Legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 13 bis aggiunto da art. 2, comma 34, L. R. 11/2011
2 Vedi anche quanto disposto dall'art. 30, L. R. 3/2016 , che prevede che nella normativa di settore di cui al Capo III della medesima L.R. 3/2016, le locuzioni contenenti le parole "Provincia", "Province", "Amministrazione provinciale" e "Amministrazioni provinciali" e le relative coniugazioni verbali, sono sostituite con la parola "Regione" e con la relativa coniugazione verbale, a decorrere dall'1 giugno 2016.
3 Articolo 3 bis aggiunto da art. 3, comma 70, lettera b), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
4 Articolo 6 bis aggiunto da art. 3, comma 70, lettera d), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 2
Note:
1 Articolo sostituito da art. 24, comma 1, L. R. 11/2014
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 2, comma 17, lettera b), L. R. 20/2018 , con effetto dall'1/1/2019 come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.
Art. 3
1. All'ERSA sono attribuiti compiti di organizzazione, coordinamento e gestione dei servizi tecnici di sviluppo dell'agricoltura, dell'acquacoltura e della pesca, finalizzati alla crescita professionale, socio-economica e culturale degli operatori del settore.
2. L'ERSA agisce anche in collaborazione con gli istituti di ricerca e le università della Regione tenendo conto delle esigenze di innovazione espresse dal settore dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura e da altri soggetti portatori di interessi pubblici e privati.
3. In particolare l'ERSA:
a) cura i servizi per la promozione delle conoscenze agli imprenditori e agli operatori agricoli e ittici e l'aggiornamento e la qualificazione professionale del personale che svolge attività di servizi per la promozione delle conoscenze, con particolare riferimento al trasferimento dell'innovazione, collegata con la ricerca applicata e la sperimentazione anche attraverso l'effettuazione di prove pratico-dimostrative;
b) attua, in collaborazione con l'Amministrazione regionale e con gli enti e gli istituti di ricerca e le amministrazioni locali, la ricerca e la sperimentazione finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni, all'innovazione e al perfezionamento delle tecnologie di produzione;
c) cura la formazione degli operatori attraverso corsi di qualificazione e perfezionamento volti allo sviluppo delle capacità professionali, all'orientamento per l'innovazione del prodotto, nonchè al miglioramento delle tecniche di produzione e alla diffusione della professionalità agricola e di quella ittica;
c bis) cura la formazione, l'aggiornamento e il rilascio delle certificazioni, relativi all'abilitazione all'attività di consulente sull'impiego di prodotti fitosanitari e coadiuvanti, nonchè all'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti;
d) effettua studi, analisi chimico-agrarie, prove tecniche di campo, validazione, controllo e certificazione genetica per il miglioramento delle colture agrarie, degli allevamenti zootecnici, dei fitofarmaci e della qualità dei prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici;
d bis) svolge, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, attività vivaistica in ambito agricolo e forestale;
e) svolge attività di valorizzazione, coordinamento e gestione dei marchi di origine e di qualità;
f) programma in maniera organica le attività per favorire la conoscenza della realtà agricola e agroalimentare regionale, presentando all'Assessore regionale alle risorse agricole, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli indirizzi per la promozione a fini turistici del comparto agroalimentare e gli indirizzi per la valorizzazione, in Italia e all'estero, dei prodotti agricoli e agroalimentari;
f bis) in attuazione della programmazione di cui alla lettera f) e tenuto conto della deliberazione di cui all'articolo 2, comma 2 bis, realizza, compatibilmente con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e anche in collaborazione con altri organismi pubblici e privati, le iniziative per la valorizzazione, in Italia e all'estero, dei prodotti agricoli e agroalimentari, con particolare riguardo al settore vitivinicolo e alla partecipazione ad eventi, mostre e fiere di settore in Italia e all'estero organizzati anche parzialmente con la formula "business to business";
g) svolge per conto dell'Amministrazione regionale attività di consulenza, di supporto tecnico-scientifico e di analisi per controlli ufficiali;
h) svolge, attraverso i propri laboratori, funzioni di supporto tecnico-specialistico a favore dei soggetti operanti nel settore agricolo, della pesca e della acquacoltura;
i) attua, previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale, progetti anche in collaborazione con altre regioni e stati esteri, compresi i programmi di cooperazione internazionale;
j) cura la divulgazione alla generalità degli operatori agricoli delle informazioni di carattere tecnico ed economico e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni, anche mediante l'utilizzo di sistemi informatici innovativi;
k) cura la statistica agraria;
l) cura, con riferimento all'agricoltura biologica, la vigilanza sull'attività degli organismi di controllo riconosciuti a livello nazionale, la tenuta dell'Elenco regionale degli operatori biologici, l'informazione ai consumatori e l'inoltro alle competenti autorità nazionali delle informazioni dovute;
n) cura le gestioni fuori bilancio del già ERSA, compresi i fondi rischi a supporto di garanzie fidejussorie;
n bis) attua, in via esclusiva, attività, a valenza collettiva, di lotta guidata e integrata per la difesa delle piante, anche avvalendosi di organismi pubblici e privati.
