Art. 12
1. Sono organi dei Comprensori montani:
a) il Consiglio;
b) la Giunta;
c) il Presidente.
2. I Comprensori montani hanno un collegio di revisione contabile, costituito da tre membri, al quale si applicano le norme di legge previste per i Comuni.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.