Legge regionale 07 marzo 2003, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 28/06/2018

Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali.
CAPO II
 Referendum abrogativo
Art. 4 bis
1. È istituita, presso il Consiglio regionale, la Commissione di garanzia per i procedimenti referendari, quale organo preposto al controllo di ammissibilità e regolarità degli atti di iniziativa di referendum abrogativi e propositivi e degli atti di iniziativa legislativa popolare previsti dalla presente legge.
2. La Commissione è composta da sette membri eletti dal Consiglio regionale.
4. Due dei membri sono eletti con voto limitato fra consiglieri della Regione Friuli Venezia Giulia cessati dalla carica che abbiano esercitato il mandato almeno per una intera legislatura.
5. I componenti restano in carica sei anni e non sono immediatamente rieleggibili.
6. La Commissione, nella prima seduta, elegge al proprio interno il Presidente.
7. La Commissione delibera a maggioranza dei componenti, con la presenza di almeno cinque dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. L'ufficio di componente della Commissione di garanzia è incompatibile con qualsiasi carica pubblica elettiva, nonché con lo svolgimento di attività professionali che possa dar luogo a un conflitto di interessi con la carica ricoperta.
9. Ai componenti la Commissione spetta, per ogni seduta, un gettone di presenza determinato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e liquidato a cura delle competenti strutture del Consiglio regionale.
10. Gli oneri di cui al comma 9 fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.
11. Le deliberazioni recanti provvedimenti definitivi della Commissione sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla loro adozione; dalla data di pubblicazione decorrono i termini per le impugnative previste dalla legge.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 15/2018
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 22, comma 1, L. R. 15/2018
Art. 5
4. Qualora il referendum concerna leggi regionali o singole disposizioni di leggi che, per espressa previsione normativa, si applichino solo ad una parte del territorio regionale, almeno il 50 per cento dei promotori deve risiedere in Comuni rientranti in quella medesima parte, fermo restando il rispetto dei limiti minimi per circoscrizione di cui al comma 3.
5. La proposta di referendum deve indicare la legge o le disposizioni di legge di cui si intende proporre l'abrogazione. La legge va indicata con la data, il numero e il titolo. Nel caso di abrogazione parziale devono essere esplicitati gli articoli e i commi di cui si propone l'abrogazione.
6. La proposta deve contenere inoltre i termini del quesito che si intende sottoporre a referendum, completando la formula <<volete che sia abrogato...>> con l'indicazione dell'oggetto del quesito, formulato in termini sintetici e chiari e in modo tale che la risposta positiva o negativa corrisponda rispettivamente all'abrogazione o al mantenimento delle disposizioni indicate.
7. Le disposizioni di cui si propone l'abrogazione possono essere contenute in più atti legislativi, purché attengano al medesimo oggetto o ad oggetti strettamente affini.
9. Il Presidente del Consiglio regionale tempestivamente informa della presentazione della proposta il Consiglio regionale e il Presidente della Regione, che ne dà notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione entro cinque giorni.
Note:
1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 15/2018
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 15/2018
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 15/2018
4 Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 15/2018
5 Parole aggiunte al comma 8 da art. 4, comma 1, lettera e), L. R. 15/2018
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 15/2018
Art. 7
3. Qualora il referendum si riferisca a leggi che abbiano solo in parte contenuto vincolato, la pronuncia sull'ammissibilità può riferirsi solo alle disposizioni a contenuto vincolato o che ne costituiscano uno svolgimento strettamente necessario.
Note:
1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 15/2018
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 15/2018
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 15/2018
4 Comma 4 sostituito da art. 6, comma 1, lettera d), L. R. 15/2018
5 Comma 5 abrogato da art. 6, comma 1, lettera e), L. R. 15/2018
6 Comma 6 abrogato da art. 6, comma 1, lettera e), L. R. 15/2018
7 Comma 7 abrogato da art. 6, comma 1, lettera e), L. R. 15/2018
8 Comma 8 abrogato da art. 6, comma 1, lettera e), L. R. 15/2018
Art. 11
3. La delegazione dei promotori ha diritto di far inserire nel verbale della riunione le proprie osservazioni.
Note:
1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 15/2018
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 15/2018
3 Comma 2 sostituito da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 15/2018
4 Parole sostituite al comma 4 da art. 8, comma 1, lettera d), L. R. 15/2018
5 Parole sostituite al comma 5 da art. 8, comma 1, lettera e), L. R. 15/2018
Art. 12
1. La richiesta di referendum di iniziativa dei Consigli comunali deve essere approvata da ciascun Consiglio, con deliberazioni di identico contenuto, a maggioranza dei due terzi dei componenti. La deliberazione deve recare il quesito formulato ai sensi dell'articolo 5, commi 5, 6 e 7, e deve inoltre indicare i nominativi di almeno cinque consiglieri dei Comuni richiedenti, delegati a esercitare le funzioni e gli adempimenti previsti dalla presente legge.
2. La richiesta di referendum, corredata delle deliberazioni dei Consigli comunali, è presentata dai consiglieri comunali delegati ai sensi del comma 1 al Presidente del Consiglio regionale.
3. La presentazione deve avvenire entro sei mesi dalla data della deliberazione del Consiglio comunale che ha approvato per primo la richiesta.
4. Sull'ammissibilità del referendum e sulla regolarità della richiesta delibera la Commissione di cui all'articolo 4 bis entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Trovano applicazione in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 4 bis, comma 10, all'articolo 7, commi 2, 3 e 4, all'articolo 10, commi 2 e 2 bis, e all'articolo 11. Le funzioni che le predette disposizioni assegnano ai promotori designati sono svolte dai consiglieri comunali delegati ai sensi del comma 1.
5. Ai fini della verifica del requisito della rappresentanza di almeno tre decimi della popolazione, previsto dall'articolo 2, fanno fede i dati dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione residente.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 15/2018