Legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 - TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia.
CAPO VII
 Norme transitorie, finali e finanziarie
Art. 38
1. Al fine di assicurare continuitā all'azione amministrativa, sulla base degli importi assegnati con deliberazione della Giunta regionale, i commissari straordinari provvedono ad adottare, entro il 31 marzo 2003, di concerto, nell'ambito degli istituendi Comprensori montani, le proposte programmatiche per l'anno 2003, per gli effetti di cui all'articolo 19, comma 1, con riferimento ai territori di competenza.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 70, L. R. 15/2014
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 102, L. R. 20/2015
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 16, L. R. 24/2016
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 26, L. R. 37/2017
Art. 39
1. La Giunta regionale definisce gli indirizzi per la concessione degli incentivi di cui agli articoli 22, 23 e 24.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 40
Note:
1 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2 L'articolo rivive ad opera dell' art. 70, comma 2, L. R. 26/2014
Art. 41

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
Art. 42

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 2, comma 32, L. R. 24/2009
Art. 43
1. Al comma 1, dell'articolo 4, della legge regionale 4 maggio 1992, n. 16 (Interventi straordinari di salvaguardia ambientale, di valorizzazione del patrimonio urbanistico-edilizio e di sostegno delle attivitā agricole e artigiane del Carso), le parole: <<la Comunitā montana del Carso č autorizzata>> sono sostituite dalle seguenti: <<le Province di Gorizia e di Trieste, ciascuna per il proprio ambito territoriale di competenza, sono autorizzate>>.
2. Al comma 2, dell'articolo 4, della legge regionale 16/1992, le parole: <<dalla Comunitā montana del Carso>> e le parole: <<dalla Comunitā stessa>> sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: <<dalle Province di Gorizia e di Trieste>> e dalle parole: <<dalle Province stesse>>.
2 bis. I fondi di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 16/1992, che alla data di entrata in vigore della legge regionale 23 agosto 2002 , n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), non sono stati ancora impegnati, possono essere utilizzati dalla Provincia di Trieste per interventi diretti nel settore zootecnico, in particolare per la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento delle stalle e relativi annessi.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 39, L. R. 1/2004
Art. 44

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 3 abrogato da art. 2, comma 65, lettera d), L. R. 18/2011
2 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021
Art. 48

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 24, comma 1, L. R. 26/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008.
Art. 50
 (Norme finanziarie)
1. Con la legge finanziaria 2003 sono individuati i fondi da destinare all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 9 commi 1 e 3.
2. In relazione al disposto di cui all'articolo 46 l'autorizzazione di spesa di lire 200 milioni per l'anno 2003, prevista dall'articolo 16, comma 5, della legge regionale 13/2001, per l'anno 2003, č confermata per l'anno medesimo a carico del "Fondo regionale per lo sviluppo montano - fondi statali".
3. In relazione al disposto di cui all'articolo 48, comma 1, č disposto quanto segue:
a) nell'ambito dell'unitā previsionale di base 9.7.14.2.1920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, a decorrere dall'anno 2003, la denominazione del capitolo 1640 del documento tecnico allegato ai bilanci predetti č sostituita con la denominazione <<Fondo regionale per lo sviluppo montano da destinare al finanziamento di interventi per lo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei comuni della provincia di Udine compresi nel Comprensorio montano del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e del Comprensorio montano del Torre, Natisone e Collio nei quali č storicamente insediata la minoranza slovena - Fondi statali>>;
b) nell'ambito dell'unitā previsionale di base 2.3.900 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, a decorrere dall'anno 2003, la denominazione del capitolo 70 del documento tecnico allegato ai bilanci predetti č sostituita con la denominazione <<Acquisizione di fondi dallo Stato per lo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei comuni della provincia di Udine compresi nel Comprensorio montano del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e del Comprensorio montano del Torre, Natisone e Collio nei quali č storicamente insediata la minoranza slovena>>.

4. Per il finanziamento del Fondo regionale per lo sviluppo montano di cui all'articolo 20, comma 1, č autorizzata la spesa complessiva di 15.492.000 euro, suddivisa in ragione di 7.746.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 a carico dell'unitā previsionale di base 2.1.14.2.514 <<Fondo regionale per lo sviluppo montano>> che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, alla funzione obiettivo n. 2 - programma 2.1 - rubrica n. 14 - spese d'investimento, con riferimento al capitolo 1048 (2.1.234.3.10.12) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 14 - Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna - con la denominazione <<Fondo regionale per lo sviluppo montano - fondi regionali>> e con lo stanziamento complessivo di 15.492.000 euro, suddiviso in ragione di 7.746.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
5. In relazione al disposto di cui all'articolo 20, comma 4, all'onere complessivo di 15.492.000 euro, derivante dal disposto di cui al comma 4, si provvede mediante storno di pari importo dall'unitā previsionale di base 2.1.14.2.49 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 1050 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
6. Le eventuali somme non utilizzate al 31 dicembre 2002 e disponibili sull'unitā previsionale di base 2.1.14.2.49 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento ai capitoli 1050, 1052 e 1053 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono trasferite rispettivamente ai sensi degli articoli 17, comma 2, 17, comma 6, e 44, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilitā regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), nella competenza dell'esercizio 2003 sull'unitā previsionale di base 2.1.14.2.514 del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 1048 e rispettivamente ai corrispondenti capitoli, di nuova istituzione per le finalitā di cui all'articolo 20, comma 1, del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.