n ter) assicura l'applicazione della normativa in materia fitosanitaria attuando attività diagnostiche, di ricerca e di prevenzione fitopatologica, nonchè promuovendo l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari anche attraverso l'attivazione di sistemi di controllo funzionale delle macchine irroratrici;
n quater) esercita le competenze regionali in materia di utilizzo delle risorse genetiche dei vegetali.
n quinquies) realizza iniziative per la divulgazione tecnico - scientifica sulle caratteristiche dei prodotti agricoli e agroalimentari.
4. Per le finalità di cui ai precedenti commi, l'ERSA può operare anche mediante organismi associativi, organizzazioni pubbliche e private appositamente costituite, società, università e istituti di ricerca.
5. Le prestazioni erogate ai sensi del comma 3, lettere d), g) e h), ad esclusione di quelle erogate nei confronti dell'Amministrazione regionale, e le funzioni di cui al comma 4, sono disciplinate con apposite convenzioni, nelle quali sono individuati le attività tecniche, i tempi ed i costi delle prestazioni stesse.
Note:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 57, L. R. 1/2004 nel testo modificato da art. 2, comma 19, lettera a), L. R. 20/2018
2 Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 57, L. R. 1/2004 nel testo modificato da art. 2, comma 19, lettera a), L. R. 20/2018
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 19, comma 1, L. R. 5/2006
4 Parole sostituite al comma 3 da art. 19, comma 2, L. R. 5/2006
5 Parole aggiunte al comma 3 da art. 7, comma 58, L. R. 1/2007
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 50, L. R. 12/2009
7 Lettera n ter) del comma 3 aggiunta da art. 14, comma 68, L. R. 22/2010
8 Lettera n quater) del comma 3 aggiunta da art. 14, comma 68, L. R. 22/2010
9 Lettera d bis) del comma 3 aggiunta da art. 25, comma 1, L. R. 11/2014
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 2, L. R. 3/2015
11 Lettera c bis) del comma 3 aggiunta da art. 23, comma 1, L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
12 Parole sostituite alla lettera e) del comma 3 da art. 2, comma 17, lettera c), L. R. 20/2018 , con effetto dall'1/1/2019 come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.
13 Lettera f) del comma 3 sostituita da art. 2, comma 17, lettera d), L. R. 20/2018 , con effetto dall'1/1/2019 come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.
14 Lettera f bis) del comma 3 aggiunta da art. 2, comma 17, lettera e), L. R. 20/2018 , con effetto dall'1/1/2019 come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.
15 Parole aggiunte alla lettera m) del comma 3 da art. 2, comma 17, lettera f), L. R. 20/2018 , con effetto dall'1/1/2019 come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.
16 Parole sostituite alla lettera m) del comma 3 da art. 2, comma 17, lettera f), L. R. 20/2018 , con effetto dall'1/1/2019 come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.
17 Lettera n quinquies) del comma 3 aggiunta da art. 2, comma 17, lettera g), L. R. 20/2018 , con effetto dall'1/1/2019 come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.
Art. 3 bis
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 l'OPR FVG può avvalersi di altre strutture regionali e di altri organismi esterni mediante la stipula di apposite convenzioni.
2 bis. Con riferimento all'attività di gestione delle risorse finanziarie FEAGA e FEASR, I'ERSA, in qualità di OPR FVG, adotta una gestione separata dei pagamenti e delle entrate ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 3, comma 70, lettera b), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 27, comma 1, L. R. 10/2023
3 Comma 2 ter aggiunto da art. 27, comma 1, L. R. 10/2023
Art. 7
 (Collegio dei revisori contabili)
2. Il Collegio dei revisori contabili è composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel Registro dei revisori legali di cui all' articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), e nominati con deliberazione della Giunta regionale, anche tra dipendenti regionali.
4. Il Collegio dei revisori contabili resta in carica cinque anni. I componenti decadono in caso di assenza ingiustificata a due riunioni consecutive.
5. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 27, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
2 Parole soppresse al comma 3 da art. 27, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
3 Parole soppresse al comma 6 da art. 27, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 70, lettera e), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
5 Comma 7 sostituito da art. 3, comma 70, lettera f), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 29, comma 1, L. R. 11/2014
Art. 11
1. L'ERSA ha un bilancio proprio e applica il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità degli enti e organismi funzionali della Regione, secondo il proprio ordinamento.
2. I beni immobili ed i diritti reali su beni immobili appartenenti al già ERSA sono trasferiti all'Amministrazione regionale. I beni immobili possono essere alienati a condizione che le risorse ricavate siano destinate al settore economico primario, secondo le finalità determinate dalla Giunta regionale.
6. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 53.1.270.1.3689 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 1537 (1.1.190.1.01.31) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 270 - Servizio per la gestione delle partecipazioni regionali - con la denominazione <<Oneri per le formalità connesse al trasferimento di partecipazioni societarie>> e con lo stanziamento di 20.000 euro per l'anno 2004.
7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 53.5.250.1.713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 9681 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è ridotto di pari importo, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 6, comma 62, L. R. 15/2005
2 Parole sostituite al comma 5 da art. 6, comma 64, L. R. 15/2005
3 Parole aggiunte al comma 4 da art. 7, comma 70, L. R. 22/2007
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 16/2012
5 Parole soppresse al comma 4 da art. 30, comma 1, L. R. 11/2014
6 Comma 5 sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 27/2014
7 Comma 5 bis aggiunto da art. 11, comma 2, L. R. 27/2014
8 Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 3, L. R. 12/2018
Art. 12
2. Gli atti di cui al comma 1 sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle risorse agricole, entro quarantacinque giorni dal ricevimento.
4. Il termine di cui al comma 2 è sospeso per una sola volta e per un massimo di venti giorni a seguito della richiesta di integrazioni istruttorie formulata dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole sia con riferimento alle parti di propria competenza che per quanto richiesto ai sensi del comma 3 dalla Direzione centrale competente in materia di finanze. Le integrazioni istruttorie sono inoltrate contestualmente a entrambe le Direzioni centrali.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 31, comma 1, L. R. 11/2014
2 Comma 3 sostituito da art. 1, comma 2, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 15
 (Inquadramento del personale)
1. Il personale in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso il SAASD può essere inquadrato nel ruolo unico regionale, nel limite delle disponibilità di posti in organico e previo assenso dell'amministrazione di appartenenza, nella categoria e nella posizione economica rivestite presso l'amministrazione medesima.
2. L'inquadramento è disposto a domanda dell'interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla stipula dell'accordo di programma di cui all'articolo 14, comma 1; il personale è inquadrato con decorrenza dalla data di inizio servizio presso la Regione.
3. Il personale inquadrato conserva l'anzianità giuridica maturata presso l'Amministrazione di provenienza. Al personale stesso spetta, alla data di inquadramento, il trattamento economico complessivo annuo della categoria e posizione economica di inquadramento; nel caso in cui il trattamento economico complessivo annuo in godimento alla suddetta data sia superiore al trattamento economico complessivo annuo della categoria e posizione economica di inquadramento, la differenza è conservata a titolo di maturato economico.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, fanno carico alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 di seguito elencate con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati: unità previsionale di base 52.2.280.1.1. - capitolo 550; unità previsionale di base 52.2.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631; unità previsionale di base 52.5.250.1.687 - capitolo 9650.
Art. 16
 (Trasferimento all'ARPA delle attività agrometeorologiche del Centro servizi agrometeorologici)
2. Il personale del CSA, che alla data del 31 dicembre 2003 svolgeva incarichi funzionali alle attività ed ai compiti di cui al presente articolo, è trasferito all'ARPA con decorrenza dal 1 giugno 2004. A detto personale vengono riconosciuti, mediante l'utilizzo di tabelle comparative, l'anzianità di servizio ed i ruoli funzionali conseguiti presso il CSA. Sono altresì trasferiti all'ARPA, in pari data, i contratti in essere, le attrezzature, le apparecchiature ed i beni mobili del già ERSA e del CSA in uso per le attività di cui al comma 1.
3. L'ARPA mette a disposizione dell'ERSA il personale, le attrezzature, le apparecchiature ed i beni mobili di cui al comma 2 per lo svolgimento di attività di assistenza tecnica al comparto agricolo.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di 1.050.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per l'anno 2004 e di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, a carico dell'unità previsionale di base 4.1.340.1.91 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 con riferimento al capitolo 2255 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
5. All'onere complessivo di 1.050.000 euro derivante dal comma 4 si provvede mediante storno di pari importo dalla unità previsionale di base 11.3.330.1.369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 con riferimento al capitolo 6800 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
Art. 17
 (Norme transitorie)
1. Il Direttore generale dell'ERSA è nominato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. All'approvazione degli atti di cui al comma 2 provvede la Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie di concerto con l'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali.
