Art. 12 bis
(Presentazione delle istanze di contributo)
1. Per gli interventi contributivi di cui agli articoli 6 bis, 9, 11 e 11 bis, è consentita la presentazione di non più di due istanze di contributo per soggetto richiedente. Ogni ulteriore istanza presentata è archiviata.
2. Ai fini del rispetto del limite numerico di cui al comma 1, e dei limiti numerici di presentazione delle istanze previsti nei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 12, non si tiene conto delle istanze ritirate dal richiedente.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 64, comma 1, L. R. 10/2023