Art. 8
(Sospensione dell'assegno vitalizio)
1. Qualora l'assessore cessato dalla carica venga nuovamente nominato componente della Giunta regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio, di cui eventualmente già goda, resta sospeso per tutta la durata della carica. Alla cessazione della stessa, l'assegno viene ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione, fermo restando il limite massimo di cui all'
articolo 8 della legge regionale 38/1995.
2. L'erogazione dell'assegno vitalizio è altresì sospesa qualora il titolare dello stesso venga eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad un Consiglio regionale o venga nominato assessore di un'altra Regione o componente del Governo nazionale; l'assegno è ripristinato dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione da tali mandati o della nuova carica.
3. È obbligo del titolare dell'assegno comunicare l'avvenuta elezione o nomina di cui al comma 2.
4. L'erogazione dell'assegno vitalizio all'ex consigliere regionale è analogamente sospesa in caso di nomina del titolare ad assessore regionale.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 1, L. R. 2/2015
2 Parole soppresse al comma 3 da art. 11, comma 7, L. R. 14/2023