Legge regionale 07 marzo 2003, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 28/06/2018
Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali.
1. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
2. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, nonché la ripartizione dei Comuni e sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 20, comma 1, L. R. 15/2018