Legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003.
CAPO III
 Disposizioni concernenti il settore territorio e ambiente
Art. 12
 (Disposizioni modificative in materia di edilizia residenziale pubblica, di energia, di ricostruzione e di Consorzi di bonifica)
1. All'articolo 23, comma 1, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) la lettera v) è sostituita dalla seguente:
<<v) gli articoli da 13 a 19 (modificativi delle leggi regionali 75/1982, 29/1987 e 45/1993), 21 (Disposizioni in materia di edilizia convenzionata), 22, comma 3 (modificativo della legge regionale 75/1982), e 23, commi 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 della legge regionale 9/1999 (Interventi nel settore dell'edilizia abitativa);>>.

5. All'articolo 3, comma 6, lettera a), della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66 (Norme di intervento per il recupero organico del castello di Colloredo di Monte Albano), come modificato dall'articolo 49, comma 1, della legge regionale 40/1996, è aggiunto, in fine, il seguente periodo <<. Qualora più unità immobiliari risultino intestate a membri distinti di un medesimo nucleo familiare non legati da rapporto di coniugio, ciascun intestatario è considerato, ai fini della presente legge, nucleo familiare a sé stante>>.
7. A favore degli enti destinatari dei finanziamenti per la realizzazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità con onere a carico dei capitoli di spesa finalizzati alla ricostruzione delle zone del Friuli colpite dagli eventi sismici del 1976, i quali, prima della data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ultimato i lavori dopo la scadenza dei termini stabiliti, permangono i finanziamenti concessi. Se, per i lavori anzidetti, non siano formalmente conclusi, alla predetta data, i necessari procedimenti espropriativi degli immobili, i termini per il completamento delle espropriazioni sono fissati al 31 dicembre 2005.
8. Nei casi in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, le opere di cui al comma 7 non siano state completamente realizzate, anche solo da un punto di vista amministrativo, pur essendo già scaduti i termini stabiliti per l'ultimazione dei lavori e delle espropriazioni, detti termini sono parimenti fissati al 31 dicembre 2005.
9. I commi 1 e 2 dell'articolo 139 (Ulteriori norme di intervento nelle zone terremotate del Friuli), della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), sono abrogati.
10. All'articolo 17 della legge regionale 19 settembre 1996, n. 40 (Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1997 in materia di edilizia convenzionata), come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 80, della legge regionale 4/2001, ai commi 1 e 4, le parole <<31 dicembre 2002>> sono sostituite dalle parole <<30 giugno 2004>>.
12.
All'articolo 2 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica), dopo il comma 6 vengono aggiunti i seguenti commi:
<<6 bis. I Consorzi di bonifica esercitano le funzioni e le competenze attribuite dalla normativa vigente, ivi incluso il rilascio delle concessioni e delle licenze di cui all'articolo 136 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, e della legge 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi), oltre che in relazione alle opere previste dal presente articolo e dall'articolo 8 della presente legge, anche in relazione alle opere realizzate sui beni appartenenti al demanio idrico già di proprietà regionale, o trasferiti dallo Stato ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, utilizzati al momento di entrata in vigore della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 dai Consorzi medesimi per le proprie finalità istituzionali.
6 ter. I beni di cui al comma 6 bis vengono individuati, d'intesa tra i Consorzi di bonifica e l'Amministrazione regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, con verbale di consegna approvato con decreto del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze.>>.

14. All'articolo 14, comma 10, primo periodo, della legge regionale 28/2002, dopo la parola <<contribuenza>> sono aggiunte le parole <<relativa agli immobili censiti nel catasto terreni>>.
Note:
1 Comma 4 abrogato da art. 17, comma 7, L. R. 15/2004 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 14 bis, L.R. 30/2002.
2 Comma 2 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
3 Comma 3 abrogato da art. 53, comma 1, lettera a), L. R. 19/2012 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 30/2002.
4 Comma 1 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
Art. 13
 (Modifiche alla legge regionale 14/2002 recante disciplina organica dei lavori pubblici)
11. All'articolo 56 della legge regionale 14/2002, al comma 1, primo periodo, dopo le parole <<all'articolo 3, comma 1>> sono aggiunte le parole <<e 2>>.
