Legge regionale 03 aprile 2003, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Testo unico in materia di sport.
CAPO I
 Disposizioni generali
Art. 1 bis
1. Ai fini della presente legge sono adottate le seguenti definizioni:
a) sport: qualsiasi forma di attivitą fisica esercitata in forma organizzata o individuale, praticata con l'obiettivo del miglioramento della condizione psico-fisica, per lo sviluppo delle relazioni sociali e dell'integrazione interculturale, per favorire la leale competitivitą nella pratica sportiva, per il miglioramento e la diffusione di stili di vita attivi;
b) disciplina sportiva: attivitą, praticata in forma individuale o collettiva, riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano nelle sue articolazioni, quali le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva e le discipline associate;
c) manifestazione sportiva: una manifestazione caratterizzata da una o pił competizioni sportive tra loro connesse, di natura agonistica o amatoriale;
e) attivitą motoria: attivitą fisica organizzata allo scopo di favorire il benessere e l'equilibrio psico-fisico, diversa dall'attivitą terapeutica finalizzata a obiettivi sanitari di tipo preventivo, rieducativo-riabilitativo;
f) associazione e societą sportive dilettantistiche: quelle riconosciute ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalitą di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.
(1)
Note:
1 Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 54, comma 1, L. R. 6/2019
2 Articolo aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
Art. 2
1. La Regione assicura e attua il coordinamento permanente delle istituzioni competenti in materia di sport.
2. Al fine di monitorare l'efficacia delle azioni regionali a sostegno dell'attivitą sportiva, l'Assessore regionale competente convoca periodicamente i rappresentanti dei seguenti soggetti: Comitato regionale del CONI, Ufficio scolastico regionale, Direzione centrale competente in materia di salute, Consiglio delle autonomie locali, Universitą, Corso di laurea in Scienze motorie.
3. Le riunioni di coordinamento sono senza oneri per la Regione.
Note:
1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 165, L. R. 1/2007
3 Articolo sostituito da art. 13, comma 20, L. R. 17/2008
4 Lettera d) del comma 2 sostituita da art. 6, comma 89, lettera a), L. R. 23/2013
5 Lettera e) del comma 2 abrogata da art. 6, comma 89, lettera b), L. R. 23/2013
6 Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
7 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 24, comma 5, L. R. 32/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
Art. 2 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 65, comma 1, L. R. 24/2006
2 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 32/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.