1. I Comprensori montani esercitano funzioni amministrative per l'attuazione di iniziative mirate alla riduzione dei costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico in montagna. Per tali finalitą i Comprensori e le Province concedono contributi ai nuclei familiari residenti, domiciliati ed iscritti all'anagrafe comunale della popolazione residente (APR) nelle seguenti zone:
a) comuni ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10) e successive modificazioni ed integrazioni;
b) porzioni edificate del territorio comunale che abbiano conseguito l'appartenenza alla zona climatica F secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 412/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.