Legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003.
Art. 13
 (Modifiche alla legge regionale 14/2002 recante disciplina organica dei lavori pubblici)
11. All'articolo 56 della legge regionale 14/2002, al comma 1, primo periodo, dopo le parole <<all'articolo 3, comma 1>> sono aggiunte le parole <<e 2>>.
12. All'articolo 57, comma 1, della legge regionale 14/2002, l'alinea è sostituito dal seguente <<Fatte salve particolari disposizioni di settore, il finanziamento concesso ai soggetti indicati all'articolo 3, commi 1 e 2, è erogato come segue:>>.
14. All'articolo 62, comma 1, primo periodo, della legge regionale 14/2002, sono soppresse le parole <<entro i quali devono essere ultimati i lavori, nonché quelli>>.
16. In via di interpretazione autentica in materia di delegazione amministrativa intersoggettiva di cui all'articolo 51 della legge regionale 14/2002, l'Amministrazione regionale è autorizzata a delegare la progettazione unitamente all'esecuzione dei lavori, la sola progettazione o la sola esecuzione dei lavori.
Note:
1 Comma 10 abrogato da art. 87, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 35, L.R. 14/2002.
2 Comma 5 abrogato da art. 87, comma 1, lettera e), L. R. 2/2024
3 Comma 6 abrogato da art. 87, comma 1, lettera e), L. R. 2/2024
4 Comma 7 abrogato da art. 87, comma 1, lettera e), L. R. 2/2024
5 Comma 9 abrogato da art. 87, comma 1, lettera e), L. R. 2/2024
6 Comma 15 abrogato da art. 87, comma 1, lettera e), L. R. 2/2024