Legge regionale 17 aprile 2003, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 03/04/2008

Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e modifiche a disposizioni in materia di tutela della natura, di attivitā venatoria e di tassidermia.
Art. 13
 (Modifiche alla legge regionale 24/1996 concernente norme in materia di specie cacciabili e periodi di attivitā venatoria e ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere)
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attivitā venatoria e ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere) č aggiunto il seguente:

2. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 24/1996, come modificato dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 20/2001, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) sono soppresse le parole <<germano reale (Anas platyrhyncos),>>;
b) alla lettera e), dopo le parole <<codone (Anas acuta),>> sono aggiunte le seguenti: <<germano reale (Anas platyrhyncos),>>.

3. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 24/1996 la parola <<due>> č sostituita dalla seguente: <<tre>>.
4. Al comma 5 dell'articolo 19 della legge regionale 24/1996, dopo le parole <<legge 157/1992>> sono aggiunte le seguenti: <<fissati per l'esercizio dell'attivitā venatoria con le modalitā specificate dall'articolo 12, comma 5, lettera b), della legge medesima>>.