5. Il direttore del già ERSA conserva il proprio incarico sino alla nomina del Direttore generale di cui all'articolo 5.
6. La Regione definisce, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), l'assetto organizzativo dell'ERSA tenendo comunque conto dell'articolazione sul territorio delle strutture del già ERSA, con particolare riferimento a quelle competenti in materia di ricerca, sperimentazione e certificazione agraria operanti a Pozzuolo del Friuli. Sino a detta definizione, continuano ad operare le strutture a livello di servizio e inferiore al servizio del già ERSA e i rispettivi responsabili conservano i propri incarichi.
7. Il personale regionale in servizio presso il già ERSA è assegnato, in relazione al disposto di cui all'articolo 18, comma 1, nel rispetto delle disposizioni in materia di relazioni sindacali, all'ERSA ovvero a strutture dell'Amministrazione regionale, con priorità per la Direzione centrale delle risorse agricole, naturali e forestali.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 4 da art. 6, comma 65, L. R. 15/2005
Art. 18
 (Ripartizione di competenze)
1. Le competenze del già ERSA non attribuite all'ERSA sono ripartite all'Amministrazione regionale con delibera della Giunta regionale su proposta congiunta dell'Assessore regionale all'organizzazione, al personale e ai sistemi informativi e dell'Assessore regionale delle risorse agricole, naturali e forestali. Conseguentemente l'ERSA è autorizzata all'eventuale attribuzione di risorse strumentali e finanziarie all'Amministrazione regionale.
2. La Giunta regionale, nell'esercizio dell'attività di cui al comma 1, assegna agli uffici dell'Amministrazione regionale l'attività autorizzativa e quella di vigilanza, controllo e sanzionatoria in materia di estirpi, reimpianti e nuovi impianti di vigneti.
3. I procedimenti in corso alla data di adozione della deliberazione di cui al comma 1 sono conclusi dall'ERSA, ad eccezione di quelli concernenti estirpi, reimpianti e nuovi impianti di vigneti.
4. Qualora leggi e regolamenti regionali citino l'ERSA il rinvio deve intendersi riferito all'ERSA o all'Amministrazione regionale a seconda delle materie di rispettiva competenza.
5. L'ERSA è autorizzata ad impiegare le risorse ancora disponibili a bilancio del già ERSA non utilizzate per il Programma comunitario Obiettivo 5b, nonchè le risorse trasferite dall'Amministrazione regionale ai sensi del comma 6, a sostegno del completamento dei progetti già avviati alla data di entrata vigore della presente legge e non ancora conclusi finalizzati alla riqualificazione ed al recupero del territorio montano di particolare interesse turistico, naturalistico ed ambientale ricadenti nelle aree ammesse ai benefici dell'Obiettivo 5b.
6. Per le finalità di cui al comma 5, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'ERSA i fondi che residuano a carico dell'unità previsionale di base 15.2.330.2.607 Obiettivo comunitario 5b dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e per l'anno 2004, con riferimento ai capitoli 7402, 7405, 7408, 7428, 7430, 7431, 7433, 7438, 7439 e 7451 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Art. 19
 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge e, in particolare:
b) l'articolo 216 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (modificativo dell'articolo 3 della legge regionale 18/1993);
c) l'articolo 15 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32 (modificativo dell'articolo 3 della legge regionale 18/1993);
d) l'articolo 22 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (modificativo dell'articolo 3 della legge regionale 18/1993);
e) il comma 13 dell'articolo 12 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (modificativo dell'articolo 3 della legge regionale 18/1993);
f) il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 28 novembre 1997, n. 36 (Norme di attuazione del programma comunitario PMI nonchè ulteriori Misure di accelerazione della spesa relativa al Documento Unico di Programmazione per l'obiettivo 5b);
g) la legge regionale 1 ottobre 2002, n. 24 (Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA);
h) l'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2002, n. 34 (modificativo dell'articolo 19 della legge regionale 24/2002);
i) commi 13 e 14 dell'articolo 20 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (modificativi rispettivamente degli articoli 1 e 2 della legge regionale 24/2002);
j) l'articolo 1 della legge regionale 20 agosto 2003, n. 15 (modificativo dell'articolo 1 della legge regionale 24/2002).
2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso.