Art. 24 bis
(Svolgimento dei referendum abrogativi e propositivi)
1. I referendum di cui ai capi II e V si svolgono una volta all'anno, in una domenica tra aprile e giugno, e sono indetti dal Presidente della Regione, con decreto da emanarsi entro il 28 febbraio.
2. I referendum si effettuano su tutte le richieste ammesse dalla Commissione di cui all'articolo 4 bis entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Non č ammesso, in un'unica tornata, lo svolgimento di pių di cinque referendum.
4. Se sono state ammesse pių richieste, si tiene conto dell'ordine di presentazione delle stesse e i referendum eccedenti i primi cinque vengono differiti all'anno successivo.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 20, comma 1, L. R. 15/2018