Legge regionale 21 marzo 2003, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 01/05/2019

Disciplina del settore fieristico.
Art. 2
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intendono:
b) per <<quartieri fieristici>> le aree appositamente attrezzate ed edificate per ospitare manifestazioni fieristiche e a tale fine destinate dalla pianificazione urbanistica territoriale;
c) per <<superficie netta>> la superficie in metri quadrati effettivamente occupata, a titolo oneroso, dagli espositori nei quartieri fieristici.
c bis) per <<espositori>> le imprese, gli enti pubblici o le associazioni operanti nei settori economici oggetto delle manifestazioni fieristiche, o i loro rappresentanti, che partecipano alla rassegna per presentare, promuovere o diffondere beni e servizi.
Note:
1 Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 28, comma 1, L. R. 6/2019