Legge regionale 02 aprile 2004 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 06/09/2007
Modifiche e integrazioni a norme in materia di trasporti.
Art. 1
( ABROGATO )
(1)
Note:1 Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007
Art. 2
( ABROGATO )
(1)
Note:1 Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007
Art. 3
( ABROGATO )
(1)
Note:1 Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007
Art. 4
( ABROGATO )
(1)
Note:1 Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007
Art. 5
( ABROGATO )
(1)
Note:1 Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007
Art. 6
( ABROGATO )
(1)
Note:1 Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007
Art. 7
( ABROGATO )
(1)
Note:1 Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007
Art. 8
( ABROGATO )
(1)
Note:1 Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007
Art. 9
( ABROGATO )
(1)
Note:1 Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007
Art. 10
(Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 27/1996)
1. Al comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea), le parole <<, le sanzioni amministrative>> sono soppresse.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 27/1996, sono aggiunti i seguenti:
<<2 bis. Chiunque eserciti il servizio di piazza in ambito aeroportuale in violazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un importo da 50 euro a 500 euro.
2 ter. Chiunque eserciti il servizio di piazza in ambito aeroportuale in assenza della licenza di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un importo da 500 euro a 5.000 euro.
2 quater. Ferme restando le competenze dei soggetti cui sono stati attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle vigenti disposizioni di legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 bis è delegata al Comune che ha rilasciato la licenza di cui al comma 1. L'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 ter è delegata alla Provincia di Gorizia, ai sensi della legge regionale 1/1984 e successive modifiche.>>.
Art. 11
( ABROGATO )
(1)
Note:1 Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
Art. 12
( ABROGATO )
(1)
Note:1 Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007
Art. 13
( ABROGATO )
(1)
Note:1 Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007
Art. 14
( ABROGATO )
(1)
Note:1 Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007