Legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 - TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia.
Art. 23
1. I Comprensori montani esercitano funzioni amministrative per la concessione di aiuti alle imprese commerciali, ivi compresi i pubblici esercizi e i soggetti che gestiscono l'attivitą di distribuzione dei carburanti in montagna, finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo, nei limiti del regime di aiuto <<de minimis>> definito dalle norme comunitarie.
2. Per le finalitą di cui al comma 1 sono concessi contributi alle imprese commerciali ubicate nei centri abitati con popolazione non superiore a 3.000 abitanti. I contributi sono concessi prioritariamente ai centri abitati posti nelle zone B e C individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 21 della presente legge.
3. Per le finalitą di cui al comma 1 sono concessi, inoltre, nell'ambito dei territori dei Comuni montani, ricompresi nelle zone B e C di cui al comma 2, contributi ai titolari delle autorizzazioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8 (Nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e per l'esercizio delle funzioni amministrative), per interventi di installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti, qualora non esistenti, ovvero per interventi di ristrutturazione e ammodernamento dell'unico impianto, ove esistente.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 4, L. R. 4/2008
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 77, L. R. 14/2012
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 72, L. R. 27/2012
4 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 10, L. R. 23/2013
5 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 1, L. R. 8/2014