Legge regionale 03 aprile 2003, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Testo unico in materia di sport.
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 11, comma 1, L. R. 20/2004
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 33, lettera d), L. R. 24/2009
4 Articolo abrogato da art. 11, comma 8, lettera f), L. R. 18/2011