Art. 2
(Istituzione della Consulta regionale delle professioni)
1. È istituita presso la struttura regionale competente in materia di professioni la Consulta regionale delle professioni, di seguito denominata Consulta.
2. La Consulta formula proposte ed esprime pareri non vincolanti in materia di interesse delle professioni, con particolare riguardo agli atti di programmazione e legislazione regionale connessi alla tutela delle professioni e degli utenti delle medesime, alla formazione, all'orientamento, all'aggiornamento dei professionisti, ai processi di innovazione e internazionalizzazione, con particolare riguardo alle norme europee, delle attività professionali.