Legge regionale 21 marzo 2003 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 01/05/2019

Disciplina del settore fieristico.

Art. 5

(Modalità)

(1)

1. Le manifestazioni fieristiche si svolgono nel rispetto dei seguenti principi:

a) modalità organizzative dirette a garantire, compatibilmente con gli spazi disponibili, pari opportunità di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l'iniziativa;

b) condizioni contrattuali a carico degli espositori che rispondano a criteri di trasparenza e di parità di trattamento, in particolare con riferimento all'ammontare della quota di partecipazione richiesta agli espositori e alle tariffe per i servizi non compresi nella quota stessa.

2. Le manifestazioni fieristiche devono svolgersi in quartieri fieristici o in aree esterne adeguatamente attrezzate e idonee, ai sensi della vigente normativa, sotto il profilo della sicurezza e agibilità degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture.

2 bis. Gli operatori privati che pongono in vendita occasionalmente beni usati o prodotti materiali di propria creazione manuale o intellettuale possono partecipare alle manifestazioni fieristiche o a eventi similari fino a un massimo di dodici volte all'anno nel territorio regionale secondo quanto previsto da regolamento da approvarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), previo parere della Commissione consiliare competente.

(2)(4)

2 ter. Con regolamento regionale è data attuazione alle disposizioni di cui al comma 2 bis.

(3)

Note:

Articolo sostituito da art. 49, comma 1, L. R. 4/2005

Comma 2 bis aggiunto da art. 75, comma 1, L. R. 7/2011

Comma 2 ter aggiunto da art. 75, comma 1, L. R. 7/2011

Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 28, comma 3, L. R. 6/2019