Legge regionale 17 aprile 2003, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 03/04/2008

Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e modifiche a disposizioni in materia di tutela della natura, di attivitą venatoria e di tassidermia.
Art. 11
 (Modifica alla legge regionale 15/1991 concernente la disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale)
1. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3), come sostituito dall'articolo 75, comma 4, della legge regionale 42/1996, dopo le parole <<gestione delle riserve di caccia>> sono aggiunte le seguenti: <<e all'esercizio dell'attivitą venatoria>>.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 73, comma 4, L.R. 9/2007, come disposto dall'art. 98, comma 4, della medesima L.R. 9/2007.