12. All'articolo 57, comma 1, della legge regionale 14/2002, l'alinea è sostituito dal seguente <<Fatte salve particolari disposizioni di settore, il finanziamento concesso ai soggetti indicati all'articolo 3, commi 1 e 2, è erogato come segue:>>.
14. All'articolo 62, comma 1, primo periodo, della legge regionale 14/2002, sono soppresse le parole <<entro i quali devono essere ultimati i lavori, nonché quelli>>.
16. In via di interpretazione autentica in materia di delegazione amministrativa intersoggettiva di cui all'articolo 51 della legge regionale 14/2002, l'Amministrazione regionale è autorizzata a delegare la progettazione unitamente all'esecuzione dei lavori, la sola progettazione o la sola esecuzione dei lavori.
Note:
1 Comma 10 abrogato da art. 87, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 35, L.R. 14/2002.
2 Comma 5 abrogato da art. 87, comma 1, lettera e), L. R. 2/2024
3 Comma 6 abrogato da art. 87, comma 1, lettera e), L. R. 2/2024
4 Comma 7 abrogato da art. 87, comma 1, lettera e), L. R. 2/2024
5 Comma 9 abrogato da art. 87, comma 1, lettera e), L. R. 2/2024
6 Comma 15 abrogato da art. 87, comma 1, lettera e), L. R. 2/2024
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 17/2009 , a seguito dell'abrogazione degli art. 34, 34 bis e 34 ter, L.R. 16/2002.
2 Comma 2 abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 17/2009 , a seguito dell'abrogazione degli art. 34, 34 bis e 34 ter, L.R. 16/2002.
3 Lettera b) del comma 4 abrogata da art. 26, comma 1, L. R. 17/2009 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 57, c. 17, L.R. 16/2002.
4 Articolo abrogato da art. 65, comma 1, lettera f), L. R. 11/2015
Art. 15
 (Disposizioni modificative in materia di urbanistica)
3.
All'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 (Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), come sostituito dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 19/1992, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Il contributo già concesso alla data di entrata in vigore della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 è confermato a seguito della riadozione del PRGC o del PRPC, che intervenga nel termine perentorio di sei mesi dalla deliberazione comunale che decide la riadozione.>>.

Note:
1 Comma 4 abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
2 Comma 2 abrogato da art. 14, comma 1, L. R. 21/2015
3 Comma 1 abrogato da art. 4, comma 8, L. R. 6/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 6, c. 26 bis, L.R. 13/2000.
Art. 16
 (Disposizioni modificative in materia di viabilità e trasporti)
2. Gli articoli 1, 2, 5 e 6 della legge regionale 23 luglio 1990, n. 30 (Interventi regionali in materia di trasporto marittimo, lagunare, lacuale e fluviale di persone), sono abrogati.
4. All'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10 aprile 1972, n. 18 (Provvedimenti in materia di trasporti), le parole <<enti, compresi i Comuni e i loro Consorzi, società, associazioni, istituzioni e ditte private>> sono sostituite dalle parole <<enti pubblici, compresi i Comuni e loro Consorzi, associazioni e istituzioni senza fini di lucro>>.
Note:
1 Comma 3 abrogato da art. 4, comma 136, L. R. 1/2004 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 72/1979, a decorrere dall'1/5/2004.
2 Comma 1 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
3 Comma 5 abrogato da art. 4, comma 106, L. R. 22/2007 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 10, L.R. 22/1985.
4 Comma 6 abrogato da art. 4, comma 106, L. R. 22/2007 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 10, L.R. 22/1985.
5 Comma 7 abrogato da art. 4, comma 106, L. R. 22/2007 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 10, L.R. 22/1985.
Art. 17
 (Disposizioni modificative in materia di interventi a favore delle aree alluvionate della regione e di protezione civile)
1. All'articolo 2 (Piano straordinario di interventi a favore delle aree alluvionate del Friuli Venezia Giulia) della legge regionale 1/2003, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5, lettera b), dopo la parola <<infrastrutture>> è aggiunta la parola <<pubbliche>> e dopo la parola <<edifici>> è aggiunta la parola <<pubblici>>;
b) al comma 7, le parole <<e privati>> sono soppresse; dopo la parola <<infrastrutture>> è aggiunta la parola <<pubbliche>> e dopo la parola <<edifici>> è aggiunta la parola <<pubblici>>;
e) il comma 11 è abrogato.
