Legge regionale 17 aprile 2003, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 03/04/2008

Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e modifiche a disposizioni in materia di tutela della natura, di attività venatoria e di tassidermia.
Art. 9
 (Modifica alla legge regionale 56/1986 concernente norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne)
1. Al settimo e all'ottavo comma dell'articolo 7 della legge regionale 12 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne), come modificato dall'articolo 43, comma 9, della legge regionale 30/1999, le parole <<dei Distretti venatori competenti per territorio>> sono sostituite dalle seguenti: <<della Direzione regionale delle foreste e della caccia, sentiti i Distretti venatori competenti per territorio e l'Istituto faunistico regionale>>.