Legge regionale 03 aprile 2003, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Testo unico in materia di sport.
Art. 33
1. Sono abrogate in particolare:
a) la legge regionale 18 agosto 1980, n. 43 (Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive);
e) la legge regionale 23 agosto 1982, n. 62 (modificativa e di interpretazione autentica della legge regionale 43/1980);
g) l'articolo 26 (modificativo della legge regionale 43/1980) della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25 (Modificazioni ed integrazioni di normative e di procedure vigenti in diversi settori di intervento dell'Amministrazione regionale nonché ulteriori disposizioni finanziarie);
l) l'articolo 58 (modificativo della legge regionale 43/1980) della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale);
p) l'articolo 31 (Iniziative speciali a favore dei militari di leva) della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33 (Variazioni al bilancio pluriennale 1986-1988 ed al bilancio di previsione per l'anno 1986 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili);
q) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 6 (Interventi regionali per i servizi di supporto alle attività sportive);
s) la legge regionale 25 ottobre 1994, n. 16 (Interventi regionali a tutela del talento atletico);
Note:
1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.