2. In relazione al disposto di cui all'articolo 2, comma 5, della legge regionale 1/2003, come modificato dal comma 1, lettera a), nella unità previsionale di base 4.9.26.2.117 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 nella denominazione del capitolo 4131 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dopo la parola <<infrastrutture>> è aggiunta la parola <<pubbliche>> e dopo la parola <<edifici>> è aggiunta la parola <<pubblici>>.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 2, comma 5, della legge regionale 1/2003, come modificato dal comma 1, lettera a), fanno carico alla unità previsionale di base 4.9.26.2.117 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 con riferimento al capitolo 4131 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
4.
All'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

Art. 18
 (Disposizioni modificative in materia di smaltimento rifiuti, di tutela delle acque dall'inquinamento e di attività estrattive)
1. All'articolo 4, comma 7, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 (Assestamento del bilancio 2000), le parole <<sino al 31 dicembre 2002>> sono sostituite dalle parole <<sino al 31 dicembre 2004>>.
2. I procedimenti contributivi iniziati prima dell'entrata in vigore dell'articolo 5, comma 94, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), sono sospesi fino alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame, da parte della Commissione dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, delle disposizioni dell'articolo 31 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), notificate alla Commissione stessa ai sensi della legge regionale 19 maggio 1998, n. 9 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato).
5. All'articolo 18, comma 26, lettera b), della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), le parole <<e pernottamento>> sono sostituite dalle parole <<, pernottamento e lavanderia interna>>.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 25/2005
2 Comma 6 abrogato da art. 39, comma 1, lettera o), L. R. 12/2016
3 Comma 3 abrogato da art. 37, comma 1, lettera y), L. R. 34/2017
4 Comma 4 abrogato da art. 37, comma 1, lettera y), L. R. 34/2017
Art. 19
 (Incrementi tariffari dei servizi di fognatura, collettamento e depurazione per il parziale finanziamento dei piani stralcio provinciali di cui all'articolo 141, comma 4, della legge 388/2000, nonché per l'effettivo utilizzo delle risorse comprese all'interno dell'Accordo di programma quadro "Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche")
1. In conformità alle indicazioni di cui alle deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 4 aprile 2001, n. 52 (Direttive per la determinazione in via transitoria delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2001), 15 novembre 2001, n. 93 ( L. 388/2000 - Programmi stralcio - modifiche alle delibere n. 23/2001 e 52/2001), 19 dicembre 2002, n. 131 (Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2002) e 14 marzo 2003, n. 11 (Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2002: modifiche ai punti 2.4 e 3.2 della delibera 131/2002) e nelle more dell'istituzione delle Autorità d'ambito previste dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), per il parziale finanziamento dei piani stralcio di cui all'articolo 141, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001), nonché per l'effettivo utilizzo delle risorse comprese all'interno dell'Accordo di programma quadro "Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche", le Amministrazioni provinciali stabiliscono, nell'arco temporale 2001-2005, un aumento cumulato delle tariffe di fognatura e depurazione nella misura massima del 20 per cento, da applicarsi sulla quantità d'acqua scaricata in fognatura da parte delle utenze civili e industriali; l'aumento tariffario non può eccedere la misura del 5 per cento annuo.
3. I soggetti gestori sono tenuti ad applicare e riscuotere, secondo la procedura vigente, gli aumenti tariffari di cui al comma 1; le somme riscosse sono fatte confluire in appositi fondi provinciali vincolati per le finalità di cui al comma 2, gestiti d'intesa con i Comuni interessati.
4. L'aumento tariffario di cui al comma 1 si applica anche alle gestioni in economia.
5. Sono confermati gli aumenti tariffari eventualmente già determinati per le finalità di cui al comma 1.
7. Modifiche e aggiornamenti dell'arco temporale e dei limiti degli incrementi tariffari di cui al comma 1 verranno adottati con decreto del Presidente della Regione, su conforme previa deliberazione della Giunta regionale, in conformità ad eventuali successive deliberazioni CIPE in materia.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 4, comma 33, L. R. 1/2004 , con effetto dall'1/1/2004.
2 Comma 6 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 11/2004