3. Al
comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 26/2002 dopo le parole <<tre anni>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché a enti e istituzioni pubbliche, quali i musei di storia naturale e gli istituti universitari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino regolarmente in possesso di autorizzazione provinciale all'attività di tassidermia>>.