Art. 13
(Modifiche alla
legge regionale 24/1996 concernente norme in materia di specie cacciabili e periodi di attivitā venatoria e ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere)
1.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attivitā venatoria e ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere) č aggiunto il seguente:
<<1 bis. La caccia alla posta per gli acquatici č consentita sino ad un'ora dopo il tramonto.>>.