Art. 1
(Finalitā)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in armonia con la Costituzione e in conformitā con i principi dell'Unione europea, attraverso il sistema fieristico favorisce la promozione delle attivitā economiche e produttive regionali, lo sviluppo delle relazioni commerciali ed economiche regionali, nazionali e internazionali, l'innovazione tecnologica e dei processi produttivi.
2. L'attivitā fieristica č svolta secondo i principi della concorrenza, della libertā d'impresa, della trasparenza e paritā di condizioni per l'accesso alle strutture e alle manifestazioni.
3. La Regione partecipa alle iniziative di coordinamento e ad eventuali intese con le altre Regioni.