Art. 19
(Esito del referendum e adempimenti conseguenti)
1. Il quesito sottoposto al referendum di cui all’articolo 17 č approvato quando la risposta affermativa ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi. Nel caso di fusione tra due o pių Comuni, qualora il Consiglio comunale abbia espresso parere contrario all’iniziativa, per l’approvazione del quesito sottoposto a referendum č necessario altresė che in quel Comune la risposta affermativa raggiunga la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum consultivo, se l'esito č favorevole, la Giunta regionale č tenuta a presentare al Consiglio regionale un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum. Resta fermo il diritto di iniziativa legislativa dei consiglieri regionali e degli altri soggetti legittimati.
3. L'esito negativo del referendum non preclude l'esercizio dell'iniziativa legislativa di cui al comma 2.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 1/2010
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 1, L. R. 14/2014
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 1, L. R. 15/2018