Legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003.
Art. 7
 (Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri regionali e in materia di funzionamento dei gruppi consiliari)
1. All'articolo 11, commi 1 e 5, della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2), le parole <<trenta mesi>> sono sostituite dalle parole <<quindici mesi>>.
2. Le disposizioni dell'articolo 11 della legge regionale 38/1995, come modificato dal comma 1, non si applicano nei confronti dei consiglieri già cessati dal mandato alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
3.
L'articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari) è sostituito dal seguente:
<<Art. 4
 
2. Qualora al gruppo misto appartengano meno di tre consiglieri non sono assegnate le unità di cui al comma 1, lettere c) e d); qualora al gruppo misto appartenga un solo componente non sono assegnate le unità di cui al comma 1, lettere c) e d), ed è assegnata una sola unità di cui al comma 1, lettera b).
3. Al personale delle segreterie dei gruppi consiliari di cui al comma 1, lettere b) e c), spettano le indennità e si applicano le norme in materia di lavoro straordinario previste per gli addetti di segreteria delle segreterie particolari, nonché le disposizioni adottate per il funzionamento delle segreterie particolari.>>.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 52/1980, come modificato dal comma 3, trovano applicazione a decorrere dall'1 luglio 2003.
Note:
1 Comma 5 abrogato da art. 10, comma 1, L. R. 10/2013 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 8, L.R. 52/1980, a decorrere dall'1/9/2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
2 Comma 6 abrogato da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 3, L.R. 54/1973.
3 Comma 7 abrogato da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 3, L.R. 54/1973.