Art. 2
(Inserimento nell'ambito della rete degli interventi di integrazione sociale)
1. Le istituzioni, che operano prevalentemente nel campo socio-assistenziale e socio-sanitario anche mediante il finanziamento di attivitā e interventi sociali realizzati da altri enti con le rendite derivanti dalla gestione del loro patrimonio, sono inserite nel sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'
articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), nel rispetto delle loro finalitā e specificitā statutarie.
2. Le istituzioni operanti nel campo socio-assistenziale e socio-sanitario collaborano alla programmazione e gestione dei servizi sociali e socio-sanitari nel relativo ambito territoriale e partecipano alla sua definizione e attuazione.
4.
La Giunta regionale garantisce e disciplina le modalitā di concertazione e cooperazione dei diversi livelli istituzionali con le istituzioni e, in sede di programmazione dei servizi sociali e socio-sanitari, allo scopo di determinare la pianificazione territoriale e di stabilire gli interventi prioritari, definisce:
a) le modalitā di partecipazione delle istituzioni e delle loro associazioni o rappresentanze alle iniziative di programmazione e gestione dei servizi;
b) l'apporto delle istituzioni al sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari;
c) le risorse regionali eventualmente disponibili per potenziare gli interventi e le iniziative delle istituzioni nell'ambito della rete dei servizi.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 12, comma 1, L. R. 6/2006