Art. 7
(Tariffe)
2. Le tariffe, individuate in relazione alla complessitā dell'attivitā istruttoria, sono riportate nell'allegato A. Il relativo versamento deve essere effettuato prima della presentazione della domanda di nulla osta, allegando a quest'ultima la relativa ricevuta.
3. L'aggiornamento delle tariffe č effettuato mediante decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di salute.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 26, lettera i), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.