Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 27/08/2007

Divieto di sanatoria eccezionale delle opere abusive.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale 24 giugno 2004, n. 198, (B.U.R. 11/8/2004, n. 32) l'illegittimita' costituzionale della presente legge.
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 2, L. R. 26/2004
2 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 3
2. Per le domande di sanatoria edilizia presentate ai sensi del comma 1 gli interessati possono chiedere la revoca del diniego di sanatoria motivato esclusivamente da carenza documentale. L'istanza di revoca deve essere presentata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata, a pena di nullità, di tutta la documentazione mancante. Le istanze di sanatoria, non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge, purché corredate di tutta la documentazione necessaria, ivi compresa l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'oblazione, sono procedibili agli effetti del conseguimento della sanatoria.
3. A seguito del rilascio della concessione in sanatoria o autorizzazione in sanatoria ai sensi della legge 47/1985 e dell'articolo 39 della legge 724/1994, viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da disposizioni di legge o regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica, prevenzione degli incendi e degli infortuni.