Legge regionale 17 aprile 2003, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 03/04/2008

Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e modifiche a disposizioni in materia di tutela della natura, di attività venatoria e di tassidermia.
Art. 15
 (Modifiche alla legge regionale 26/2002 concernente norme regionali per la disciplina dell'attività di tassidermia)
1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 26 (Norme regionali per la disciplina dell'attività di tassidermia), dopo le parole <<Provincia competente,>> è aggiunta la seguente: <<non>>.
2. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 26/2002 dopo le parole <<animali appartenenti alla specie>> è aggiunta la seguente: <<protette>>.
3. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 26/2002 dopo le parole <<tre anni>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché a enti e istituzioni pubbliche, quali i musei di storia naturale e gli istituti universitari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino regolarmente in possesso di autorizzazione provinciale all'attività di tassidermia>>.