai giovani di cui al comma 1 contributi per la formazione all'estero presso organismi di formazione accreditati, enti o strutture pubbliche e private, ordini professionali, accademie, scuole o università, al fine di rafforzare e di aggiornare, in termini di eccellenza e di qualità, le competenze e le abilità individuali, di promuovere la competitività e ridurre i rischi di obsolescenza professionale.

3. Nel caso di diplomati o laureati in attesa di conseguire l'abilitazione professionale la richiesta dei contributi di cui ai commi 1 e 2 relativa alle spese sostenute nei ventiquattro mesi precedenti al conseguimento dell'abilitazione professionale è presentata entro centottanta giorni dall'iscrizione all'albo o all'elenco ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile ovvero all'associazione professionale di riferimento.

4. Con regolamento regionale sono individuati requisiti, criteri e modalità di concessione dei contributi di cui al presente articolo.

Note:

Articolo aggiunto da art. 23, comma 1, L. R. 22/2021

Art. 12

(Regolamenti d'esecuzione)

1. Con regolamenti d'esecuzione da emanarsi, sentite le competenti Commissioni consiliari, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le misure, i criteri e le modalità d'intervento relativi agli incentivi previsti dagli articoli 6, 6 bis, 8, 9, 10 e 11.

(1)

1 bis. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto integrale delle condizioni poste dal regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.

(2)

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 1, lettera d), L. R. 25/2016

Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 10, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.

Art. 12 bis

(Presentazione delle istanze di contributo)

(1)

1. Per gli interventi contributivi di cui agli articoli 6 bis, 9, 11 e 11 bis, è consentita la presentazione di non più di due istanze di contributo per soggetto richiedente. Ogni ulteriore istanza presentata è archiviata.

2. Ai fini del rispetto del limite numerico di cui al comma 1, e dei limiti numerici di presentazione delle istanze previsti nei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 12, non si tiene conto delle istanze ritirate dal richiedente.

Note:

Articolo aggiunto da art. 64, comma 1, L. R. 10/2023

Art. 13

(Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 fanno carico all'unità previsionale di base 10.1.320.1.334 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5807 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

2. Per le finalità previste dall'articolo 8 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 10.3.320.1.504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 che si istituisce alla funzione obiettivo n. 10 - programma 10.3 - rubrica n. 320 - Servizio per le professioni e gli interventi settoriali - spese correnti - con la denominazione <<Interventi in materia di professioni>>, con riferimento al capitolo 8001 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio per le professioni e gli interventi settoriali con la denominazione <<Interventi per la promozione della costituzione di cooperative per la prestazione di garanzie per favorire la concessione di finanziamenti ai professionisti associati da parte di banche, società finanziarie e di locazione finanziaria>> e con lo stanziamento di 300.000 euro per l'anno 2004.

3. Per le finalità previste dall'articolo 9 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 10.3.320.1.504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 8003 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio per le professioni e gli interventi settoriali - con la denominazione <<Finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale>> e con lo stanziamento di 400.000 euro per l'anno 2004.

4. Per le finalità previste dall'articolo 10 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 10.3.320.1.504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 8004 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio per le professioni e gli interventi settoriali - con la denominazione <<Interventi diretti o tramite gli enti di previdenza delle professioni volti a consentire alle professioniste e ai professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e della paternità e alle persone fisicamente svantaggiate di esercitare l'attività professionale>> e con lo stanziamento di 200.000 euro per l'anno 2004.

5. Per le finalità previste dall'articolo 11 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 10.3.320.1.504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 8005 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio per le professioni e gli interventi settoriali - con la denominazione <<Interventi per la promozione dell'avvio di forme associate o societarie di attività professionali tra soggetti che esercitino la medesima o diverse professioni>> e con lo stanziamento di 300.000 euro per l'anno 2004.

6. All'onere complessivo di 1.200.000 euro per l'anno 2004 derivante dalle autorizzazioni di spesa previste dai commi da 2 a 5, si provvede mediante storno di pari importo dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e per gli importi a fianco di ciascuno indicato:

a) U.P.B. 10.1.320.1.334 - capitolo 5807 - 600.000 euro;

b) U.P.B. 1.3.320.1.1899 - capitolo 8550 - 600.000 euro; intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa per l'anno 2004. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.