Art. 6
(Sostegno alle locazioni)
1. Per sostegno alle locazioni si intendono le agevolazioni previste a favore di soggetti non abbienti, volte a ridurre la spesa sostenuta dal beneficiario per il canone di locazione. Il sostegno alle locazioni si attua anche attraverso l'erogazione di finanziamenti o contributi a favore di soggetti pubblici o privati che mettono a disposizione alloggi a favore di locatari meno abbienti, nonché attraverso l’erogazione di finanziamenti o contributi ai Comuni in favore della morosità incolpevole di cui all’
articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici), convertito con modificazioni dalla
legge 28 ottobre 2013, n. 124, e per dare idonea soluzione abitativa ai soggetti di cui all’
articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 (Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali).
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 4, comma 36, L. R. 22/2007
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 3, comma 2, L. R. 7/2015
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 3, L. R. 7/2015
4 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 23, comma 1, L. R. 25/2015
5 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.