Legge regionale 03 aprile 2003, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Testo unico in materia di sport.
Art. 23
2. I gestori di attivitą sportive nelle strutture di cui al comma 1, comunicano al Comune, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietą, il nominativo e i titoli previsti dal comma 1 del professionista che assume l'incarico di direttore tecnico.
4. Il direttore tecnico č tenuto a frequentare i corsi di formazione e di aggiornamento in materia di antidoping.
5. Gli enti locali, qualora siano promotori di iniziative di attivitą motorie o sportive, a tutela della salute dei cittadini, sono tenuti ad avvalersi dei soggetti in possesso dei titoli professionali di cui al comma 1.
8. Il Comune revoca l'autorizzazione all'esercizio delle attivitą sportive nelle strutture di cui al comma 1, nel caso in cui i gestori dell'attivitą siano riconosciuti penalmente responsabili di commercio o di detenzione di farmaci o sostanze il cui impiego sia considerato doping ai sensi della normativa vigente.
Note:
1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2 Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 15/2006
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 15/2009
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 15/2009
5 Comma 3 sostituito da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 15/2009
6 Comma 3 bis aggiunto da art. 3, comma 1, lettera d), L. R. 15/2009
7 Parole sostituite al comma 6 da art. 3, comma 1, lettera e), L. R. 15/2009
8 Comma 6 bis aggiunto da art. 3, comma 1, lettera f), L. R. 15/2009
9 Articolo sostituito da art. 15, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.