Art. 9
(Interventi a favore dell'avvio delle attivitā professionali)
1. L'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attivitā professionale.
1 bis. Sono ammesse al contributo anche le spese sostenute nei dodici mesi precedenti alla data di presentazione della domanda.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 33/2015